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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 25227/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15280/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] (società in liquidazione), domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNuccia Torre; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], aderente al [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, in persona del Dirigente con responsabilità strategiche e responsabile della funzione legale e procuratore speciale in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Serradifalco 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal non aver potuto accedere al credito bancario a causa di erronea segnalazione ai sistemi di informazione creditizia.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Osservò il Tribunale «che l’eccezione di nullità della procura rilasciata senza la spendita del nome della società [era] fondata.

La procura apposta a margine dell’atto citazione è sottoscritta dal Fugazzotto, non contiene la spendita del nome della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e utilizza espressioni che paiono riferite alla persona fisica del firmatario e non ad un soggetto collettivo…Deve evidenziarsi che, anche fondando la presente decisione su una diversa ratio decidendi e pertanto ritenendo priva di pregio l’eccezione, dedotta dalla parte convenuta, di nullità della procura apposta a margine dell’atto di citazione, in quanto sottoscritta dal Fugazzotto senza la spendita del nome della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l….nel caso di specie non risulta provato il nesso di causalità tra la condotta della banca convenuta (la segnalazione presso il SIC) e l’evento lesivo, ovvero che la segnalazione abbia causato la riduzione della competitività della società sul mercato e poi la sua decozione».

Avverso detta sentenza propose appello l’originario attore.

Con sentenza di data 25 settembre 2019 la Corte d’appello di Messina rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che il Tribunale aveva ritenuto fondata l’eccezione di nullità della procura e che solo in via di ipotesi aveva rilevato la possibilità dell’infondatezza dell’eccezione, allo scopo di concludere per il rigetto della domanda per carenza di prova del nesso causale, adottando una motivazione ad abundantiam con l’illustrazione a sostegno dell’infondatezza della domanda, già ritenuta infondata per ragioni processuali, di un ipotetico percorso logico- giuridico alternativo a quello già trasfuso in sentenza.

Aggiunse che l’appellante avrebbe dovuto impugnare la statuizione della sentenza relativa all’accoglimento dell’eccezione di nullità della procura, mentre l’impugnazione era incentrata sulla questione del nesso causale.

Osservò ancora che, avendo inteso il Tribunale accogliere l’eccezione di nullità limitatamente alla società stante il riferimento alla mancata spendita del nome di quest’ultima, i motivi di appello erano da esaminare limitatamente alla persona fisica, mentre non potevano essere esaminati quelli relativi alla società in mancanza di impugnazione della sentenza in relazione all’accertata nullità della procura.

Aggiunse, quanto al danno patrimoniale subito dal Fugazzotto quale fideiussore, sulla base del canone della ragione più liquida, che il motivo di appello era carente dell’allegazione, non riuscendosi a comprendere con quali mezzi e in che misura l’appellante avesse dovuto fare fronte in proprio «alla grave situazione debitoria venutasi a creare», non essendo stato dedotto in quali modalità ed in che termini il rischio di rispondere con il proprio patrimonio si fosse concretizzato.

Quanto al danno non patrimoniale, osservò la corte territoriale che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui il danno all’immagine e alla reputazione non poteva ritenersi sussistente in re ipsae che non era stato allegato alcun elemento presuntivo dal quale ricavare la sussistenza del danno conseguenza.

Infine, circa il motivo relativo alle spese processuali, osservò che era stata fatta corretta applicazione del principio di soccombenza, senza che si ravvisassero motivi di compensazione.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 182 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la sentenza di primo grado non conteneva alcuna pronuncia di nullità che fosse suscettibile di impugnazione e che, se anche vi fosse stato un difetto di procura, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per il rilascio della procura, alla luce di Cass. Sez.

U. n. 9217 del 2010.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 182 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la Corte d’appello, forzando il dato testuale, ha reputato accolta l’eccezione di nullità della procura solo limitatamente alla società e che in mancanza di decisione esplicita sul punto non può ritenersi il passaggio in giudicato della questione, sia pure limitatamente alla società.

I motivi primo e secondo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

In linea generale, il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntualepronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nellamotivazione.

Nel caso di specie il Tribunale aveva espressamente trattato la questione della validità della procura, accogliendo sul punto l’eccezione di nullità sollevata dalla convenuta.

Il passaggio motivazionale, trascritto nel ricorso a pag. 8, non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza di primo grado.

L’accertamento sulla questione di merito relativa al nesso di causalità acquista carattere ipotetico, alla luce del tenore motivazionale della sentenza del Tribunale, in quanto si legge che «anche fondando la presente decisione su una diversa ratio decidendie pertanto ritenendo priva di pregio l’eccezione, dedotta dalla parte convenuta, di nullità della procura apposta a margine dell’atto di citazione, in quanto sottoscritta dal Fugazzotto senza la spendita del nome della società [OSCURATO:SOCIETA]….nel caso di specie non risulta provato il nesso di causalità tra la condotta della banca convenuta (la segnalazione presso il SIC) e l’evento lesivo».

