Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22889/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBUNALE di Pratoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che haconcluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria del 24 febbraio 2026 depositata dal difensore di fiducia inreplica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto larevoca della sospensione condizionale della pena concessa a GurreraGiovanbattista con la sentenza n. 621 del 2012 (irrevocabile il 2 luglio 2013),con la sentenza n.1353 del 6 luglio 2014 (irrevocabile il 16 luglio 2019) e con lasentenza n. 370 del 2010 del 24 novembre 2010 (irrevocabile il 13 ottobre2020).2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione GiovanbattistaGurrera, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 168,primo comma, n. 1 cod. pen. e l’omessa applicazione dell’art. 445, comma 2,cod. proc. pen., per essere stato revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena per effetto della sentenza n. 2211 del 2016 (irrevocabileil 30 giugno 2016) relativa a un delitto commesso l’8 giugno 2016, evidenziandoal riguardo che al momento della richiesta di revoca da parte del Pubblicoministero, avvenuta in data 1° luglio 2025, tale ultimo delitto si era estinto peressere decorso il termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., cessandoogni effetto penale.Ad avviso della difesa il decorso del termine di cinque anni, estinguendo ilreato, impedirebbe la revoca del beneficio, altrimenti verrebbe vanificato l’effettopremiale estendendo oltre modo la possibilità di revocare la sospensionecondizionale della pena a situazioni oramai cristallizzatesi.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 168,comma primo, n. 2, 163, 164 cod. pen. e l’omessa applicazione dell’art. 168,secondo comma, cod. pen., per aver il giudice dell’esecuzione operato la revocadella sospensione condizionale della pena, avente natura facoltativa e spettanteal solo giudice di merito.La difesa deduce che la revoca della sospensione condizionale della pena siastata erroneamente disposta anche in relazione alle sentenze n. 1353 del 2015 en. 370 del 2010, per fatti commessi in epoca precedente alle sentenze n. 621 del2012 e n. 2211 del 2016 in quanto dette sentenze non hanno, né singolarmentené cumulativamente considerate, superato i limiti di pena di cui all’art. 163 cod.pen.Osserva il ricorrente che il presupposto perché la pena irrogata con lasentenza successiva per fatti anteriormente commessi comporti la revoca dellasospensione è il superamento dei limiti di cui all’art. 163 cod. pen., che nellafattispecie non si sarebbe verificato.Trattandosi di ipotesi di revoca facoltativa, ai sensi dell’art. 168, commasecondo, cod. pen., la decisione, determinando un apprezzamento discrezionaledel giudice della cognizione, spetterebbe al giudice della cognizione.Evidenzia la difesa che, allorché è stata pronunciata la sentenza n. 1353 del2015, la sentenza n. 621 del 2012 era già definitiva, sicché il Pm avrebbe dovutoproporre impugnazione in ordine alla mancata revoca.Inoltre, quanto alla sentenza n. 370 del 2010, evidenzia la difesa che l’entitàdella pena irrogata non comportava il superamento dei limiti di cui all’art. 163 edi conseguenza la richiesta di revoca del beneficio rientrerebbe nell’ambito dioperatività dell’art. 168, comma secondo, cod. pen.

Il giudice dell’esecuzioneavrebbe dunque considerato una revoca facoltativa quale revoca di diritto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per ilrigetto del ricorso.4.

Con memoria del 24 febbraio 2026, il difensore di fiducia ha replicato alleconclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, insistendo per il rigetto del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.

In ordine al primo motivo va rilevato che correttamente il Giudicedell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenzan. 621/2012 in ragione della commissione da parte del ricorrente dell’ulteriorereato di cui alla sentenza n. 2211/2016, entro i cinque anni dalla irrevocabilitàdella prima pronuncia, non esplicando alcun effetto, ai fini della revoca delbeneficio, l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.La disposizione richiamata, quanto agli effetti della pronuncia di applicazionedi pena su richiesta, stabilisce testualmente che «Il reato è estinto, ove sia statairrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a penapecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne undelitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione,l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessaindole.

