CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 06673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5109-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4415/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] DISTACCATA di CATANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; }(2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la sentenza impugnata della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3907/5/17 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa il 6 luglio 2017 e depositata il 10 ottobre 2017, passata in cosa giudicata, con la quale - a conferma della sentenza di primo grado - era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%. Osserva la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che effettivamente non può dirsi che l'Agenzia delle entrate abbia ottemperato alla suindicata sentenza n. 3022/5/17 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia per effetto del pagamento di una somma pari solo al 50% di quanto dovuto e non vi è alcuna prova del fatto che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate in via amministrativa ecceda la somma stanziata. [OSCURATO:PERSONA] pertanto afferma che l'Agenzia delle entrate è tenuta a ottemperare al giudicato mediante il pagamento integrale delle somme dovute e nomina conseguentemente un Commissario ad acta a questo scopo. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. Ric. 2020 n. 05109 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 24 Cost. in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017, giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. II [OSCURATO:PERSONA] L ei)otti '[OSCURATO:PERSONA] tkoi, - 1 MAR 2022 [OSCURATO:PERSONA]-' LIE