Tale motivazione ha carattere ipotetico rispetto alla ratio decidendi assunta della nullità della procura (ove ritenuta priva di pregio quest’ultima eccezione, si legge), tale da far ritenere quale ratio decidendi quella della nullità della procura e quali argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali quelle ulteriori concernenti il merito, impropriamente inserite nella sentenza essendosi il giudice spogliato della potestas iudicandi rispetto al merito della controversia a seguito dell’accertamento della nullità della procura (cfr. da ultimo Cass. n. 29529 del 2022).

Che poi tale accertamento sia limitato alla posizione della società, e non anche alla persona fisica, è statuizione che, per non essere oggetto di impugnazione incidentale da parte dell’intimata, non è qui sindacabile per essersi formato sul punto il giudicato interno.

Non vale il richiamo al potere/dovere del giudice di promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, e dunque anche in appello, assegnando un termine per il rilascio della procura alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.Il limite per l’esercizio di tale potere/dovere in appello è la formazione del giudicato interno sulla nullità della procura rilevata in primo grado, in mancanza di assegnazione di un termine per la rinnovazione della stessa e senza che la parte abbia impugnato se non l’accertamento di nullità, quanto meno l’illegittimità del mancato esercizio del potere/dovere previsto dall’art. 182.

L’eventuale assegnazione di un termine da parte del giudice di appello ai sensi dell’art. 182 non può avere efficacia ex tuncrispetto al giudizio di primo grado che, alla luce del mancato appello in ordine al mancato esercizio da parte del giudice del potere/dovere in discorso, è ormai coperto daun giudicato interno di legittimità, per mancata impugnazione, dell’omessa assegnazione del termine, giudizio che resta pertanto caratterizzato da una domanda nulla per carenza di procura del difensore.

Il giudice di appello, rilevando la nullità della procura, avrebbe potuto assegnare il termine di cui all’art. 182 comma 2 all’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ. (Cass. n. 13597 del 2021), ma soltanto ove il Tribunale non avesse rilevato la nullità e senza dunque che fosse insorto in primo grado il potere/dovere di cui all’art. 182 (del cui omesso esercizio, al cospetto della nullità rilevata dal Tribunale, l’appellante non si è doluto).

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, per effetto delle denunciate violazioni di legge, è stato omesso l’esame dei documenti prodotti a sostegno delle perdite economico-finanziarie conseguenti al blocco dell’accesso al credito determinato dall’illegittimo comportamento della banca convenuta, fino a comportare il tracollo della società.

Aggiunge che è stata fornita la prova del nesso di causalità fra la condotta e l’evento lesivo.

Il motivo è inammissibile.

La censura non è scrutinabile.

Il giudice di appello non ha esaminato i fatti posti alla base della domanda proposta dalla società per avere ritenuto quest’ultima assorbita dopo avere accertato la mancata impugnazione della statuizione di nullità della procura.

Oggetto di impugnativa avrebbe dovuto essere dunque l’assorbimento, denunciandone l’illegittimità.

Rispetto ad una censura così congegnata, il motivo sarebbe stato scrutinabile, benché appaia scontato l’esito di fondatezza dell’assorbimento una volta che sia stato rilevato il giudicato interno in ordine alla nullità della procura.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il danno patrimoniale subito dal ricorrente in proprio è in re ipsa in quanto, avendo prestato garanzia fideiussoria, ha dovuto far fronte con il proprio patrimonio alla situazione debitoria.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice di appello ha rilevato l’assenza di allegazioni del motivo di appello il che significa carenza di specificità e dunque una ragione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ..

La statuizione di irritualità sul punto dell’appello non è stata impugnata, sicché la censura è priva di decisività.

Conil quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, quanto alla statuizione relativa al danno non patrimoniale, che, come dedotto in comparsa conclusionale, il danno è risarcibile sulla base di presunzioni e che sarebbe stata corretta la liquidazione equitativa dovendo avvenire il risarcimento senza necessità per il danneggiato di fornire alcuna prova.

Il motivo è infondato.

In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto danno conseguenza, non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. n. 6589 del 2023, n. 7594 del 2018).

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, alla luce del rigetto delle eccezioni sollevata dalla banca, il Fugazzotto non poteva essere ritenuto soccombente in primo grado e comunque i giudici dei gradi di merito avrebbero dovuto disporre la compensazione delle spese.

Il motivo è inammissibile.

In relazione al profilo della soccombenza la censura non costituisce un’idonea critica della decisione non essendo comprensibile come possa negarsi che l’odierno ricorrente sia rimasto soccombente in primo grado.

