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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31411/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen..

2. Avverso la suindicata sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, proponendo plurimi motivi, che non appaiono manifestamente infondati, sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale, ex art. 129 cod. proc. pen. va dichiarata l'estinzione del reato commesso in data 23 maggio 2014.

In proposito, infatti, va ribadito che la proposizione di un ricorso ammissibile abilita il giudice dell'impugnazione a rilevare, anche d'ufficio, la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

Si deve altresì rilevare che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen.. 2. Avverso la suindicata sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, proponendo plurimi motivi, che non appaiono manifestamente infondati, sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale, ex art. 129 cod. proc. pen. va dichiarata l'estinzione del reato commesso in data 23 maggio 2014. In proposito, infatti, va ribadito che la proposizione di un ricorso ammissibile abilita il giudice dell'impugnazione a rilevare, anche d'ufficio, la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Si deve altresì rilevare che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci
Sentenza Cassazione n. 31411/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris