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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27201/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/5/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 19/9/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, e condannati alle pene di cui al dispositivo.

2. Propongono distinto ma pressoché identico ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 178, 420-bis, 601 cod. proc. pen.

I ricorrenti, al momento della citazione in appello, erano sottoposti al divieto di dimora nella provincia di Ancona; ebbene, pur con rito camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., i due imputati non sarebbero stati posti nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa, non essendo stati autorizzati ad entrare nel territorio provinciale per raggiungere la Corte di appello; - violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; omessa e manifesta illogicità della motivazione.

La sentenza risulterebbe viziata anche con riguardo alla fattispecie di lieve entità, che sarebbe stata negata con argomento carente che richiamerebbe soltanto il dato ponderale della sostanza (peraltro, definito soltanto come "discreto"), tralasciando gli altri parametri; - le stesse censure, ancora, sono mosse quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di merito avrebbe risposto sul punto con motivazione viziata, che richiamerebbe solo la gravità del fatto e non terrebbe conto dei plurimi elementi positivi indicati negli atti di gravame, peraltro accomunando impropriamente le due posizioni (specie considerando che [OSCURATO:PERSONA], a differenza dell'altro, sarebbe incensurato); - ancora le medesime doglianze, poi, sono sollevate quanto alla pena irrogata, ritenuta eccessiva in rapporto alla rilevanza del fatto, oltre che retta da argomento contraddittorio; - il solo [OSCURATO:PERSONA], infine, contesta l'espulsione, da eseguire a pena espiata, che sarebbe stata disposta in assenza di un'effettiva valutazione della sua pericolosità sociale, con mea descrizione della condizione soggettiva dell'imputato e sminuendone il comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi - che non coinvolgono affatto il merito della contestazione - risultano infondati.

5. Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di nullità del giudizio di appello, per non esser stati i ricorrenti autorizzati ad entrare nella provincia di Ancona per la sua celebrazione, basti osservare che tale autorizzazione non risulta esser mai stata chiesta dagli stessi alla Corte procedente.

Con la precisazione, peraltro, che il giudizio si era svolto in rito camerale, ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. e, dunque, senza la partecipazione degli imputati, e che nessuna eccezione era stata sollevata dal difensore, come da verbale in atti.

5.1. Deve trovare conferma, dunque, l'indirizzo - esposto per una diversa misura cautelare, ma perfettamente riferibile anche al caso di specie - in forza del quale non sussiste il legittimo impedimento a comparire all'udienza preliminare dell'imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto. l'autorizzazione al giudice per partecipare all'udienza. (per tutte, Sez. 5, n. 42749 del 4/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277537).

6. I ricorsi, di seguito, sono infondati anche in ordine alla seconda censura, che attiene all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; la sentenza, infatti, ha operato una valutazione complessiva di tutti i profili della vicenda, oggettivi e soggettivi, contrariamente al tenore delle impugnazioni, ed ha negato la fattispecie lieve in forza di una motivazione logica, adeguata ed immune da vizi.

In particolare, la Corte di appello ha valorizzato la gravità della condotta in concorso, desunta: a) dalla detenzione complessiva di 110 grammi di eroina, tali da consentire di ricavare circa 330 dosi medie singole; b) dal valore del principio attivo, che ne faceva prevedere un ulteriore taglio, con quantitativi, dunque, ancora superiori; c) dalle modalità del trasporto (in ampolla rettale), da Napoli alle Marche, ad evidenza di un'attività svolta in modo professionale e con organico inserimento in significativi ambienti criminali.

Una motivazione, dunque, che non può esser censurata, specie ad opera di ricorsi che contestano un'inesistente carenza motivazionale, che si vorrebbe dovuta al richiamo al solo dato ponderale, senza alcuna valutazione, dunque, degli altri argomenti spesi.

7. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche in ordine alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ancora adeguatamente motivato.

La sentenza, in particolare, ha sottolineato - per entrambi gli imputati - la mancanza di elementi positivamente valorizzabili, e - quanto ad [OSCURATO:PERSONA] — la presenza di un precedente specifico.

Nessun rilievo, in tal senso, è stato poi attribuito al comportamento processuale (richiamato anche nei ricorsi), palesemente cedevole di fronte alle considerazioni già espresse, alle quali, peraltro, è stata aggiunta la condizione di irregolari sul territorio dello Stato.

8. Il complesso argomentativo appena indicato, inoltre, ben giustifica anche il trattamento sanzionatorio irrogato ai due imputati, peraltro in termini assai più prossimi ai minimi che ai medi edittali; una pena, dunque, ritenuta adeguata al caso concreto, e di certo non sostenuta da motivazione generica, illogica o contraddittoria, come invece contestato.

E senza che, peraltro, tale contraddizione possa riscontrarsi con il riferimento al dato ponderale "discreto"; quel che, contrariamente al tenore degli atti, non sta ad indicare "moderato...entro limiti giusti", quanto piuttosto elevato, tale, dunque, da giustificare una sanzione non allineata ai minimi di legge.

9. Infine, quanto al motivo di ricorso in tema di espulsione, proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], la Corte ritiene ancora che la sentenza non ammetta censura. [OSCURATO:PERSONA] di appello, infatti, ha dapprima richiamato la normativa e la giurisprudenza costituzionale di riferimento, quindi le ha applicate al caso concreto, così evidenziando: a) la personalità degli imputati, dimostrativa di un'allarmante capacità delinquenziale, anche alla luce dei citati contatti con rilevanti ambienti criminali; b) l'atteggiamento processuale assunto dai due soggetti, che non segnava alcuna significativa rottura con i fornitori, dimostrando, quindi, una particolare propensione al delitto; c) la facilità con la quale i due avevano accolto la proposta di partecipare ai traffici di stupefacenti, tale da far ritenere probabile la reiterazione delle condotte criminose; d) l'assenza di stabilità abitativa e lavorativa, in una vita di espedienti.

Una motivazione, dunque, del tutto adeguata, rigorosa e fondata su logica lettura di elementi obiettivi.

10. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/5/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 19/9/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, e condannati alle pene di cui al dispositivo. 2. Propongono distinto ma pressoché identico ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 178, 420-bis, 601 cod. proc. pen. I ricorrenti, al momento della citazione in appello, erano sottoposti al divieto di dimora nella provincia di Ancona; ebbene, pur con rito camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., i due imputati non sarebbero stati posti nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa, non essendo stati autorizzati ad entrare nel territorio provinciale per raggiungere la Corte di appello; - violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; omessa e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza risulterebbe viziata anche con riguardo alla fattispecie di lieve entità, che sarebbe stata negata con argomento carente che richiamerebbe soltanto il dato ponderale della sostanza (peraltro, definito soltanto come "discreto"), tralasciando gli altri parametri; - le stesse censure, ancora, sono mosse quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito avrebbe risposto sul punto con motivazione viziata, che richiamerebbe solo la gravità del fatto e non terrebbe conto dei plurimi elementi positivi indicati negli atti di gravame, peraltro accomunando impropriamente le due posizioni (specie considerando che [OSCURATO:PERSONA], a differenza dell'altro, sarebbe incensurato); - ancora le medesime doglianze, poi, sono sollevate quanto alla pena irrogata, ritenuta eccessiva in rapporto alla rilevanza del fatto, oltre che retta da argomento contraddittorio; - il solo [OSCURATO:PERSONA], infine, contesta l'espulsione, da eseguire a pena espiata, che sarebbe stata disposta in assenza di un'effettiva valutazione della sua pericolosità sociale, con mea descrizione della condizione soggettiva dell'imputato e sminuendone il comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi - che non coinvolgono affatto il merito della contestazione - risultano infondati. 5. Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di nullità del giudizio di appello, per non esser stati i ricorrenti autorizzati ad entrare nella provincia di Ancona per la sua celebrazione, basti osservare che tale autorizzazione non risulta esser mai stata chiesta dagli stessi alla Corte procedente. Con la precisazione, peraltro, che il giudizio si era svolto in rito camerale, ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. e, dunque, senza la partecipazione degli imputati, e che nessuna eccezione era stata sollevata dal difensore, come da verbale in atti. 5.1. Deve trovare conferma, dunque, l'indirizzo - esposto per una diversa misura cautelare, ma perfettamente riferibile anche al caso di specie - in forza del quale non sussiste il legittimo impedimento a comparire all'udienza preliminare dell'imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto. l'autorizzazione al giudice per partecipare all'udienza. (per tutte, Sez. 5, n. 42749 del 4/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277537). 6. I ricorsi, di seguito, sono infondati anche in ordine alla seconda censura, che attiene all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; la sentenza, infatti, ha operato una valutazione complessiva di tutti i profili della vicenda, oggettivi e soggettivi, contrariamente al tenore delle impugnazioni, ed ha negato la fattispecie lieve in forza di una motivazione logica, adeguata ed immune da vizi. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato la gravità della condotta in concorso, desunta: a) dalla detenzione complessiva di 110 grammi di eroina, tali da consentire di ricavare circa 330 dosi medie singole; b) dal valore del principio attivo, che ne faceva prevedere un ulteriore taglio, con quantitativi, dunque, ancora superiori; c) dalle modalità del trasporto (in ampolla rettale), da Napoli alle Marche, ad evidenza di un'attività svolta in modo professionale e con organico inserimento in significativi ambienti criminali. Una motivazione, dunque, che non può esser censurata, specie ad opera di ricorsi che contestano un'inesistente carenza motivazionale, che si vorrebbe dovuta al richiamo al solo dato ponderale, senza alcuna valutazione, dunque, degli altri argomenti spesi. 7. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche in ordine alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ancora adeguatamente motivato. La sentenza, in particolare, ha sottolineato - per entrambi gli imputati - la mancanza di elementi positivamente valorizzabili, e - quanto ad [OSCURATO:PERSONA] — la presenza di un precedente specifico. Nessun rilievo, in tal senso, è stato poi attribuito al comportamento processuale (richiamato anche nei ricorsi), palesemente cedevole di fronte alle considerazioni già espresse, alle quali, peraltro, è stata aggiunta la condizione di irregolari sul territorio dello Stato. 8. Il complesso argomentativo appena indicato, inoltre, ben giustifica anche il trattamento sanzionatorio irrogato ai due imputati, peraltro in termini assai più prossimi ai minimi che ai medi edittali; una pena, dunque, ritenuta adeguata al caso concreto, e di certo non sostenuta da motivazione generica, illogica o contraddittoria, come invece contestato. E senza che, peraltro, tale contraddizione possa riscontrarsi con il riferimento al dato ponderale "discreto"; quel che, contrariamente al tenore degli atti, non sta ad indicare "moderato...entro limiti giusti", quanto piuttosto elevato, tale, dunque, da giustificare una sanzione non allineata ai minimi di legge. 9. Infine, quanto al motivo di ricorso in tema di espulsione, proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], la Corte ritiene ancora che la sentenza non ammetta censura. [OSCURATO:PERSONA] di appello, infatti, ha dapprima richiamato la normativa e la giurisprudenza costituzionale di riferimento, quindi le ha applicate al caso concreto, così evidenziando: a) la personalità degli imputati, dimostrativa di un'allarmante capacità delinquenziale, anche alla luce dei citati contatti con rilevanti ambienti criminali; b) l'atteggiamento processuale assunto dai due soggetti, che non segnava alcuna significativa rottura con i fornitori, dimostrando, quindi, una particolare propensione al delitto; c) la facilità con la quale i due avevano accolto la proposta di partecipare ai traffici di stupefacenti, tale da far ritenere probabile la reiterazione delle condotte criminose; d) l'assenza di stabilità abitativa e lavorativa, in una vita di espedienti. Una motivazione, dunque, del tutto adeguata, rigorosa e fondata su logica lettura di elementi obiettivi. 10. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna
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