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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2021

Cassazione n. 46632/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., e il rigetto del ricorso nel resto; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 28 giugno 2021 con il quale il Giudice per le indagini del Tribunale di Latina aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti donniciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo a), 110 e 326 cod. pen. (capo b), per avere, tra l'ottobre 2020 e il maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'unita operativa complessa 'reclutamento' della Asl di Latina e presidente della commissione per il concorso pubblico per titolo e esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale presso le Asl di Frosinone, Latina e Viterbo, con condotte adottate in violazione di legge, rivelato gli argomenti che avrebbe proposto alla prova orale dell'8 ottobre 2020 ai candidati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e ritardato l'approvazione della graduatoria finale del concorso in attesa delle sua nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina in maniera tale da poter individuare egli stesso le destinazioni dei neo assunti e accontentare anche il Tomao che voleva essere assegnato a Formia: in tal modo favorendo entrambi i candidati segnalatigli da [OSCURATO:PERSONA], segretario provinciale del partito democratico, accettando la promessa che lo stesso Moscardelli gli aveva fatto di intercedere presso politici locali e dirigenti amministrativi per favorire la sua nomina a direttore generale della medesima Asl.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 326 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Roma erroneamente confermato il provvedimento applicativo della misura con riferimento al reato contestato al capo b), benché non fosse risultato dimostrato che il Moscardelli aveva rilevato ai due candidati temi o argomenti della prova orale, né che avesse istigato o indotto il Rainone a rivelare segreti di ufficio: peraltro, collegabili a domande che la commissione di esame avrebbe stabilito solo la mattina stessa dell'esame, subito prima della prova, e che sarebbero state estratte a sorte per ciascun candidato, il quale avrebbe poi potuto parlare di un secondo argomento "a piacere"; ciò a differenza di quanto il Rainone aveva fatto con altri candidati, ai quali, come pure si desume dalle intercettazioni in atti, aveva indicato lo specifico argomento su cui sarebbe stata formulata la domanda.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto oggetto del capo a) dell'imputazione provvisoria, benché il comportamento del Moscardelli avesse al più integrato gli estremi non di un reato, ma di una mera "bonaria raccomandazione" alla quale il pubblico ufficiale sarebbe stato libero o meno di aderire; la promessa del privato non avesse avuto i caratteri della concretezza e della serietà, né fosse stato provato che la stessa era stata cronologicamente coeva al compimento degli atti in oggetto ovvero sinallagmaticamente collegabile all'atto contrario ai doveri di ufficio.

Al contrario, le carte del procedimento avevano comprovato che il Moscardelli non aveva alcun potere diretto nella nomina del direttore amministrativo di quella Asl, all'epoca già occupato da altro dirigente, potere spettante al direttore generale che aveva escluso di aver ricevuto alcuna "pressione" dal ricorrente; e che questi, unitamente ad altri esponenti politici locali, si era convinto, fin da molti anni prima, che il Rainone potesse essere un ottimo manager per la Asl, sicché le sue generiche iniziative erano state finalizzate a sostenerne una valorizzazione in maniera del tutto sganciata da un presunto accordo corruttivo.

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Roma confermato la sussistenza delle due indicate esigenze cautelari sulla base di generiche deduzioni e mere petizioni di principio, dunque con motivazione apparente e lacunosa, senza l'indicazione di alcun dato da cui poter desumere la concretezza e attualità di quei rischi processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Il primo e il secondo motivo del ricorso sono infondati.

2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale il controllo in sede di legittimità dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 3 Lte., Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare emesso nei riguardi del ricorrente: in particolare, spiegando come le indagini avessero comprovato che il Moscardelli, segretario provinciale del partito pd di Latina, aveva chiesto al Rainone - dirigente della Asl del medesimo comune e presidente della commissione del concorso per l'assunzione di 23 collaboratori amministrativi della stessa Asl - di favorire due candidati partecipanti al concorso, il Tomao e il [OSCURATO:PERSONA] (peraltro stretti congiunti di altri esponenti di quel partito); e che il Rainone aveva compiuto un atto contrario ai propri doveri di ufficio concordando con quei candidati l'oggetto di una domanda che gli avrebbe rivolto, perché aveva accettato la promessa dell'utilità consistente nell'impegno che il Moscardelli aveva assunto consistente nel sostenerlo politicamente e amministrativamente per la nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina.

