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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36153/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che ha confermato la sentenza di condannata dell'imputata per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.;

2. Considerato che, con i primi due motivi di ricorso si lamenta un'errata valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio in relazione all'elemento soggettivo del reato ed alla responsabilità della ricorrente, anche quanto al risarcimento del danno alla persona offesa, e che le ragioni proposte sono da ritenersi inammissibili in quanto non è consentito dalla legge in sede di legittimità adoperare una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-6); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

3. Rilevato che, con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge per omesso esame di motivo aggiunto e sopraggiunto in relazione alla applicabilità dell'istituto della prescrizione è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che ha confermato la sentenza di condannata dell'imputata per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; 2. Considerato che, con i primi due motivi di ricorso si lamenta un'errata valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio in relazione all'elemento soggettivo del reato ed alla responsabilità della ricorrente, anche quanto al risarcimento del danno alla persona offesa, e che le ragioni proposte sono da ritenersi inammissibili in quanto non è consentito dalla legge in sede di legittimità adoperare una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-6); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 3. Rilevato che, con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge per omesso esame di motivo aggiunto e sopraggiunto in relazione alla applicabilità dell'istituto della prescrizione è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il