CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 44173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Lleshi propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289): in particolare, la Corte di appello ha motivato sulla sussistenza del reato di riciclaggio a pag.9 e sul reato di ricettazione a pag.10 della sentenza impugnata; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ledonne è manifestamente infondato, in quanto in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (vedi Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla recidiva non si confronta con la parte della sentenza nella quale la Corte di appello rilevat che la recidiva reiterata è stata "correttamente ritenuta in ragione degli innumerevoli precedenti per reati contro il patrimonio (pag.11) per cui, contrariamente a quanto scritto in ricorso e nella memoria depositata, la stessa non è stata esclusa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il, ricorso e condanna i ricorrentie al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]