CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 518/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -soc. coop. agr. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Borgognona n. 47; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 2422/11/15, depositata il 17 novembre 2015. Oggetto: IVA -avviso di rettifica Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 197/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:PERSONA]) contro l'avviso di rettifica IVA 1997. La CTR osservava in particolare che, tenuto conto della sentenza penale con la quale si è accertato che la responsabilità per la frode fiscale oggetto dell'atto impositivo impugnato (falsificazione di documenti di trasporto di merci al di fuori del territorio unionale e correlativa ripresa per IVA) era esclusivamente attribuibile alla società cessionaria dei prodotti alcolici de quibus e non alla società contribuente verificata, quest'ultima doveva considerasi esentata dall'imposta pretesa con detto atto impositivo , non essendo comunque rilevante la disciplina giuridica delle accise, trattandosi di fattispecie nella quale è -esclusivamente-implicata l'IVA. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha illustrato con memoria. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 6, commi 4-5, d.lgs. 504/1995, poiché la CTR ha affermato che la società contribuente non era responsabile per l’omesso pagamento dell'IVA relativa alle operazioni di (mancata) esportazione oggetto dell' atto impositivo impugnato, in quanto non partecipe della frode fiscale contestata con il medesimo ed altresì affermato che nel caso di specie non è applicabile l'esimente del "caso fortuito/forza maggiore", trattandosi di IVA e non di accise, con conseguente inapplicabilità della correlativa disposizione legislativa del d.lgs. 504/1995 (art. 4, nel testo applicabile temporalmente). La censura è inammissibile. Va infatti ribadito che «La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (Cass., n. 20910/2017) e che «La proposizione, mediant e il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate» (Cass., n. 17125/2017). Nel caso di specie, come detto sopra in sintesi, la ratio decidendi della sentenza impugnata è - univocamente - incentrata sulla normativa disciplinante l'IVA e sulla correlativa giurisprudenza unionale. La questione dell’applicabilità-peraltro espressamente negata nel merito- dell’art. 4, d.lgs. 504/1995 (abbuono dell'accisa) è affrontata solo per «completezza espositiva» e si tratta, all'evidenza, di un obiter (inutiliter) dictum. Il giudice tributario di appello ha precisato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 472, legge 311/2004, secondo la quale «All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al , e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: "In tal caso resta altresi' sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse"», non essendo retroattiva, non può essere appunto applicata nel caso di specie, riguardante l'annualità d'imposta 1997. La censura dunque non coglie affatto il decisumd'appello e da ciòderiva la sua inammissibilità. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso;condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 20.000 per o