Quanto alla compensazione, si tratta di provvedimento riservato alla valutazione discrezionale del giudice del merito nel rispetto dei limiti di legge.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15280/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] (società in liquidazione), domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNuccia Torre; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], aderente al [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, in persona del Dirigente con responsabilità strategiche e responsabile della funzione legale e procuratore speciale in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Serradifalco 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal non aver potuto accedere al credito bancario a causa di erronea segnalazione ai sistemi di informazione creditizia. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Osservò il Tribunale «che l’eccezione di nullità della procura rilasciata senza la spendita del nome della società [era] fondata. La procura apposta a margine dell’atto citazione è sottoscritta dal Fugazzotto, non contiene la spendita del nome della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e utilizza espressioni che paiono riferite alla persona fisica del firmatario e non ad un soggetto collettivo…Deve evidenziarsi che, anche fondando la presente decisione su una diversa ratio decidendi e pertanto ritenendo priva di pregio l’eccezione, dedotta dalla parte convenuta, di nullità della procura apposta a margine dell’atto di citazione, in quanto sottoscritta dal Fugazzotto senza la spendita del nome della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l….nel caso di specie non risulta provato il nesso di causalità tra la condotta della banca convenuta (la segnalazione presso il SIC) e l’evento lesivo, ovvero che la segnalazione abbia causato la riduzione della competitività della società sul mercato e poi la sua decozione». Avverso detta sentenza propose appello l’originario attore. Con sentenza di data 25 settembre 2019 la Corte d’appello di Messina rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che il Tribunale aveva ritenuto fondata l’eccezione di nullità della procura e che solo in via di ipotesi aveva rilevato la possibilità dell’infondatezza dell’eccezione, allo scopo di concludere per il rigetto della domanda per carenza di prova del nesso causale, adottando una motivazione ad abundantiam con l’illustrazione a sostegno dell’infondatezza della domanda, già ritenuta infondata per ragioni processuali, di un ipotetico percorso logico- giuridico alternativo a quello già trasfuso in sentenza. Aggiunse che l’appellante avrebbe dovuto impugnare la statuizione della sentenza relativa all’accoglimento dell’eccezione di nullità della procura, mentre l’impugnazione era incentrata sulla questione del nesso causale. Osservò ancora che, avendo inteso il Tribunale accogliere l’eccezione di nullità limitatamente alla società stante il riferimento alla mancata spendita del nome di quest’ultima, i motivi di appello erano da esaminare limitatamente alla persona fisica, mentre non potevano essere esaminati quelli relativi alla società in mancanza di impugnazione della sentenza in relazione all’accertata nullità della procura. Aggiunse, quanto al danno patrimoniale subito dal Fugazzotto quale fideiussore, sulla base del canone della ragione più liquida, che il motivo di appello era carente dell’allegazione, non riuscendosi a comprendere con quali mezzi e in che misura l’appellante avesse dovuto fare fronte in proprio «alla grave situazione debitoria venutasi a creare», non essendo stato dedotto in quali modalità ed in che termini il rischio di rispondere con il proprio patrimonio si fosse concretizzato. Quanto al danno non patrimoniale, osservò la corte territoriale che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui il danno all’immagine e alla reputazione non poteva ritenersi sussistente in re ipsae che non era stato allegato alcun elemento presuntivo dal quale ricavare la sussistenza del danno conseguenza. Infine, circa il motivo relativo alle spese processuali, osservò che era stata fatta corretta applicazione del principio di soccombenza, senza che si ravvisassero motivi di compensazione. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 182 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza di primo grado non conteneva alcuna pronuncia di nullità che fosse suscettibile di impugnazione e che, se anche vi fosse stato un difetto di procura, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per il rilascio della procura, alla luce di Cass. Sez. U. n. 9217 del 2010. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 182 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la Corte d’appello, forzando il dato testuale, ha reputato accolta l’eccezione di nullità della procura solo limitatamente alla società e che in mancanza di decisione esplicita sul punto non può ritenersi il passaggio in giudicato della questione, sia pure limitatamente alla società. I motivi primo e secondo, da trattare congiuntamente, sono infondati. In linea generale, il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntualepronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nellamotivazione. Nel caso di specie il Tribunale aveva espressamente trattato la questione della validità della procura, accogliendo sul punto l’eccezione di nullità sollevata dalla convenuta. Il passaggio motivazionale, trascritto nel ricorso a pag. 8, non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza di primo grado. L’accertamento sulla questione di merito relativa al nesso di causalità acquista carattere ipotetico, alla luce del tenore motivazionale della sentenza del Tribunale, in quanto si legge che «anche fondando la presente decisione su