CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /t/. t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha riqualificato il fatto di cui al capo b) della rubrica sub specie dell'art. 648, comma 4, cod. pen. rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna, altresì, per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 474, comma 2, cod. pen. (capo a); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denunciato la contraddittorietà della motivazione, poiché è ritenuta tenue la condotta di cui al capo b. ex art. 648, comma 4, cit., e non anche per il capo a. ex art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondano, in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato circa il difetto dei presupposti per riconoscere la non punibilità, a mente dell'art. 131-bis cod. pen., del fatto di cui all'art. 474 cod. pen (alla luce delle specifiche modalità della condotta in imputazione: cfr. art. 131-bis, comma 1, e 133, comma 1, cod. pen.); e non può ravvisarsi alcuna contraddittorietà rispetto al riconoscimento, per la rimanente imputazione dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., poiché quest'ultima integra una fattispecie attenuata - e tuttavia punibile - i cui estremi sono distinti dalla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (cfr. Corte cost. sent. n. 156 del 2020); rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato che ha ribadito la fondatezza del ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso