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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25704/2026

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-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 398/2021 depositatail 23/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] MariaDell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.L’impresa individuale STS di [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale diBassano del Grappa il decreto ingiuntivo n. 371/2010 per € 122.817,39,Numero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo di opere edili eforniture eseguite in appalto per [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, deducendo vizi e difetti delleopere e l’inesatto adempimento dell’appaltatrice, e chiedendo la riduzionedel prezzo e il risarcimento del danno, anche per il lucro cessante daritardata consegna; spiegava altresì domanda riconvenzionale risarcitoria.Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 147/2017, revocava il decretoingiuntivo e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’appaltatrice€ 62.799,84, oltre accessori e interessi secondo le decorrenze di cui al d.lgs.n. 231/2002, compensando le spese.La Corte di appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, harigettato il motivo di gravame sul lucro cessante e, in parziale accoglimentodell’appello, ha riformato la statuizione sugli interessi fissandone ladecorrenza alla data della fattura n. 15 (2 febbraio 2010), nei limitidell’importo accertato come dovuto; ha compensato integralmente le spesedei due gradi.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, illustrati da memoria.

STS di [OSCURATO:PERSONA] e StefanoScapin personalmente resistono con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Va disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità dei motivi exartt. 366 n. 4 e 360-bis n. 1 c.p.c.: i mezzi individuano le norme violate e ildecisum censurato senza sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, e lasentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, perquanto si dirà sui singoli motivi.2. - I primi due motivi, connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Conessi si deduce la violazione degli artt. 1282 c.c. e 4 d.lgs. n. 231/2002, inrapporto con l’art. 1460 c.c., e degli artt. 1282 e 1460 c.c., in rapporto conl’art. 4, co. 2, del medesimo decreto: la Corte territoriale avrebbe fattodecorrere gli interessi moratori sul saldo dovuto all’appaltatrice dalla dataNumero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026della fattura n. 15 (2 febbraio 2010), anziché dal momento in cui il creditoè divenuto liquido ed esigibile con la sentenza di primo grado, benché ilcredito fosse contestato dal committente mediante eccezione diinadempimento per i vizi dell’opera.Il primo motivo è fondato.In tema di appalto privato il corrispettivo è dovuto alle scadenzecontrattuali o, in difetto, al momento dell’accettazione dell’opera, da cuidecorrono per l’appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli.

L’eccezionedi inadempimento opposta dal committente che abbia riscontrato vizidell’opera non rende inesigibile l’intero corrispettivo: essa opera nei limitidel corrispondente importo, sicché, operata la compensazione fra i reciprocicrediti, per la parte residua il committente resta tenuto al pagamento e airelativi interessi di mora, salvo che la sospensione dell’intero si giustifichialla stregua del canone di proporzionalità e di buona fede posto dall’art.1460, secondo comma, c.c. (Cass. 5869/2007; Cass. 21315/2017; Cass.25944/2021; Cass. 36295/2023).Il principio per cui il corrispettivo non è causa di debenza degli interessise non dalla data della sentenza che lo rende liquido ed esigibile (Cass.5734/2019) non depone in senso contrario: esso è enunciato per il caso incui il committente abbia preteso l’eliminazione diretta dei vizi, e lamedesima pronuncia precisa che l’inesigibilità «si protrae finché i vizi nonvengano eliminati, ovvero il committente non opti per la riduzione delcorrispettivo».

Nella specie la committente ha esercitato tale opzione,avendo domandato la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.L’automatismo della decorrenza degli interessi nelle transazioni commerciali(art. 4 d.lgs. n. 231/2002) dispensa dalla costituzione in mora, non dalpresupposto di un ritardo imputabile: l’eccezione fondata esclude il ritardonella misura in cui è proporzionata all’inadempimento della controparte.Nel caso di specie la Corte di appello ha dato atto dell’eccezione diinadempimento e ha affermato che essa non incide sulla natura delNumero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026rapporto, quanto piuttosto sulla decorrenza degli interessi; ha nondimenofissato tale decorrenza alla data della fattura, in forza del principio diautomaticità dell’art. 4 d.lgs. n. 231/2002, senza compiere alcunavalutazione della proporzionalità fra la parte di corrispettivo sospesa el’entità dei vizi accertati.

È in ciò che consiste la violazione denunciata:l’eccezione è stata trattata come irrilevante quanto alla mora, mentre laproporzionalità è il criterio legale alla cui stregua la mora può essereesclusa.