In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata unapena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque diostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale dellapena».Con la seconda parte della disposizione si è inteso disciplinare gli effettipenali della estinzione del reato legata al decorso del tempo e al'assenza di nuovireati nell'arco temporale defnitito per legge, ma tale regolazione non priva diogni valore, come se non fosse mai esistito, l'accadimento storico in cui sisostanzia il reato di cui poi matura l'estinzione.Sul tema giova ricordare che Sezioni Unite Cerroni hanno statuito che «[i]lprovvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previstodal l 'art .168, comma pr imo, cod. pen. ha natura dichiarat iva e,conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momentoin cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, eindipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che un attoricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis al momento del passaggio ingiudicato della sentenza attinente al secondo reato [...] Diversamente,nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., ilprovvedimento di revoca non è meramente dichiarativo, ma costitutivo, e investeuna valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quellodell'esecuzione» (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01).Recependo tali principi, questa Corte ha dunque affermato che, in tema diesecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena exart. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzioneabbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo disospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sonocaratterizzati da stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensionecondizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un attoricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis" (Sez. 1, n. 44296 del19/11/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 287153 - 01).Di conseguenza deve affermarsi che non osta alla revoca della sospensionecondizionale della pena, sussistendo le condizioni di cui all’art. 168, commaprimo, cod. pen. l’estinzione, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., delreato che ha dato causa alla revoca del beneficio.In conclusione, il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione deldisposto di cui all’art.168, comma primo, n. 1, cod. pen.2.

In ordine al secondo motivo, le deduzioni difensive non risultanomeritevoli di accoglimento.Deve in primo luogo osservarsi che la sospensione condizionale della penaconcessa con la sentenza n.1353 del 2014, concernente un fatto delittuoso del2012, è stata revocata, ai sensi della regola dettata dall’art. 168, comma primo,n. 2, cod. pen. per effetto della sentenza n. 370 del 2010, irrevocabile nel 2020e relativa a un fatto del 2009, e dunque pregresso.Inoltre, il beneficio disposto con la sentenza n. 370 del 2010 ha, invece,patito gli effetti derivanti dalla regola di cui all’ultimo comma dell’art. 168 cod.pen., in relazione a quanto affermato dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., aprescindere dal superamento dei limiti di pena di cui all’art. 163 cod. pen.Come correttamente evidenziato dal Giudice dell’esecuzione, il ricorrente habeneficiato per tre volte della sospensione condizionale della pena,configurandosi pertanto la necessità della revoca, ai sensi delle disposizioniindicate e in piena adesione al principio secondo cui la sospensione condizionaledella pena non può essere concessa al soggetto che ne abbia già fruito in duedistinte occasioni, neppure se, essendosene poi disposta la revoca ai sensidell'art. 168 cod. pen., il beneficio non sia stato effettivamente goduto dalcondannato, poiché l'art. 164, comma quarto, cod. pen., nel consentireeccezionalmente di accordare nuovamente la pena sospesa, ha riguardo allaconcessione del beneficio, correlata alla positiva prognosi di astensione dallacommissione di ulteriori reati, e non al suo effettivo godimento. (Sez. 1, n.15823 del 06/03/2025, Zaccagnini, Rv. 288108 - 01).Infine, va evidenziato che al momento della concessione del beneficio per laprima volta, con la sentenza di condanna del 24 novembre 2010,il ricorrenterisultava essere incensurato, sicché di tale condanna, divenuta definitiva il 13ottobre 2020, i giudici che hanno adottato le sentenze n. 621 del 2012, n. 1353del 2015 e n. 2211 del 2016 non potevano essere a conoscenza proprio perché,come appena rilevato, la pronuncia è divenuta definitiva successivamente.Di conseguenza la concessione del beneficio non poteva essere oggetto dispecifica impugnazione in sede di cognizione e non si configura in sede esecutivauna ipotesi di intangibilità della statuizione, in conformità al principio secondo cuiil beneficio «illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutivalimitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dalgiudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valereerroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua nonconcedibilità (v.

Corte cost., ord. 10 ottobre 2007 n. 363)» (Sez. 1, Sentenza n.26060 del 2023, non mass.; conf.

Sez. 1, n. 45292 del 24/10/2013, Russo, Rv.257724 – 01).3.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Alllapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di Pratoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che haconcluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria del 24 febbraio 2026 depositata dal difensore di fiducia inreplica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto larevoca della sospensione condizionale della pena concessa a GurreraGiovanbattista con la sentenza n. 621 del 2012 (irrevocabile il 2 luglio 2013),con la sentenza n.1353 del 6 luglio 2014 (irrevocabile il 16 luglio 2019) e con lasentenza n. 370 del 2010 del 24 novembre 2010 (irrevocabile il 13 ottobre2020).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione GiovanbattistaGurrera, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 168,primo comma, n. 1 cod. pen. e l’omessa applicazione dell’art. 445, comma 2,cod. proc. pen., per essere stato revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena per effetto della sentenza n. 2211 del 2016 (irrevocabileil 30 giugno 2016) relativa a un delitto commesso l’8 giugno 2016, evidenziandoal riguardo che al momento della richiesta di revoca da parte del Pubblicoministero, avvenuta in data 1° luglio 2025, tale ultimo delitto si era estinto peressere decorso il termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., cessandoogni effetto penale.Ad avviso della difesa il decorso del termine di cinque anni, estinguendo ilreato, impedirebbe la revoca del beneficio, altrimenti verrebbe vanificato l’effettopremiale estendendo oltre modo la possibilità di revocare la sospensionecondizionale della pena a situazioni oramai cristallizzatesi.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 168,comma primo, n. 2, 163, 164 cod. pen. e l’omessa applicazione dell’art. 168,secondo comma, cod. pen., per aver il giudice dell’esecuzione operato la revocadella sospensione condizionale della pena, avente natura facoltativa e spettanteal solo giudice di merito.La difesa deduce che la revoca della sospensione condizionale della pena siastata erroneamente disposta anche in relazione alle sentenze n. 1353 del 2015 en. 370 del 2010, per fatti commessi in epoca precedente alle sentenze n. 621 del2012 e n. 2211 del 2016 in quanto dette sentenze non hanno, né singolarmentené cumulativamente considerate, superato i limiti di pena di cui all’art. 163 cod.pen.Osserva il ricorrente che il presupposto perché la pena irrogata con lasentenza successiva per fatti anteriormente commessi comporti la revoca dellasospensione è il superamento dei limiti di cui all’art. 163 cod. pen., che nellafattispecie non si sarebbe verificato.Trattandosi di ipotesi di revoca facoltativa, ai sensi dell’art. 168, commasecondo, cod. pen., la decisione, determinando un apprezzamento discrezionaledel giudice della cognizione, spetterebbe al giudice della cognizione.Evidenzia la difesa che, allorché è stata pronunciata la sentenza n. 1353 del2015, la sentenza n. 621 del 2012 era già definitiva, sicché il Pm avrebbe dovutoproporre impugnazione in ordine alla mancata revoca.Inoltre, quanto alla sentenza n. 370 del 2010, evidenzia la difesa che l’entitàdella pena irrogata non comportava il superamento dei limiti di cui all’art. 163 edi conseguenza la richiesta di revoca del beneficio rientrerebbe nell’ambito dioperatività dell’art. 168, comma secondo, cod. pen. Il giudice dell’esecuzioneavrebbe dunque considerato una revoca facoltativa quale revoca di diritto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per ilrigetto del ricorso.4. Con memoria del 24 febbraio 2026, il difensore di fiducia ha replicato alleconclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, insistendo per il rigetto del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2. In ordine al primo motivo va rilevato che correttamente il Giudicedell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenzan. 621/2012 in ragione della commissione da parte del ricorrente dell’ulteriorereato di cui alla sentenza n. 2211/2016, entro i cinque anni dalla irrevocabilitàdella prima pronuncia, non esplicando alcun effetto, ai fini della revoca delbeneficio, l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.La disposizione richiamata, quanto agli effetti della pronuncia di applicazionedi pena su richiesta, stabilisce testualmente che «Il reato è estinto, ove sia statairrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a penapecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne undelitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione,l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessaindole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata unapena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque diostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale dellapena».Con la seconda parte della disposizione si è inteso disciplinare gli effettipenali della estinzione del reato legata al decorso del tempo e al'assenza di nuovireati nell'arco temporale defnitito per legge, ma tale regolazione non priva diogni valore, come se non fosse mai esistito, l'accadimento storico in cui sisostanzia il reato di cui poi matura l'estinzione.Sul tema giova ricordare che Sezioni Unite Cerroni hanno statuito che «[i]lprovvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previstodal l 'art .168, comma pr imo, cod. pen. ha natura dichiarat iva e,conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momentoin cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, eindipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che un attoricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis al momento del passaggio ingiudicato della sentenza attinente al secondo reato [...] Diversamente,nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., ilprovvedimento di revoca non è meramente dichiarativo, ma costitutivo, e investeuna valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quellodell'esecuzione» (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01).Recependo tali principi, questa Corte ha dunque affermato che, in tema diesecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena exart. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzioneabbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo disospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sonocaratterizzati da stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensionecondizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un attoricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis" (Sez. 1, n. 44296 del19/11/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 287153 - 01).Di conseguenza deve affermarsi che non osta alla revoca della sospensionecondizionale della pena, sussistendo le condizioni di cui all’art. 168, commaprimo, cod. pen. l’estinzione, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., delreato che ha dato causa alla revoca del beneficio.In conclusione, il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione deldisposto di cui all’art.168, comma primo, n. 1, cod. pen.2. In ordine al secondo motivo, le deduzioni difensive non risultanomeritevoli di accoglimento.Deve in primo luogo osservarsi che la sospensione condizionale della penaconcessa con la sentenza n.1353 del 2014, concernente un fatto delittuoso del2012, è stata revocata, ai sensi della regola dettata dall’art. 168, comma primo,n. 2, cod. pen. per effetto della sentenza n. 370 del 2010, irrevocabile nel 2020e relativa a un fatto del 2009, e dunque pregresso.Inoltre, il beneficio disposto con la sentenza n. 370 del 2010 ha, invece,patito gli effetti derivanti dalla regola di cui all’ultimo comma dell’art. 168 cod.pen., in relazione a quanto affermato dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., aprescindere dal superamento dei limiti di pena di cui all’art. 163 cod. pen.Come correttamente evidenziato dal Giudice dell’esecuzione, il ricorrente habeneficiato per tre volte della sospensione condizionale della pena,configurandosi pertanto la necessità della revoca, ai sensi delle disposizioniindicate e in piena adesione al principio secondo cui la sospensione condizionaledella pena non può essere concessa al soggetto che ne abbia già fruito in duedistinte occasioni, neppure se, essendosene poi disposta la revoca ai sensidell'art. 168 cod. pen., il beneficio non sia stato effettivamente goduto dalcondannato, poiché l'art. 164, comma quarto, cod. pen., nel consentireeccezionalmente di accordare nuovamente la pena sospesa, ha riguardo allaconcessione del beneficio, correlata alla positiva prognosi di astensione dallacommissione di ulteriori reati, e non al suo effettivo godimento. (Sez. 1, n.15823 del 06/03/2025, Zaccagnini, Rv. 288108 - 01).Infine, va evidenziato che al momento della concessione del beneficio per laprima volta, con la sentenza di condanna del 24 novembre 2010,il ricorrenterisultava essere incensurato, sicché di tale condanna, divenuta definitiva il 13ottobre 2020, i giudici che hanno adottato le sentenze n. 621 del 2012, n. 1353del 2015 e n. 2211 del 2016 non potevano essere a conoscenza proprio perché,come appena rilevato, la pronuncia è divenuta definitiva successivamente.Di conseguenza la concessione del beneficio non poteva essere oggetto dispecifica impugnazione in sede di cognizione e non si configura in sede esecutivauna ipotesi di intangibilità della statuizione, in conformità al principio secondo cuiil beneficio «illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutivalimitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dalgiudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valereerroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua nonconcedibilità (v. Corte cost., ord. 10 ottobre 2007 n. 363)» (Sez. 1, Sentenza n.26060 del 2023, non mass.; conf. Sez. 1, n. 45292 del 24/10/2013, Russo, Rv.257724 – 01).3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alllapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris