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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 18686/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29053/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 158 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 190 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 136/2022depositata il 09/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1.- Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 610 del 12.9.2018, ha rigettato l’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito PI), avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2017, emesso il 17.7.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 14.698,51, oltre interessi e spese, a titolo di differenza tra la somma riscossa per due buoni postali fruttiferi, serie Q/P, emessi nel 1987, e quella a suo dire dovuta in base alla tabella riportata sul retro dei buoni 2.- La Corte d'appello di Campobasso, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in riforma della sentenza, ha ritenuto che sulla questione controversa riguardante la quantificazione degli interessi dal 21° al 30° anno successivi all’emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P era intervenuta questa Corte con le pronunce n. 3963 del 2019 delle Sezioni unite e n. 4384 del 10.2.2022 e 4748 del 14.2.2022 delle sezioni semplici, osservando che l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro relativo alle condizioni di rimborso delle serie Q sul modulo riguardante una serie precedente (la P) precedente non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante a far prevalere la sottostante stampigliatura non coperta, ed era idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali previste in precedenza. 4.- Contro la sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione la sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso

5. ― In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso stante il consolidamento dei principi giurisprudenziali che si sono formati in materia e ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione totale delle spese sul presupposto del mutamento giurisprudenziale.

6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto.

Le spese del grado possono dichiararsi interamente compensate giacché il ricorso è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché non poteva ancora dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità in materia in ragione delle plurime successive decisioni conformi a sezioni semplici.

P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.

Dichiara compensate tar le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29053/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 158 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 190 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 136/2022depositata il 09/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1.- Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 610 del 12.9.2018, ha rigettato l’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito PI), avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2017, emesso il 17.7.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 14.698,51, oltre interessi e spese, a titolo di differenza tra la somma riscossa per due buoni postali fruttiferi, serie Q/P, emessi nel 1987, e quella a suo dire dovuta in base alla tabella riportata sul retro dei buoni 2.- La Corte d'appello di Campobasso, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in riforma della sentenza, ha ritenuto che sulla questione controversa riguardante la quantificazione degli interessi dal 21° al 30° anno successivi all’emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P era intervenuta questa Corte con le pronunce n. 3963 del 2019 delle Sezioni unite e n. 4384 del 10.2.2022 e 4748 del 14.2.2022 delle sezioni semplici, osservando che l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro relativo alle condizioni di rimborso delle serie Q sul modulo riguardante una serie precedente (la P) precedente non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante a far prevalere la sottostante stampigliatura non coperta, ed era idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali previste in precedenza. 4.- Contro la sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione la sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso 5. ― In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso stante il consolidamento dei principi giurisprudenziali che si sono formati in materia e ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione totale delle spese sul presupposto del mutamento giurisprudenziale. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Le spese del grado possono dichiararsi interamente compensate giacché il ricorso è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché non poteva ancora dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità in materia in ragione delle plurime successive decisioni conformi a sezioni semplici. P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate tar le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella
Decreto Cassazione n. 18686/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris