CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 29382/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma al viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 21 Oggetto: iva – disconoscimento credito – rimborso –periodo imposta Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 752/02/20 depositata in data 25/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società ricorreva avverso il silenzio - rifiuto formatosi a fronte della istanza di rimborso di IVA sulla base di un avviso di accertamento impugnato di fronte alla CTP con ricorso rigettato; - la CTP accoglieva il ricorso ritenendo non maturata la prescrizione del credito chiesto a rimborso stante l’attività di accertamento intrapresa dall’Ufficio; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione dell’Erario; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2934 e 2944 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto interrotta il termine di prescrizione per l’intero ammontare del credito iva, mentre solo una parte dello stesso era contestata dall’Ufficio nell’avviso di accertamento impugnato e quindi per la parte non contestata Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] operava –ed era spirato, in difetto di iniziative del contribuente sul punto –il termine di prescrizione; - il motivo è infondato; - invero, l’avviso di accertamento notificato il 21 dicembre 1994, con il quale l’Ufficio ha ridotto il credito della contribuente, era ed è atto, implicante riconoscimento parzialedel credito, quindi idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione, ex art.2944 cod. civ. non potendo all'evidenza coesistere, con riferimento allo stesso periodo d'imposta ed alla stessa dichiarazione annuale IVA, un debito per maggiore imposta inevasa ed un credito per eccedenza d'imposta; inoltre non emergendo dalla sentenza di appello, né dalle difese delle parti, che la ripresa fiscale fosse fondata su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli che avevano determinato il mancato rimborso del credito per eccedenza Iva esposto dalla società nella dichiarazione oggetto di controllo, ovvero su una diversa causa petendi, - la contestazione mossa alla società dall'Ufficio nell'avviso di rettifica comportava dunque, necessariamente, il disconoscimento del credito predetto; - in altri termini, sussisteva una relazione di biunivoca corrispondenza tra il credito IVA chiesto a rimborso e il debito IVA accertato dall'Ufficio finanziario per il medesimo anno, atteso che il riconoscimento della debenzadell'imposta avrebbe comportato indefettibilmente il correlativo disconoscimento in parte del credito per eccedenza; per contro, la ritenuta insussistenza della pretesa dell'amministrazione avrebbe determinato l'automatico accertamento dell'esistenza del credito chiesto a rimborso; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - deve in conseguenza ritenersi che il giudizio devoluto alla cognizione del Giudice tributario avesse ad oggetto la verifica della sussistenza, in via alternativa, di una delle due contrapposte pretese e quindi deve allora concludersi che il decorso del termine prescrizionale decennale per l'esercizio del diritto al rimborso è stato interrotto dalla domanda giudiziale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro l'avviso di accertamento (art. 2943, 2° comma c.c.) ed è rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 2945, 2° comma c.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio; - ritiene infatti il Collegio, condividendo quanto in altra circostanza già espresso da questa Corte di Legittimità (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 20466 del 30/07/2019 ) che in tema di rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale, l'impugnazione in sede giurisdizionale dell'avviso di accertamento in rettifica della stessa dichiarazione che, accertando un debito d'imposta, comporti il disconoscimento del credito per l'eccedenza, interrompe, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., il termine di prescrizione decennale per l'esercizio del diritto al rimborso - che resta sospeso, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo - atteso che il giudizio devoluto al giudice tributario ha ad oggetto la verifica della sussistenza, in via alternativa, di una delle due contrapposte pretese di un debito d'imposta o del credito per l'eccedenza; - a fronte di tal circostanza, poi, la CTR ha accertato in fatto come prima della scadenza del decennio, rispettivamente in data 10 dicembre 2004 e in data 26 novembre 2013, la società abbia depositato distinte istanze di rimborso con ciò impedendo la maturazione della prescrizione decennale da ancorarsi alla Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] notificazione dell’avviso di accertamento per l’intero credito iva chiesto a rimborso; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - non vi sono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato, in quanto parte soccombente è Amministrazione dello Stato; p.q.m. rigetta il ricorso: liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15%