CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 18686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29053/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 158 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 190 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 136/2022depositata il 09/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1.- Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 610 del 12.9.2018, ha rigettato l’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito PI), avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2017, emesso il 17.7.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 14.698,51, oltre interessi e spese, a titolo di differenza tra la somma riscossa per due buoni postali fruttiferi, serie Q/P, emessi nel 1987, e quella a suo dire dovuta in base alla tabella riportata sul retro dei buoni 2.- La Corte d'appello di Campobasso, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in riforma della sentenza, ha ritenuto che sulla questione controversa riguardante la quantificazione degli interessi dal 21° al 30° anno successivi all’emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P era intervenuta questa Corte con le pronunce n. 3963 del 2019 delle Sezioni unite e n. 4384 del 10.2.2022 e 4748 del 14.2.2022 delle sezioni semplici, osservando che l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro relativo alle condizioni di rimborso delle serie Q sul modulo riguardante una serie precedente (la P) precedente non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante a far prevalere la sottostante stampigliatura non coperta, ed era idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali previste in precedenza. 4.- Contro la sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione la sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso 5. ― In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso stante il consolidamento dei principi giurisprudenziali che si sono formati in materia e ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione totale delle spese sul presupposto del mutamento giurisprudenziale. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Le spese del grado possono dichiararsi interamente compensate giacché il ricorso è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché non poteva ancora dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità in materia in ragione delle plurime successive decisioni conformi a sezioni semplici. P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate tar le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella