CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 1978
Cassazione n. 41301/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/02/1978 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEtdato avviso alle parti• 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione 1.ZINA Ermal ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado impu- gnata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, lo aveva ri- conosciuto colpevole del reato di cui all'art.73 dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale in ragione della inammis- sibilità della impugnazione del P.M. in appello; nonché la mancata pronuncia sulla incompetenza del Tribunale di Livorno; deduce altresì violazione di legge in rela- zione alla qualificazione giuridica del reato e la conseguente mancata pronuncia sella causa di non punibilità della maturata prescrizione. 3. Il ricorso è tardivo in quanto avrebbe dovuto essere proposto nel termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza, pronunciata in data 7 Giugno 2022 (e pertanto entro la data del 20 Ottobre 2022), mentre l'impugnazione è stata depositata in data 21 Ottobre 2022 e quindi tardi- vamente, di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen. senza formalità di rito. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il consigliere estensore il Pre