una diversa ratio decidendie pertanto ritenendo priva di pregio l’eccezione, dedotta dalla parte convenuta, di nullità della procura apposta a margine dell’atto di citazione, in quanto sottoscritta dal Fugazzotto senza la spendita del nome della società [OSCURATO:SOCIETA]….nel caso di specie non risulta provato il nesso di causalità tra la condotta della banca convenuta (la segnalazione presso il SIC) e l’evento lesivo». Tale motivazione ha carattere ipotetico rispetto alla ratio decidendi assunta della nullità della procura (ove ritenuta priva di pregio quest’ultima eccezione, si legge), tale da far ritenere quale ratio decidendi quella della nullità della procura e quali argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali quelle ulteriori concernenti il merito, impropriamente inserite nella sentenza essendosi il giudice spogliato della potestas iudicandi rispetto al merito della controversia a seguito dell’accertamento della nullità della procura (cfr. da ultimo Cass. n. 29529 del 2022). Che poi tale accertamento sia limitato alla posizione della società, e non anche alla persona fisica, è statuizione che, per non essere oggetto di impugnazione incidentale da parte dell’intimata, non è qui sindacabile per essersi formato sul punto il giudicato interno. Non vale il richiamo al potere/dovere del giudice di promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, e dunque anche in appello, assegnando un termine per il rilascio della procura alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.Il limite per l’esercizio di tale potere/dovere in appello è la formazione del giudicato interno sulla nullità della procura rilevata in primo grado, in mancanza di assegnazione di un termine per la rinnovazione della stessa e senza che la parte abbia impugnato se non l’accertamento di nullità, quanto meno l’illegittimità del mancato esercizio del potere/dovere previsto dall’art. 182. L’eventuale assegnazione di un termine da parte del giudice di appello ai sensi dell’art. 182 non può avere efficacia ex tuncrispetto al giudizio di primo grado che, alla luce del mancato appello in ordine al mancato esercizio da parte del giudice del potere/dovere in discorso, è ormai coperto daun giudicato interno di legittimità, per mancata impugnazione, dell’omessa assegnazione del termine, giudizio che resta pertanto caratterizzato da una domanda nulla per carenza di procura del difensore. Il giudice di appello, rilevando la nullità della procura, avrebbe potuto assegnare il termine di cui all’art. 182 comma 2 all’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ. (Cass. n. 13597 del 2021), ma soltanto ove il Tribunale non avesse rilevato la nullità e senza dunque che fosse insorto in primo grado il potere/dovere di cui all’art. 182 (del cui omesso esercizio, al cospetto della nullità rilevata dal Tribunale, l’appellante non si è doluto). Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, per effetto delle denunciate violazioni di legge, è stato omesso l’esame dei documenti prodotti a sostegno delle perdite economico-finanziarie conseguenti al blocco dell’accesso al credito determinato dall’illegittimo comportamento della banca convenuta, fino a comportare il tracollo della società. Aggiunge che è stata fornita la prova del nesso di causalità fra la condotta e l’evento lesivo. Il motivo è inammissibile. La censura non è scrutinabile. Il giudice di appello non ha esaminato i fatti posti alla base della domanda proposta dalla società per avere ritenuto quest’ultima assorbita dopo avere accertato la mancata impugnazione della statuizione di nullità della procura. Oggetto di impugnativa avrebbe dovuto essere dunque l’assorbimento, denunciandone l’illegittimità. Rispetto ad una censura così congegnata, il motivo sarebbe stato scrutinabile, benché appaia scontato l’esito di fondatezza dell’assorbimento una volta che sia stato rilevato il giudicato interno in ordine alla nullità della procura. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il danno patrimoniale subito dal ricorrente in proprio è in re ipsa in quanto, avendo prestato garanzia fideiussoria, ha dovuto far fronte con il proprio patrimonio alla situazione debitoria. Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha rilevato l’assenza di allegazioni del motivo di appello il che significa carenza di specificità e dunque una ragione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ.. La statuizione di irritualità sul punto dell’appello non è stata impugnata, sicché la censura è priva di decisività. Conil quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, quanto alla statuizione relativa al danno non patrimoniale, che, come dedotto in comparsa conclusionale, il danno è risarcibile sulla base di presunzioni e che sarebbe stata corretta la liquidazione equitativa dovendo avvenire il risarcimento senza necessità per il danneggiato di fornire alcuna prova. Il motivo è infondato. In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto danno conseguenza, non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. n. 6589 del 2023, n. 7594 del 2018). Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce del rigetto delle eccezioni sollevata dalla banca, il Fugazzotto non poteva essere ritenuto soccombente in primo grado e comunque i giudici dei gradi di merito avrebbero dovuto disporre la compensazione delle spese. Il motivo è inammissibile. In relazione al profilo della soccombenza la censura non costituisce un’idonea critica della decisione non essendo comprensibile come possa negarsi che l’odierno ricorrente sia rimasto soccombente in primo grado. Quanto alla compensazione, si tratta di provvedimento riservato alla valutazione discrezionale del giudice del merito nel rispetto dei limiti di legge. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i