CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 28934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2627-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA] con socio unico, e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 474/22 del TRIBUNALE di MANTOVA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che: il Comune di Suzzara propone regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito di un procedimento di opposizione avverso l’ esecuzione promossa, con pignoramento immobiliare, dalla MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della debitrice [OSCURATO:PERSONA].r.l.; pignoramento caduto su beni già concessi dal Comune alla detta [OSCURATO:PERSONA] in proprietà superficiaria e di cui il ricorrenteassume di avere riacquisito la piena ed esclusiva proprietà a seguito dell’intervenuta risoluzione del contratto del 7.8.2003 avente ad oggetto la concessione della progettazione, della costruzione e della gestione di piscine comunali; premesso di essersi costituito nel procedimento esecutivo (n. 110/2018 R.G.E.del Tribunale di Mantova ) facendo constare l’impignorabilit à dei beni staggiti, determinata dalla precedente estinzione del diritto di superficie e, prima ancora, dalla natura pubblica dei beni stessi, il Comune dichiaradi aver proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui (sen za nulla dire circa la dedotta impignorabilità dei beni e sulla possibilità di rilevarla anche d’ufficio) il G.E. aveva disposto la vendita dei beni pignorati, e rileva che, con successiva ordinanza del 14.1.2022, il medesimo G.E. aveva rigettato l’opposizione, disattendendo l’istanza di sospensione della procedura esecutiva ed assegnando termine per l’introduzione del giudizio di merito; aggiunge di avere tempestivamente instaurato detto giudizio chiedendo al Tribunale di accertare l’impignorabilità dei beni e di dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva; tanto dedotto, il Comune dichiara di avere «interesse far dichiarare che il Tribunale di Mantova, e comunque il giudice ordinario, difetta d i giurisdizione a disporre l'interruzione del pubblico servizio afferente alla gestione delle piscine comunali di Suzzara e a rendere inefficac i i provvedimenti amministrativi e gli atti tutti mediante i quali detto Comune ha istituito tale servizio e ne h a disposto l'organizzazione »; evidenzia che «trattasi di servizio che l’AGO non ha il potere di interrompere, sospendere e comunque disciplinare, essendo tale potere riservato dalla legge esclusivamente all'amministrazione locale titolare del servizio»; chiede pertanto a queste sezioni Unite di«dichiarare che il Giudice ordinario difettadi giurisdizione a decidere circa la legittimità, l'efficacia e la sospendibilità degli effetti dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Suzzara al fine dell’istituzione e dell'organizzazione del pubblico servizio locale per cui è ricorso » e, altresì, che il Giudice ordinario «difetta di giurisdizione in ordine al conoscere e al decidere circa l ’ istituzione, l'organizzazione e la cessazione o l'interruzione del pubblico servizio locale per cui è ricorso, per essere detto potere riservato esclusivamente all'amministrazione locale titolare del servizio stesso»; hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a,in veste di cessionaria in blocco delle posizioni a sofferenza facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (comprensive della posizione relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),e la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già intervenuta nell’esecuzione subentrando alla MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]); il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio; il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; hanno depositato memoria la [OSCURATO:PERSONA] e, tardivamente, il Comune ricorrente. Considerato che: in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del processo esecutivo e, altresì, nei giudizi di opposizione incidentali all’esecuzione; invero, già Cass. S.U. n. 1139/2000 ebbe ad affermare che, «a seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ., così come introdotta dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell'art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione. Pur costituendo, difatti, l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti (poiché il processo esecutivo si svolge dinanzi ad un giudice dotato del potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante, e poiché detto giudice è tenuto pure sempre a verificare d'ufficio l'esistenza o meno della propria giurisdizione), la lettura del combinato disposto dei citati artt. 41 e 367 del codice di rito postula, oggi, il necessario abbandono dell'interpretazione estensiva della norma dettata in tema di regolamento di giurisdizione, e la collocazione del rimedio processuale "de quo" nell'alveo di quel solo processo (quello, appunto, di cognizione) nel quale pare legittimo il riferimento ad una "decisione di merito di primo grado" avente natura di sentenza, e ad organi quali "il giudice istruttore ed il collegio" (cui spetta, ex art. 367 nuovo testo, il potere di decidere sulla sospensione del procedimento), laddove, nel processo esecutivo, manca sia uno sviluppo "per gradi", sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato "ex lege" come "giudice istruttore" (parlando la legge, viceversa, di "giudice dell'esecuzione")»; un siffatto principio è stat o ripetutamente riaffermato negli anni successivi (cfr., fra le altre,Cass., S.U. n. 19172 del 2005 ; Cass. , S.U. n. 4912 del 2006;Cass., S.U. n. 26109 del 2007 ; Cass. , S.U. n. 13633 del 2008;Cass., S.U. n. 10320 del 2016 e Cass. , S.U. n. 1216 del 2022) e ha trovato conferma indiretta anche in Cass.,S.U. n. 4880 del 2019, laddove le Sezioni Unite hanno giudicato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio di ottemperanza sulla scorta della natura «non esclusivamente esecutiva» di tale procedimento; va, in questa sede,ribadito che, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, la cognizione de lle opposizioni ad ess o relative non può che spettare alla giurisdizione ordinaria, dovendo pertanto escludersi la possibilità di proporre regolamento preventivo di giurisdizione; le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, per compensi, in euro 6.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e in euro 4.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre al rimborso degli esborsi (l