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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28339/2026

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di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 7 maggio 2025 il Tribunale di Torino – provvedendoquale giudice dell’esecuzione sull’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione di duedipinti a firma Rembrandt e della relativa documentazione di accompagnamento,oggetto di sequestro nel processo a suo carico, conclusosi con sentenza in data 6maggio 2024, irrevocabile il 23 maggio 2024, in cui si è dichiarata la prescrizionedei reati, contestati come commessi negli anni dal 2011 al 2016 – ne disponevala confisca.Svolta l’opposizione avverso detto provvedimento, il Tribunale di Torino, conil provvedimento in preambolo, ha confermato la misura ablativa.A ragione della decisione il Tribunale, richiamata la motivazione del primoGiudice e condivisa l’applicabilità nel caso in esame dell’ipotesi di confiscaobbligatoria di cui all’art. 178 d.lgs. n. 42 del 2004, ha ritenuto l’avvenuto sicuroaccertamento irrevocabile dei reati di cui agli art. 56, 640 cod. pen. e 178 d. lgs.n. 42 del 2004, poiché «nell’istruttoria compiuta nel procedimento a carico diArbulla conclusosi con declaratoria di prescrizione vi era stato convincenteaccertamento della falsità dei dipinti» e, del resto, nella stessa sentenza diproscioglimento si è dato espressamente atto dell’assenza di elementi chepotevano condurre a un’assoluzione nel merito, «esito che si sarebbe imposto sele opere fossero state autentiche».2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], proponericorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale.La confisca del reato sarebbe intervenuta a seguito di declaratoria diprescrizione senza che vi fosse alcun giudicato formale in punto di sussistenzadel reato originariamente contestato e, di più, in assenza di qualsiasiaccertamento in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dellostesso.A tal fine il ricorrente ha ricordato che la sentenza di primo grado si eraconclusa con la declaratoria di prescrizione dei reati e che il Giudicedell’opposizione, nel confermare il provvedimento di confisca in sede esecutiva,si era rifatto esclusivamente a quanto emerso nell’istruttoria dibattimentale.Sarebbe stato necessario che il Giudice avesse comunque accertato, sia pureincidentalmente, il fatto-reato.L’assenza di un accertamento di tal fatta avrebbe determinato che la misuraconfisca era stata adottata in violazione di legge.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta pervenuta in data 12 maggio 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Le censure del ricorrente sono infondate per le ragioni che si indicano diseguito.2.

Non è superfluo premettere, in diritto, che l’art. 178, sia nella parterelativa al reato di contraffazione di opere d’arte, sia in quella relativa allaconfisca, è stato abrogato dall’art. 5, comma 2, lett. b), della L. 9 marzo 2022,n. 22 e, tuttavia, si tratta di un’ipotesi di abrogatio sine abolitione – che ricorrein caso di espressa abrogazione di una disposizione normativa e di simultaneaintroduzione da parte del legislatore di un'altra disposizione, la qualericomprende le tipologie di fatti prima punibili attraverso la disposizione eliminata– posto che la norma è stata identicamente riprodotta nell’art. 518-quaterdeciescod. pen., salvo che per l’inasprimento sanzionatorio.Infatti, sotto la rubrica «contraffazione di opere d'arte» dispone il primocomma dell'art. 518-quaterdecies cod. pen. (così come il previgente 178 d. lgs.n. 42 del 2004) che «è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni econ la multa da euro 3.000 a euro 10.000:1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un’operadi pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storicood archeologico;2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione oriproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce aquesto fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, comeautentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati allelettere 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;4) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizionedi timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce adaccreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati allelettere 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti»Chiude la norma il secondo comma secondo cui «è sempre ordinata laconfisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o deglioggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti apersone estranee al reato.

Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo,la vendita nelle aste dei corpi di reato».Dunque, la confisca degli esemplari contraffatti era ed è tuttora obbligatoria,sicché si tratta di provvedimento ablativo pacificamente adottabile anche dalGiudice dell’esecuzione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata,sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbiaassicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati,fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazionedell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine dicompiere il già menzionato accertamento (Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020,Perroni, Rv. 278870 - 01;Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 273534 – 01; Sez. 1, n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888 – 01).E, del resto, questa Corte – sebbene con riferimento all’ipotesi di reati nellaformulazione previgente, ma certamente trasponibile per le ragioni dette allanuova disposizione normativa – ha già chiarito che si tratta di un’ipotesi diconfisca obbligatoria, sebbene non assibilabile a quella prevista dall'art. 240,comma secondo, n. 2 cod. pen., in quanto non riguarda beni di naturaintrinsecamente criminosa, sicché, ove disposta in assenza di condanna, postulacomunque l'accertamento incidentale del fatto di reato nei suoi elementioggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 30687 del 04/05/2021, Andreoli, Rv. 282079 –01).2.

Venendo all’ipotesi in scrutinio – diversamente da quanto lamentato dalricorrente – il necessario accertamento incidentale vi è stato e di esso ilprovvedimento impugnato dà ampia sintesi, richiamando le risultanze istruttorieconducenti alla falsità dei dipinti e al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].Infatti, sebbene i reati di truffa tentata e quelli di cui all’art. 178 d.lgs. n. 42del 2004, contestati dal 2011 al 2016, siano stati dichiarati prescritti in esito algiudizio di primo grado, tale declaratoria è avvenuta dopo che era stata svoltal’istruttoria dibattimentale anche in punto di falsità dei dipinti, sicché i relativifatti integranti reato avevano acquisito sufficiente certezza in epoca antecedentealla prescrizione, appunto dichiarata solo in esito al giudizio di primo grado.3.

Sotto altro, connesso profilo non può trascurarsi come l’istanza direstituzione formulata dal ricorrente fosse fondata sull’esistenza di un contrattodi mandato che il ricorrente assume di avere ricevuto dai defunti proprietari,sostenendo altresì di avere l’obbligo di provvedere al recupero e alla custodia deidipinti.Osserva il Collegio come per un verso il contratto non è stato prodotto in attiai fini dell'autosuffcienza del ricorso e, per altro verso, posto che i dipinti nonpossono più essere posti in vendita, il ricorrente sostanzialmente assume di volerfar valere un diritto al cui rispetto non ha alcun interesse concreto, con inevitabiliconseguenze dal punto di vista della carenza d’interesse a impugnare.4.

Per le ragioni sin qui espresse il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 7 maggio 2025 il Tribunale di Torino – provvedendoquale giudice dell’esecuzione sull’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione di duedipinti a firma Rembrandt e della relativa documentazione di accompagnamento,oggetto di sequestro nel processo a suo carico, conclusosi con sentenza in data 6maggio 2024, irrevocabile il 23 maggio 2024, in cui si è dichiarata la prescrizionedei reati, contestati come commessi negli anni dal 2011 al 2016 – ne disponevala confisca.Svolta l’opposizione avverso detto provvedimento, il Tribunale di Torino, conil provvedimento in preambolo, ha confermato la misura ablativa.A ragione della decisione il Tribunale, richiamata la motivazione del primoGiudice e condivisa l’applicabilità nel caso in esame dell’ipotesi di confiscaobbligatoria di cui all’art. 178 d.lgs. n. 42 del 2004, ha ritenuto l’avvenuto sicuroaccertamento irrevocabile dei reati di cui agli art. 56, 640 cod. pen. e 178 d. lgs.n. 42 del 2004, poiché «nell’istruttoria compiuta nel procedimento a carico diArbulla conclusosi con declaratoria di prescrizione vi era stato convincenteaccertamento della falsità dei dipinti» e, del resto, nella stessa sentenza diproscioglimento si è dato espressamente atto dell’assenza di elementi chepotevano condurre a un’assoluzione nel merito, «esito che si sarebbe imposto sele opere fossero state autentiche».2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], proponericorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale.La confisca del reato sarebbe intervenuta a seguito di declaratoria diprescrizione senza che vi fosse alcun giudicato formale in punto di sussistenzadel reato originariamente contestato e, di più, in assenza di qualsiasiaccertamento in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dellostesso.A tal fine il ricorrente ha ricordato che la sentenza di primo grado si eraconclusa con la declaratoria di prescrizione dei reati e che il Giudicedell’opposizione, nel confermare il provvedimento di confisca in sede esecutiva,si era rifatto esclusivamente a quanto emerso nell’istruttoria dibattimentale.Sarebbe stato necessario che il Giudice avesse comunque accertato, sia pureincidentalmente, il fatto-reato.L’assenza di un accertamento di tal fatta avrebbe determinato che la misuraconfisca era stata adottata in violazione di legge.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta pervenuta in data 12 maggio 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Le censure del ricorrente sono infondate per le ragioni che si indicano diseguito.2. Non è superfluo premettere, in diritto, che l’art. 178, sia nella parterelativa al reato di contraffazione di opere d’arte, sia in quella relativa allaconfisca, è stato abrogato dall’art. 5, comma 2, lett. b), della L. 9 marzo 2022,n. 22 e, tuttavia, si tratta di un’ipotesi di abrogatio sine abolitione – che ricorrein caso di espressa abrogazione di una disposizione normativa e di simultaneaintroduzione da parte del legislatore di un'altra disposizione, la qualericomprende le tipologie di fatti prima punibili attraverso la disposizione eliminata– posto che la norma è stata identicamente riprodotta nell’art. 518-quaterdeciescod. pen., salvo che per l’inasprimento sanzionatorio.Infatti, sotto la rubrica «contraffazione di opere d'arte» dispone il primocomma dell'art. 518-quaterdecies cod. pen. (così come il previgente 178 d. lgs.n. 42 del 2004) che «è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni econ la multa da euro 3.000 a euro 10.000:1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un’operadi pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storicood archeologico;2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione oriproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce aquesto fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, comeautentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati allelettere 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;4) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizionedi timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce adaccreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati allelettere 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti»Chiude la norma il secondo comma secondo cui «è sempre ordinata laconfisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o deglioggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti apersone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo,la vendita nelle aste dei corpi di reato».Dunque, la confisca degli esemplari contraffatti era ed è tuttora obbligatoria,sicché si tratta di provvedimento ablativo pacificamente adottabile anche dalGiudice dell’esecuzione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata,sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbiaassicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati,fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazionedell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine dicompiere il già menzionato accertamento (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020,Perroni, Rv. 278870 - 01;Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 273534 – 01; Sez. 1, n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888 – 01).E, del resto, questa Corte – sebbene con riferimento all’ipotesi di reati nellaformulazione previgente, ma certamente trasponibile per le ragioni dette allanuova disposizione normativa – ha già chiarito che si tratta di un’ipotesi diconfisca obbligatoria, sebbene non assibilabile a quella prevista dall'art. 240,comma secondo, n. 2 cod. pen., in quanto non riguarda beni di naturaintrinsecamente criminosa, sicché, ove disposta in assenza di condanna, postulacomunque l'accertamento incidentale del fatto di reato nei suoi elementioggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 30687 del 04/05/2021, Andreoli, Rv. 282079 –01).2. Venendo all’ipotesi in scrutinio – diversamente da quanto lamentato dalricorrente – il necessario accertamento incidentale vi è stato e di esso ilprovvedimento impugnato dà ampia sintesi, richiamando le risultanze istruttorieconducenti alla falsità dei dipinti e al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].Infatti, sebbene i reati di truffa tentata e quelli di cui all’art. 178 d.lgs. n. 42del 2004, contestati dal 2011 al 2016, siano stati dichiarati prescritti in esito algiudizio di primo grado, tale declaratoria è avvenuta dopo che era stata svoltal’istruttoria dibattimentale anche in punto di falsità dei dipinti, sicché i relativifatti integranti reato avevano acquisito sufficiente certezza in epoca antecedentealla prescrizione, appunto dichiarata solo in esito al giudizio di primo grado.3. Sotto altro, connesso profilo non può trascurarsi come l’istanza direstituzione formulata dal ricorrente fosse fondata sull’esistenza di un contrattodi mandato che il ricorrente assume di avere ricevuto dai defunti proprietari,sostenendo altresì di avere l’obbligo di provvedere al recupero e alla custodia deidipinti.Osserva il Collegio come per un verso il contratto non è stato prodotto in attiai fini dell'autosuffcienza del ricorso e, per altro verso, posto che i dipinti nonpossono più essere posti in vendita, il ricorrente sostanzialmente assume di volerfar valere un diritto al cui rispetto non ha alcun interesse concreto, con inevitabiliconseguenze dal punto di vista della carenza d’interesse a impugnare.4. Per le ragioni sin qui espresse il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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