La valutazione omessa attiene al merito e spetta al giudice delrinvio, che accerterà se e in quale misura la sospensione del saldo fosseproporzionata e conforme a buona fede e, per la parte che non risultigiustificata, da quale momento gli interessi siano dovuti.Il secondo motivo, con cui si deduce che il credito dell’appaltatrice fossecomunque illiquido, resta assorbito: la decorrenza degli interessi dovrà inogni caso essere ridefinita dal giudice del rinvio secondo il criterio oraindicato.3. - Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 1223 c.c., inrapporto con gli artt. 1224, 1277, 1282, 1667 e 1668 c.c.: l’obbligazionerisarcitoria per il minor valore dell’opera affetta da vizi avrebbe natura didebito di valore, sicché la sentenza avrebbe errato nel non riconoscere sullarelativa somma la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla messa inmora alla liquidazione del quantum.Il motivo è fondato.L’obbligazione dell’appaltatrice al risarcimento del danno per il minorvalore dell’opera affetta da vizi (artt. 1667 e 1668 c.c.) costituisce debito divalore, sottratto al principio nominalistico e soggetto a rivalutazionemonetaria fino alla liquidazione, oltre agli interessi secondo il criterio propriodelle obbligazioni di valore; in tal senso depone la distinzione tra ilcorrispettivo dell’appaltatore, debito di valuta, e la somma dovuta alcommittente per l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, debito divalore (Cass. 11594/2004; Cass. 15725/2021).

La rivalutazione decorre dalNumero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026momento in cui il danno si è prodotto, cioè dall’esecuzione delle opereviziate, e non dalla costituzione in mora, che per i debiti di valore èirrilevante.

L’argomento dell’omogeneità delle poste, su cui la sentenzaimpugnata si fonda, è rovesciato: l’omogeneità si consegue esprimendo ildebito di valore nella moneta della data di liquidazione, sicché larivalutazione non è un accessorio da depurare ma una componente dellaliquidazione.

La Corte territoriale, compensando i crediti reciproci senzapropria dei debiti di valore, ha violato le norme richiamate.

Il giudice delrinvio rideterminerà l’ammontare rivalutato del contro-credito, con i relativiaccessori, e procederà quindi alla compensazione fra poste così reseomogenee.4. - La decisione è conforme alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso: l’eccezione diinadempimento opera nei limiti del corrispondente importo, e la sentenzaimpugnata ha liquidato gli interessi sulla scorta del principio di automaticità«senza alcuna valutazione sulla sua idoneità ad escludere la mora delcommittente, quanto meno nei limiti della proporzionalità»; conforme èaltresì la requisitoria quanto al secondo motivo, del quale prospettal’assorbimento, e quanto al terzo, del quale ravvisa il fondamentonell’omessa rivalutazione del contro-credito prima della compensazione.Le memorie delle parti non introducono elementi idonei a mutare leragioni della decisione.5. - Accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, lasentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio allaCorte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaNumero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/09/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 398/2021 depositatail 23/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] MariaDell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.L’impresa individuale STS di [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale diBassano del Grappa il decreto ingiuntivo n. 371/2010 per € 122.817,39,Numero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo di opere edili eforniture eseguite in appalto per [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, deducendo vizi e difetti delleopere e l’inesatto adempimento dell’appaltatrice, e chiedendo la riduzionedel prezzo e il risarcimento del danno, anche per il lucro cessante daritardata consegna; spiegava altresì domanda riconvenzionale risarcitoria.Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 147/2017, revocava il decretoingiuntivo e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’appaltatrice€ 62.799,84, oltre accessori e interessi secondo le decorrenze di cui al d.lgs.n. 231/2002, compensando le spese.La Corte di appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, harigettato il motivo di gravame sul lucro cessante e, in parziale accoglimentodell’appello, ha riformato la statuizione sugli interessi fissandone ladecorrenza alla data della fattura n. 15 (2 febbraio 2010), nei limitidell’importo accertato come dovuto; ha compensato integralmente le spesedei due gradi.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, illustrati da memoria. STS di [OSCURATO:PERSONA] e StefanoScapin personalmente resistono con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Va disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità dei motivi exartt. 366 n. 4 e 360-bis n. 1 c.p.c.: i mezzi individuano le norme violate e ildecisum censurato senza sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, e lasentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, perquanto si dirà sui singoli motivi.2. - I primi due motivi, connessi, vanno esaminati congiuntamente. Conessi si deduce la violazione degli artt. 1282 c.c. e 4 d.lgs. n. 231/2002, inrapporto con l’art. 1460 c.c., e degli artt. 1282 e 1460 c.c., in rapporto conl’art. 4, co. 2, del medesimo decreto: la Corte territoriale avrebbe fattodecorrere gli interessi moratori sul saldo dovuto all’appaltatrice dalla dataNumero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026della fattura n. 15 (2 febbraio 2010), anziché dal momento in cui il creditoè divenuto liquido ed esigibile con la sentenza di primo grado, benché ilcredito fosse contestato dal committente mediante eccezione diinadempimento per i vizi dell’opera.Il primo motivo è fondato.In tema di appalto privato il corrispettivo è dovuto alle scadenzecontrattuali o, in difetto, al momento dell’accettazione dell’opera, da cuidecorrono per l’appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli. L’eccezionedi inadempimento opposta dal committente che abbia riscontrato vizidell’opera non rende inesigibile l’intero corrispettivo: essa opera nei limitidel corrispondente importo, sicché, operata la compensazione fra i reciprocicrediti, per la parte residua il committente resta tenuto al pagamento e airelativi interessi di mora, salvo che la sospensione dell’intero si giustifichialla stregua del canone di proporzionalità e di buona fede posto dall’art.1460, secondo comma, c.c. (Cass. 5869/2007; Cass. 21315/2017; Cass.25944/2021; Cass. 36295/2023).Il principio per cui il corrispettivo non è causa di debenza degli interessise non dalla data della sentenza che lo rende liquido ed esigibile (Cass.5734/2019) non depone in senso contrario: esso è enunciato per il caso incui il committente abbia preteso l’eliminazione diretta dei vizi, e lamedesima pronuncia precisa che l’inesigibilità «si protrae finché i vizi nonvengano eliminati, ovvero il committente non opti per la riduzione delcorrispettivo». Nella specie la committente ha esercitato tale opzione,avendo domandato la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.L’automatismo della decorrenza degli interessi nelle transazioni commerciali(art. 4 d.lgs. n. 231/2002) dispensa dalla costituzione in mora, non dalpresupposto di un ritardo imputabile: l’eccezione fondata esclude il ritardonella misura in cui è proporzionata all’inadempimento della controparte.Nel caso di specie la Corte di appello ha dato atto dell’eccezione diinadempimento e ha affermato che essa non incide sulla natura delNumero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026rapporto, quanto piuttosto sulla decorrenza degli interessi; ha nondimenofissato tale decorrenza alla data della fattura, in forza del principio diautomaticità dell’art. 4 d.lgs. n. 231/2002, senza compiere alcunavalutazione della proporzionalità fra la parte di corrispettivo sospesa el’entità dei vizi accertati. È in ciò che consiste la violazione denunciata:l’eccezione è stata trattata come irrilevante quanto alla mora, mentre laproporzionalità è il criterio legale alla cui stregua la mora può essereesclusa. La valutazione omessa attiene al merito e spetta al giudice delrinvio, che accerterà se e in quale misura la sospensione del saldo fosseproporzionata e conforme a buona fede e, per la parte che non risultigiustificata, da quale momento gli interessi siano dovuti.Il secondo motivo, con cui si deduce che il credito dell’appaltatrice fossecomunque illiquido, resta assorbito: la decorrenza degli interessi dovrà inogni caso essere ridefinita dal giudice del rinvio secondo il criterio oraindicato.3. - Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 1223 c.c., inrapporto con gli artt. 1224, 1277, 1282, 1667 e 1668 c.c.: l’obbligazionerisarcitoria per il minor valore dell’opera affetta da vizi avrebbe natura didebito di valore, sicché la sentenza avrebbe errato nel non riconoscere sullarelativa somma la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla messa inmora alla liquidazione del quantum.Il motivo è fondato.L’obbligazione dell’appaltatrice al risarcimento del danno per il minorvalore dell’opera affetta da vizi (artt. 1667 e 1668 c.c.) costituisce debito divalore, sottratto al principio nominalistico e soggetto a rivalutazionemonetaria fino alla liquidazione, oltre agli interessi secondo il criterio propriodelle obbligazioni di valore; in tal senso depone la distinzione tra ilcorrispettivo dell’appaltatore, debito di valuta, e la somma dovuta alcommittente per l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, debito divalore (Cass. 11594/2004; Cass. 15725/2021). La rivalutazione decorre dalNumero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026momento in cui il danno si è prodotto, cioè dall’esecuzione delle opereviziate, e non dalla costituzione in mora, che per i debiti di valore èirrilevante. L’argomento dell’omogeneità delle poste, su cui la sentenzaimpugnata si fonda, è rovesciato: l’omogeneità si consegue esprimendo ildebito di valore nella moneta della data di liquidazione, sicché larivalutazione non è un accessorio da depurare ma una componente dellaliquidazione. La Corte territoriale, compensando i crediti reciproci senzapropria dei debiti di valore, ha violato le norme richiamate. Il giudice delrinvio rideterminerà l’ammontare rivalutato del contro-credito, con i relativiaccessori, e procederà quindi alla compensazione fra poste così reseomogenee.4. - La decisione è conforme alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso: l’eccezione diinadempimento opera nei limiti del corrispondente importo, e la sentenzaimpugnata ha liquidato gli interessi sulla scorta del principio di automaticità«senza alcuna valutazione sulla sua idoneità ad escludere la mora delcommittente, quanto meno nei limiti della proporzionalità»; conforme èaltresì la requisitoria quanto al secondo motivo, del quale prospettal’assorbimento, e quanto al terzo, del quale ravvisa il fondamentonell’omessa rivalutazione del contro-credito prima della compensazione.Le memorie delle parti non introducono elementi idonei a mutare leragioni della decisione.5. - Accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, lasentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio allaCorte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaNumero registro generale 24751/2021Numero sezionale 1884/2026Numero di raccolta generale 25704/2026Data pubblicazione 22/09/2026alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/09/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI