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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15942/2024

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4 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso11781/2020 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , Paolo P a- naritie [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia 95/2020 de l 15/1/2020.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel [OSCURATO:SOCIETA]. conviene dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di canoni (€ 16.059) relativi ad una licenza d'accesso alla strada statale n. 309 in relazione ad un immobile sito nel Comune di Taglio di Po.

Nella contumaciain primo grado del convenuto, il Tribunale accoglie la domanda e la Corte di appello conferma.

Ricorre il convenuto con un motivo, illustrato da memoria.

Resiste l’attrice con controricorso. 2di 3 – 11781/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione

1. -L’unico motivo di ricorso denuncia che la Corte di appello, sulla base degli artt. 14, 22 e 27 Codice della Strada (CdS), ha accertato il diritto di Anas di riscuotere i canoni correlativi alle concessioni di accesso a strada statale in centri abitati con meno di 20.000 abitanti, mentre il d.lgs. 179/2009 ha determinato la reviviscenza dell'art. 4 l. 59/1961 che attribui- sce tali canoni ai comuni.

Si deduce la violazione delle disposizioni citate, oltre che del d.lgs. 285/1992.

Si fa valere che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha diritto ai canoni di accesso alle strade statali in centri abitati di Comuni con meno di 20.000 abitanti, poiché in questa ipotesi il diritto spetta al Comune, ex art. 4 co. 4 l. 59/1961, secondo cui «gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interes- santi il corpo stradale nelle […] traverse interne sono fatti salvi a favore di comuni».

Tale disposizione non è stata abrogata dal CdS, in quanto l’art. 1 co. 1 d.lgs. 179/2009 ha previsto che permangano in vigore fin dalla loro emanazioneoriginaria alcune norme della l. 59/1961, tra cui anche l’art. 4.

Infatti, è possibile la reviviscenza di norme già abrogate per via legislativa, quando ciò venga disposto in modo espresso.

Il motivo non è fondato.

La sentenza della Corte di appello (p. 5 ss.) resiste alle censure mosse.

L’art. 4 co. 4 l. 59/1961 è stato abrogato implicitamente da disposizioni legislative successive (tra le quali il CdSe il d.lgs. 143/1994 di trasforma- zione dell’Anas), che hanno introdotto una disciplina che regola l’intera ma- teria già regolata dalla legge antecedente.

In particolare, l’art. 1 co. 3 lett. d) d. lgs. 179/2009 dispone che per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni le- gislative statali indicate poi dallo stesso decreto negli allegati 1 e 2 (tra cui vi èla l. 59/1961).

Tuttavia, tali disposizioni permangono nel testo vigente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 179/2009 con le modificazioni suc- cessive alla loro entrata in vigore originaria, comprese quelle dovute alla 3di 3 – 11781/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. abrogazione implicita ex art. 15 disp. prel. c.c., come è accaduto in questo caso.

Il motivo di ricorso invoca l’applicazione della reviviscenza di leggi abro- gate, ma ciò non persuade, non fosse altro perché la l. delega 246/2005 (sulla cui base è stato emanato il d.lgs. 179/2009) ha posto il criterio diret- tivo di escludere le disposizioni colpite da abrogazione tacita, poiché ciò implica che non sono indispensabili (concernendo una materia ormai diver- samente disciplinata).

Né è rilevante, poiché tra parti diverse, il precedente della Corte di appello di Venezia.

2. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso11781/2020 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , Paolo P a- naritie [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia 95/2020 de l 15/1/2020. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel [OSCURATO:SOCIETA]. conviene dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di canoni (€ 16.059) relativi ad una licenza d'accesso alla strada statale n. 309 in relazione ad un immobile sito nel Comune di Taglio di Po. Nella contumaciain primo grado del convenuto, il Tribunale accoglie la domanda e la Corte di appello conferma. Ricorre il convenuto con un motivo, illustrato da memoria. Resiste l’attrice con controricorso. 2di 3 – 11781/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. -L’unico motivo di ricorso denuncia che la Corte di appello, sulla base degli artt. 14, 22 e 27 Codice della Strada (CdS), ha accertato il diritto di Anas di riscuotere i canoni correlativi alle concessioni di accesso a strada statale in centri abitati con meno di 20.000 abitanti, mentre il d.lgs. 179/2009 ha determinato la reviviscenza dell'art. 4 l. 59/1961 che attribui- sce tali canoni ai comuni. Si deduce la violazione delle disposizioni citate, oltre che del d.lgs. 285/1992. Si fa valere che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha diritto ai canoni di accesso alle strade statali in centri abitati di Comuni con meno di 20.000 abitanti, poiché in questa ipotesi il diritto spetta al Comune, ex art. 4 co. 4 l. 59/1961, secondo cui «gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interes- santi il corpo stradale nelle […] traverse interne sono fatti salvi a favore di comuni». Tale disposizione non è stata abrogata dal CdS, in quanto l’art. 1 co. 1 d.lgs. 179/2009 ha previsto che permangano in vigore fin dalla loro emanazioneoriginaria alcune norme della l. 59/1961, tra cui anche l’art. 4. Infatti, è possibile la reviviscenza di norme già abrogate per via legislativa, quando ciò venga disposto in modo espresso. Il motivo non è fondato. La sentenza della Corte di appello (p. 5 ss.) resiste alle censure mosse. L’art. 4 co. 4 l. 59/1961 è stato abrogato implicitamente da disposizioni legislative successive (tra le quali il CdSe il d.lgs. 143/1994 di trasforma- zione dell’Anas), che hanno introdotto una disciplina che regola l’intera ma- teria già regolata dalla legge antecedente. In particolare, l’art. 1 co. 3 lett. d) d. lgs. 179/2009 dispone che per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni le- gislative statali indicate poi dallo stesso decreto negli allegati 1 e 2 (tra cui vi èla l. 59/1961). Tuttavia, tali disposizioni permangono nel testo vigente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 179/2009 con le modificazioni suc- cessive alla loro entrata in vigore originaria, comprese quelle dovute alla 3di 3 – 11781/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. abrogazione implicita ex art. 15 disp. prel. c.c., come è accaduto in questo caso. Il motivo di ricorso invoca l’applicazione della reviviscenza di leggi abro- gate, ma ciò non persuade, non fosse altro perché la l. delega 246/2005 (sulla cui base è stato emanato il d.lgs. 179/2009) ha posto il criterio diret- tivo di escludere le disposizioni colpite da abrogazione tacita, poiché ciò implica che non sono indispensabili (concernendo una materia ormai diver- samente disciplinata). Né è rilevante, poiché tra parti diverse, il precedente della Corte di appello di Venezia. 2. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quel
Sentenza Cassazione n. 15942/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris