CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01831/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. F. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, che si è associato alla richiesta del Procuratore generale ed ha depositato conclusioni scritte. udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, o, in subordine, per la declaratoria di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Palermo, che — su impugnazione sia del pubblico ministero che della parte civile [OSCURATO:PERSONA] — ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Trapani, condannando [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e assolvendolo per quello di cui all'art. 494 cod. pen. Blundetto, di professione architetto, era stato tratto a giudizio per rispondere della presentazione del documento di catasto fabbricati presso la direzione provinciale delle Entrate, attestante il falso, vale a dire l'apparente, sopravvenuta variazione dei confini della proprietà di [OSCURATO:PERSONA], documento recante altresì la falsa sottoscrizione di quest'ultimo alla pratica, mentre essa era svolta a tutto favore di Francesco e [OSCURATO:PERSONA], con cui il cugino Vito aveva contrasti, appunto, quanto alla definizione dei reciproci confini. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado lo aveva assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste'. Il ribaltamento è stato preceduto dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., mediante l'escussione della persona offesa e di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. 2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a quattro doglianze. 2.1. Il primo argomento di censura deduce vizio di motivazione perché il documento presentato all'agenzia delle entrate fotografava la situazione reale dei fondi, sicché la Corte di merito, prima di pronunziarsi sul reato di cui all'art. 483 cod. pen., avrebbe dovuto accertare quale fosse l'effettiva definizione dei confini e se essa corrispondesse alla sentenza civile n. 198/2001 del Tribunale di Trapani che aveva statuito sulla proprietà degli Aleo. Erronea sarebbe, altresì, l'argomentazione del ricorso secondo cui l'estrazione rurale di [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe impedito di architettare il tutto, dal momento che proprio quest'ultimo ha apposto la falsa firma sulla pratica incriminata ed ha poi, prodotto, all'insaputa di Blundetto, il documento nel giudizio civile. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto alla richiesta del Procuratore generale di riqualificare il fatto nel delitto di cui all'art.489 cod. pen. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 489 cod. pen. 2.4. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome aspecifico, in quanto non contesta la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma sostiene la necessità di approfondire la rispondenza della pratica alla reale situazione dei confini. Tale impostazione non solo poggia su una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, ma, soprattutto, omette di prendere atto che la falsità addebitata all'imputato è fondata, soprattutto, sulla circostanza che egli ha falsamente attestato la provenienza della pratica depositata da [OSCURATO:PERSONA], completamente ignaro della cosa. Quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso il ricorso svolge considerazioni fattuali e coltiva un'interpretazione alternativa dei fatti di causa, che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta omessa motivazione e violazione di legge quanto alla richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di riqualificare il fatto nel delitto di cui all'art. 489 cod. pen. — è inammissibile dal momento che non svolge alcuna considerazione a supporto della prospettata necessità di riqualificazione, mentre addebita alla Corte di merito un difetto motivazionale di cui non si può dolere, dal momento che esso non appare riferibile ad una doglianza presente nell'atto di appello, ma ad una considerazione svolta da una parte diversa. Peraltro, la mozione dell'imputato non è ammissibile in quanto la condotta non si è esaurita nella falsificazione della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], ma è consistita nella presentazione della pratica alla direzione provinciale delle entrate, così attestando alla P.A. fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, vale a dire lo stato dei luoghi e la provenienza della richiesta dall'avente diritto. 3. Il quarto motivo di ricorso reca, nell'intestazione, il riferimento alle circostanze attenuanti generiche, ma poi non argomenta su queste ultime, quanto, più in generale, sul trattamento sanzionatorio. Orbene, la Corte di appello ha fornito ampia giustificazione sul punto, facendo riferimento alla presenza di ben cinque condanne per reati analoghi. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). La decisione odierna comporta, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]