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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 1963

Cassazione n. 41195/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1963 avverso la sentenza del 07/11/2018 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Taranto in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza dì condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cp.

Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico motivi ha dedotto esplicitamente la illogicità di motivazione per l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, oltre che dei testi.

Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 7.11.2018 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione..

L'atto di impugnazione deduce esplicitamente il vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp e pone solo doglianze, del resto versate in fatto e generiche, alla motivazione adottata dal Tribunale Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 19 Maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1963 avverso la sentenza del 07/11/2018 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Taranto in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza dì condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico motivi ha dedotto esplicitamente la illogicità di motivazione per l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, oltre che dei testi. Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 7.11.2018 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.. L'atto di impugnazione deduce esplicitamente il vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp e pone solo doglianze, del resto versate in fatto e generiche, alla motivazione adottata dal Tribunale Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 19 Maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] /
Sentenza Cassazione n. 41195/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris