Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1984
ECLI:EU:C:1984:6
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61983C0039
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 12 GENNAIO 1984 (
*1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato uno dei candidati ammessi al concorso COM/A/325, indetto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1981 per costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi A 7/6. Secondo il bando, i candidati avrebbero dovuto sostenere due prove scritte, la prima intesa ad accertare le capacità di comprensione e di ragionamento, la seconda riguardante le conoscenze generali necessarie per svolgere una funzione pubblica internazionale. Soltanto i candidati che avessero ottenuto un punteggio superiore al 50 % in ciascuna delle prove scritte sarebbero stati ammessi alla successiva fase del concorso, consistente in un colloquio con la commissione giudicatrice. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva gli esami scritti, conseguendo 13,82 punti su 40 nella prima prova e 46 su 60 nella seconda. Poiché, quindi, non aveva superato la prima prova, con lettera della [OSCURATO:PERSONA] in data 10 novembre 1982 lo si informava della conseguente impossibilità di ammetterlo al colloquio.
Egli protestava contro la lettera del 28 novembre 1982, chiedendo che il suo caso venisse riesaminato. A questa domanda veniva opposto un rifiuto il 22 dicembre 1982 e, dopo una ulteriore corrispondenza, detto rifiuto veniva più dettagliatamente motivato in una lettera della [OSCURATO:PERSONA] datata 16 novembre 1983.
Nel frattempo, il 15 marzo 1983 l'interessato proponeva alla Corte, entro i termini, il ricorso ora in esame. Egli chiede due cose: in primo luogo, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1982 con la quale, in base alla decisione della commissione giudicatrice, si rifiuta di ammetterlo alla prova orale; in secondo luogo, che la Corte dichiari l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di organizzare per lui una nuova prova ovvero di consentirgli di partecipare ad un prossimo concorso di livello corrispondente, senza tener conto dell'eventuale superamento del limite di età. Fin dall'inizio del procedimento, egli ha cercato di ottenere un provvedimento provvisorio che gli permettesse di partecipare alla restante fase del concorso in questione, ma la sua istanza è stata respinta.
Le critiche del ricorrente riguardano non tanto il comportamento della commissione giudicatrice, quanto le modalità di organizzazione del concorso, attraverso le quali, a suo dire, sono stati violati i principi di equità e di «diligenza». Il suo primo argomento consiste nel sostenere che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito tanta importanza alla prova di carattere generale, avente lo scopo di accertare le capacità di «ragionamento». Egli sottolinea che generici «tests» di intelligenza di questo tipo non servono a selezionare necessariamente i migliori candidati: come nel suo caso, un impiegato può dare piena soddisfazione, anche se non sia in grado di superare un siffatto «test» o comunque non l'abbia superato. Egli si riferisce al fatto che, ormai, nei [OSCURATO:PERSONA] si riconosce che detti «tests» non sono necessariamente attendibili o decisivi, e sostiene che perciò ad essi non si dovrebbe dare valore decisivo nell'ambito comunitario. Che nel caso di specie il «test» non fosse affidabile sarebbe dimostrato, a detta del ricorrente, dal punteggio elevato da lui ottenuto nella seconda prova, la quale richiedeva l'applicazione della capacità di «ragionamento». Sarebbe inoltre in contrasto con l'equità il fatto che egli non sia stato ammesso all'orale, pur avendo ottenuto in totale, per le due prove scritte, 59,82 punti (mentre 50 sarebbero stati sufficienti se avesse ottenuto il 50 °/o in ciascuna prova). Di conseguenza sia per le modalità di organizzazione del concorso, sia per il rifiuto di riesaminare il suo caso alla luce di tutte le circostanze di fatto e di tutti i suoi argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno ai propri doveri nei suoi confronti.
La Corte ha già avuto occasione di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale circa il modo in cui organizzare i propri concorsi e circa i criteri da adottare. In proposito, la decisione spetta in primo luogo all'autorità avente il potere di nomina, non già alla Corte (cfr. sentenze 16. 10. 1975, causa
90/74, Deboeck/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1975, pag. 1123
, e 28. 4. 1983, causa
143/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1983, pag. 1301
).
Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato criteri assolutamente non pertinenti rispetto ai posti messi a concorso, o sui quali l'autorità avente il potere di nomina non possa logicamente insistere (ad esempio, ammissione dei soli candidati che abbiano i capelli rossi), la Corte potrebbe indubbiamente intervenire. Nel presente caso, tuttavia, anche ammesso che vi possono essere divergenze di vedute circa il valore assoluto di generici «tests» d'intelligenza, e che talvolta persone capaci non si dimostrano validi candidati agli esami, quali che siano le prove stabilite, non mi sembra assolutamente possibile sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. La prova di «comprensione e ragionamento» aveva lo scopo di fare accertare l'idoneità dei candidati ad assolvere compiti di concezione, di studio o di controllo. [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente lecito esaminare, in base ad una prova a sé stante, se il candidato fosse in possesso di una generale capacità di ragionare e di esprimersi chiaramente e logicamente, né essa ha agito in modo illegittimo esigendo che i candidati si sottoponessero sia al «test» di carattere generale, sia a quello di carattere specifico, anche se nella fattispecie è strano che l'interessato abbia avuto così buoni risultati nel secondo e non nel primo. Inoltre non è stato provato che i «tests» di cui ci si è serviti presentassero delle deficienze, né che queste li rendessero addirittura non attendibili.
A mio avviso, nel presente caso, non è stato dedotto alcunché che giustifichi i provvedimenti richiesti, il ricorso dovrebbe essere respinto e ciascuna delle parti dovrebbe sopportare le proprie spese.
(
*1
) Traduzione dall'inglese.