Quanto alla rilevazione del segreto di ufficio da parte del Rainone, il concorso del Moscardelli si era concretizzato nel favorire nel suo ufficio l'incontro tra il presidente della commissione e i due suddetti candidati, ai quali il primo aveva fornito l'indicazione degli argomenti sui quali avrebbe formulato una domanda, che si era scoperto sarebbe stato comune anche ad altri esaminandi e che il Rainone aveva chiesto telefonicamente ai due di cambiare il giorno prima della prova orale.

Da tali circostanze - invero contestate dalla difesa con una versione ricostruttiva meramente alternativa, basata su indicazioni talora indeterminate, e di certo non più plausibile di quella privilegiata dai giudici del riesame - il Tribunale ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato a livello indiziario responsabile di entrambi i reati addebitatigli.

2.2. Né è riconoscibile la denunciata violazione delle norme incriminatrici oggetto delle imputazioni provvisorie. 4 C(t_ Per ciò che concerne il reato del capo b), oggetto specificamente del primo motivo del ricorso, si è già detto di come sia stata convincentemente ricostruita dai giudici di merito la responsabilità a titolo di concorso del Moscardelli.

Quanto al reato del capo a), i giudici di merito — ponendo in stretta connessione causale il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale Rainone, quale presidente della commissione del concorso più volte menzionato, e l'accettazione della considerata utilità promessagli dal 'privato' Moscardelli — hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare il Tribunale del riesame ha puntualizzato come l'esistenza della stretta correlazione temporale e causale tra l'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale e l'utilità promessagli dal privato — dunque, di quell'accordo sinallagmatico che qualifica il reato in argomento — fosse stata confermata dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini e dal contenuto delle sommarie informazioni rese da vari testi sentiti dagli inquirenti: elementi di conoscenza che, in una lettura complessiva (e non atomistica, quale quella proposta dalla difesa), avevano consentito di appurare che il Moscardelli, già prima dell'avvio della procedura del concorso per l'assunzione dei 23 collaboratori amministrativi e ancora durante lo svolgimento di tale concorso, si era reiteratamente impegnato per favorire la nomina del Rainone come direttore amministrativo della Asl di Latina, anche favorendo lo spostamento ad altra sede di una potenziale 'concorrente' che già occupava il posto promesso (v. pagg. 7 e segg., ord. impugn.); che il 6 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto al Moscardelli quali "novità" ci fossero a proposito di quella sua nomina, che gli avrebbe permesso anche di scegliere la destinazione per i vincitori del considerato concorso, a tal fine sollecitando il Moscardelli ad attivarsi e chiaramente ponendo tale sua richiesta in collegamento con il concorso e con "la forzatura" che egli aveva dovuto fare "per uno dei due", così alludendo proprio ai candidati Tomao e [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 4-5, ord. impugn.); che il 7 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto proprio al Moscardelli (che, peraltro, avrebbe poi ammesso di avere in precedenza "raccomandato" al pubblico ufficiale proprio il Tomao e il [OSCURATO:PERSONA]) il numero di telefono dei due candidati ai quali aveva domandato di indicargli l'argomento (il "pensierino") sul quale egli, quale presidente della commissione del concorso, avrebbe dovuto fare la domanda nella prova orale che si sarebbe svolta il giorno dopo: argomento che avrebbe dovuto sostituire altro tema che ai candidati era stato già dato dal Rainone, risultato 'comune' anche alla prova orale di altri concorrenti (v. pagg. 5-6, ord. impugn.); e che dopo la conclusione del concorso e l'assunzione dei due predetti candidati, il Moscardelli era tornato a sollecitare il Rainone ad assegnare il Tomao ad una sede più gradita, quella di Formia, anziché a quella meno ambita di Terracina (v. pagg. 6-7, ord. impugn.); nonché a 'difendere' il Rainone persino dopo che era "scoppiato lo scandalo" per l'andamento di quel concorso (v. pagg. 10-11).

Ciò a conferma della stretta connessione esistente tra le iniziative illecite realizzate dal Rainone per favorire i due concorrenti "segnalati" dal Moscardelli e l'impegno da quest'ultimo profuso in favore del pubblico ufficiale.

Né, in tale ottica, rileva la circostanza che l'attività svolta dal Moscardelli si fosse concretizzata in un'attività politica latamente discrezionale, in quanto essa costituiva il 'corrispettivo' per il compimento dell'atto in violazione di legge da parte del Rainone; ed è pacifico, negli indirizzi interpretativi privilegiati da questa Corte, che, in tema di corruzione, nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio, materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (così, tra le molte, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502).

3. Il terzo motivo del ricorso, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile per genericità del suo contenuto.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (legati essenzialmente al verificato comportamento spregiudicato da lui tenuto per condizionare l'operato di un pubblico ufficiale allo scopo di favorire persone "a lui legate o vicine alla sua area politica", per fa raggiungere, attraverso una fitta rete di relazioni, al coindagato Rainone un traguardo professionale perseguito anche a scapito di altri colleghi) dai quali era stato possibile fondatamente evincere la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di commissione di altri gravi delitti della stessa specie di quello per il quale si procede.

La motivazione della ordinanza impugnata appare, invece, molto deficitaria rispetto all'affermazione della sussistenza anche della esigenza cautelare del pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova di cui alla lett. a) dell'art.274 cod. proc. pen., in quanto le indicazioni di dati informativi offerte dal Tribunale del riesame risultano molto indeterminate, dal momento che vi è un mero accenno ad un'attività di "favoritismo" svolta dal Moscardelli in favore di altri due candidati a quel concorso: tuttavia, in presenza della accertata sussistenza dell'altra esigenza di cautela, va rilevata l'assenza di un concreto interesse dell'indagato ad ottenere un annullamento con rinvio del provvedimento confermativo della primigenia ordinanza cautelare limitatamente alla sola esigenza della anzidetta lett. a) dell'art. 274 del codice di rito

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., e il rigetto del ricorso nel resto; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 28 giugno 2021 con il quale il Giudice per le indagini del Tribunale di Latina aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti donniciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo a), 110 e 326 cod. pen. (capo b), per avere, tra l'ottobre 2020 e il maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'unita operativa complessa 'reclutamento' della Asl di Latina e presidente della commissione per il concorso pubblico per titolo e esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale presso le Asl di Frosinone, Latina e Viterbo, con condotte adottate in violazione di legge, rivelato gli argomenti che avrebbe proposto alla prova orale dell'8 ottobre 2020 ai candidati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e ritardato l'approvazione della graduatoria finale del concorso in attesa delle sua nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina in maniera tale da poter individuare egli stesso le destinazioni dei neo assunti e accontentare anche il Tomao che voleva essere assegnato a Formia: in tal modo favorendo entrambi i candidati segnalatigli da [OSCURATO:PERSONA], segretario provinciale del partito democratico, accettando la promessa che lo stesso Moscardelli gli aveva fatto di intercedere presso politici locali e dirigenti amministrativi per favorire la sua nomina a direttore generale della medesima Asl. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 326 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Roma erroneamente confermato il provvedimento applicativo della misura con riferimento al reato contestato al capo b), benché non fosse risultato dimostrato che il Moscardelli aveva rilevato ai due candidati temi o argomenti della prova orale, né che avesse istigato o indotto il Rainone a rivelare segreti di ufficio: peraltro, collegabili a domande che la commissione di esame avrebbe stabilito solo la mattina stessa dell'esame, subito prima della prova, e che sarebbero state estratte a sorte per ciascun candidato, il quale avrebbe poi potuto parlare di un secondo argomento "a piacere"; ciò a differenza di quanto il Rainone aveva fatto con altri candidati, ai quali, come pure si desume dalle intercettazioni in atti, aveva indicato lo specifico argomento su cui sarebbe stata formulata la domanda. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto oggetto del capo a) dell'imputazione provvisoria, benché il comportamento del Moscardelli avesse al più integrato gli estremi non di un reato, ma di una mera "bonaria raccomandazione" alla quale il pubblico ufficiale sarebbe stato libero o meno di aderire; la promessa del privato non avesse avuto i caratteri della concretezza e della serietà, né fosse stato provato che la stessa era stata cronologicamente coeva al compimento degli atti in oggetto ovvero sinallagmaticamente collegabile all'atto contrario ai doveri di ufficio. Al contrario, le carte del procedimento avevano comprovato che il Moscardelli non aveva alcun potere diretto nella nomina del direttore amministrativo di quella Asl, all'epoca già occupato da altro dirigente, potere spettante al direttore generale che aveva escluso di aver ricevuto alcuna "pressione" dal ricorrente; e che questi, unitamente ad altri esponenti politici locali, si era convinto, fin da molti anni prima, che il Rainone potesse essere un ottimo manager per la Asl, sicché le sue generiche iniziative erano state finalizzate a sostenerne una valorizzazione in maniera del tutto sganciata da un presunto accordo corruttivo. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Roma confermato la sussistenza delle due indicate esigenze cautelari sulla base di generiche deduzioni e mere petizioni di principio, dunque con motivazione apparente e lacunosa, senza l'indicazione di alcun dato da cui poter desumere la concretezza e attualità di quei rischi processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso sono infondati. 2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale il controllo in sede di legittimità dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 3 Lte., Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare emesso nei riguardi del ricorrente: in particolare, spiegando come le indagini avessero comprovato che il Moscardelli, segretario provinciale del partito pd di Latina, aveva chiesto al Rainone - dirigente della Asl del medesimo comune e presidente della commissione del concorso per l'assunzione di 23 collaboratori amministrativi della stessa Asl - di favorire due candidati partecipanti al concorso, il Tomao e il [OSCURATO:PERSONA] (peraltro stretti congiunti di altri esponenti di quel partito); e che il Rainone aveva compiuto un atto contrario ai propri doveri di ufficio concordando con quei candidati l'oggetto di una domanda che gli avrebbe rivolto, perché aveva accettato la promessa dell'utilità consistente nell'impegno che il Moscardelli aveva assunto consistente nel sostenerlo politicamente e amministrativamente per la nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina. Quanto alla rilevazione del segreto di ufficio da parte del Rainone, il concorso del Moscardelli si era concretizzato nel favorire nel suo ufficio l'incontro tra il presidente della commissione e i due suddetti candidati, ai quali il primo aveva fornito l'indicazione degli argomenti sui quali avrebbe formulato una domanda, che si era scoperto sarebbe stato comune anche ad altri esaminandi e che il Rainone aveva chiesto telefonicamente ai due di cambiare il giorno prima della prova orale. Da tali circostanze - invero contestate dalla difesa con una versione ricostruttiva meramente alternativa, basata su indicazioni talora indeterminate, e di certo non più plausibile di quella privilegiata dai giudici del riesame - il Tribunale ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato a livello indiziario responsabile di entrambi i reati addebitatigli. 2.2. Né è riconoscibile la denunciata violazione delle norme incriminatrici oggetto delle imputazioni provvisorie. 4 C(t_ Per ciò che concerne il reato del capo b), oggetto specificamente del primo motivo del ricorso, si è già detto di come sia stata convincentemente ricostruita dai giudici di merito la responsabilità a titolo di concorso del Moscardelli. Quanto al reato del capo a), i giudici di merito — ponendo in stretta connessione causale il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale Rainone, quale presidente della commissione del concorso più volte menzionato, e l'accettazione della considerata utilità promessagli dal 'privato' Moscardelli — hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare il Tribunale del riesame ha puntualizzato come l'esistenza della stretta correlazione temporale e causale tra l'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale e l'utilità promessagli dal privato — dunque, di quell'accordo sinallagmatico che qualifica il reato in argomento — fosse stata confermata dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini e dal contenuto delle sommarie informazioni rese da vari testi sentiti dagli inquirenti: elementi di conoscenza che, in una lettura complessiva (e non atomistica, quale quella proposta dalla difesa), avevano consentito di appurare che il Moscardelli, già prima dell'avvio della procedura del concorso per l'assunzione dei 23 collaboratori amministrativi e ancora durante lo svolgimento di tale concorso, si era reiteratamente impegnato per favorire la nomina del Rainone come direttore amministrativo della Asl di Latina, anche favorendo lo spostamento ad altra sede di una potenziale 'concorrente' che già occupava il posto promesso (v. pagg. 7 e segg., ord. impugn.); che il 6 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto al Moscardelli quali "novità" ci fossero a proposito di quella sua nomina, che gli avrebbe permesso anche di scegliere la destinazione per i vincitori del considerato concorso, a tal fine sollecitando il Moscardelli ad attivarsi e chiaramente ponendo tale sua richiesta in collegamento con il concorso e con "la forzatura" che egli aveva dovuto fare "per uno dei due", così alludendo proprio ai candidati Tomao e [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 4-5, ord. impugn.); che il 7 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto proprio al Moscardelli (che, peraltro, avrebbe poi ammesso di avere in precedenza "raccomandato" al pubblico ufficiale proprio il Tomao e il [OSCURATO:PERSONA]) il numero di telefono dei due candidati ai quali aveva domandato di indicargli l'argomento (il "pensierino") sul quale egli, quale presidente della commissione del concorso, avrebbe dovuto fare la domanda nella prova orale che si sarebbe svolta il giorno dopo: argomento che avrebbe dovuto sostituire altro tema che ai candidati era stato già dato dal Rainone, risultato 'comune' anche alla prova orale di altri concorrenti (v. pagg. 5-6, ord. impugn.); e che dopo la conclusione del concorso e l'assunzione dei due predetti candidati, il Moscardelli era tornato a sollecitare il Rainone ad assegnare il Tomao ad una sede più gradita, quella di Formia, anziché a quella meno ambita di Terracina (v. pagg. 6-7, ord. impugn.); nonché a 'difendere' il Rainone persino dopo che era "scoppiato lo scandalo" per l'andamento di quel concorso (v. pagg. 10-11). Ciò a conferma della stretta connessione esistente tra le iniziative illecite realizzate dal Rainone per favorire i due concorrenti "segnalati" dal Moscardelli e l'impegno da quest'ultimo profuso in favore del pubblico ufficiale. Né, in tale ottica, rileva la circostanza che l'attività svolta dal Moscardelli si fosse concretizzata in un'attività politica latamente discrezionale, in quanto essa costituiva il 'corrispettivo' per il compimento dell'atto in violazione di legge da parte del Rainone; ed è pacifico, negli indirizzi interpretativi privilegiati da questa Corte, che, in tema di corruzione, nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio, materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (così, tra le molte, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502). 3. Il terzo motivo del ricorso, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile per genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (legati essenzialmente al verificato comportamento spregiudicato da lui tenuto per condizionare l'operato di un pubblico ufficiale allo scopo di favorire persone "a lui legate o vicine alla sua area politica", per fa raggiungere, attraverso una fitta rete di relazioni, al coindagato Rainone un traguardo professionale perseguito anche a scapito di altri colleghi) dai quali era stato possibile fondatamente evincere la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di commissione di altri gravi delitti della stessa specie di quello per il quale si procede. La motivazione della ordinanza impugnata appare, invece, molto deficitaria rispetto all'affermazione della sussistenza anche della esigenza cautelare del pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova di cui alla lett. a) dell'art.274 cod. proc. pen., in quanto le indicazioni di dati informativi offerte dal Tribunale del riesame risultano molto indeterminate, dal momento che vi è un mero accenno ad un'attività di "favoritismo" svolta dal Moscardelli in favore di altri due candidati a quel concorso: tuttavia, in presenza della accertata sussistenza dell'altra esigenza di cautela, va rilevata l'assenza di un concreto interesse dell'indagato ad ottenere un annullamento con rinvio del provvedimento confermativo della primigenia ordinanza cautelare limitatamente alla sola esigenza della anzidetta lett. a) dell'art. 274 del codice di rito 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna