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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05523/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RETO sul ricorso iscritto al n. 24647/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.290, presso lo studio del predetto ultimo legale; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 164/01/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.

TC305T401781/2013 e TC305T401782/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è ‘e estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di i chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; -2 4ce 22 ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma w' i LA ' 2,0 „ Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 24647/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.290, presso lo studio del predetto ultimo legale; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 164/01/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TC305T401781/2013 e TC305T401782/2013. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è ‘e estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di i chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; -2 4ce 22 ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma w' i LA ' 2,0 „ Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris