CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 agosto 2025
Cassazione n. 25849/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8975/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (PPTVCN74E21 A176V) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE di TRAPANI n.113/2024 depositata il 19/02/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per tardività, con conseguente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso