CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per revocazione iscritto al n. 31709/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 31709 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso l’ordinanza n. 8891 /20 20 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 3/05/2020 (così come corretta dall’ordinanza n. 13505/2021, depositata il 18/05/2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 31709 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per revocazione ex art. 391 - quater c.p.c. l’ordinanza della Corte di cassazione n. 8891 del 3 maggio 2020 (così come corretta dall’ordinanza n. 13505 del 18 maggio2021) per avere la corte di legittimità, decidendo nel merito a seguitodella cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milanoin data 27/7/2018, dichiarato di accogliere l’originaria domanda diripetizione di indebito avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., c ondannando quest’ultima alla restituzione, in favoredella prima, della somma di euro 145.681,12 (condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. aggiunta in sede di correzione di errore materiale); afondamento dell’impugnazione proposta, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rilevato come la corte di legittimità, pur dichiarando di accogliere l’originaria domanda proposta dalla società istante, si è limitata a condannarela [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del solo importo capitale dovuto, senza alcun riferimento agli accessori riv endicati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’originaria domanda che la corte di cassazione haespressamente dichiarato di voler accogliere; ciòposto, dato atto dell’espressa menzione, negli atti del processo riproducenti i contenuti dell’originaria domanda pro posta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., della richiesta condanna della controparte al pagamentodell’importo capitale oltre agli accessori, il provvedimento impugnatodoveva ritenersi emesso, secondo quanto denunciato dalla societàistante, sulla base di un preci so errore revocatorio, nella specie consistitonell’errata percezione, da parte della Corte di cassazione, del contenuto degli atti processuali riproducenti l’esatta entità dell’originaria domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., comprensiva, oltre alla sorte capitale, degli stessi accessori non Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 31709 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riprodotti nel dispositivo di condanna pronunciato (a seguito di correzionedi errore materiale) nel provvedimento impugnato; sulla base di tali premesse, eliminato l’errore revocatorio, la Scognamiglios.r.l. ha invocato la pronuncia, in sede rescissoria, della condannadella [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in proprio favore, oltre alla sorte capitale già riconosciuta, degli accessori espressamente rivendicati; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resi s tito con controricors o con contestuale istanza di correzione d’ufficio de l l’ordinanza di correzione n. 13505/2021e ha pure depositato memoria; consideratoche dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’istanza avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale la ridetta società ha sollecitato la Corte di cassazione alla correzione d’ufficio del preteso erroremateriale contenuto nel provvedimento di correzione di errore materialen. 13505 emesso da questa C orte in data 18 maggio 2021 (errore pretes amente consistito nel riconoscere il diritto della Scognamiglios.r.l. ad ottenere la restituzione delle somme dalla stessa indebitamentecorrisposte in favore della [OSCURATO:SOCIETA].) , trattandosi, non già di un mero errore materiale, bensì di un vero e proprio (preteso) errore di diritto in cui sarebbe ( asseritamente ) incorsa la cortedi legittimità nel riconoscere il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. ad ottenerela restituzione delle ridette somme; varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale i l procedimento per lacorrezione degli errori materiali di cui all ’ art. 287 c.p.c. è esperibile al solo scopo di ovviare a un difetto di corrispondenza fra l ’ ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 31709 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazionicontenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ( Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020 , Rv. 658775 – 01 ; Sez. 6 - L, Ordinanzan. 572 del 11/01/2019 , Rv. 652132 - 01) ; nel caso di specie, in nessun modo risulta riconoscibile , nel provvedimento de quo , alc un chiaro ed evidente difetto di corrispondenza fra l ’ ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica , mediante il semplice confronto della parte che ne sarebbe asseritamente inficiato e le considerazioni contenute nella motivazione , con la conseguente esclusione del ricorso di alcun erroremateriale suscettibile d’esser corretto d’ufficio ; parimentiinammissibile è il ricorso per revocazione avanzato dalla Scognamiglios.r.l.; osservail C ollegio come l’impugnazione per revocazione proposta inquesta sede si fondi sulla prospettata rilevabilità , nel provvedimento impugnato,di un errore revocatorio, consistente nel (preteso) errore di fatto asseritamente derivato dall’errata percezione, da parte della Cortedi cassazione, degli atti del processo riproducenti l’esatta entità dell’originaria domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., comprensiva, oltre alla sorte capi tale, degli stessi accessori non riprodottinel dispositivo di condanna ; nelcaso di specie, la Corte di cassazione, nello specificare , in sede dicorrezione, i contenuti della domanda originariamente proposta dalla Scognamiglios.r.l. precedentemente acco lta (nel merito) dalla stessa Corte di legittimità , ha contestualmente limitato i termini di tale accoglimento, determinandoli nel solo importo capitale rivendicato dallasocietà istante, con esclusione degli accessori ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 31709 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, deve ritenersi che, con l a decisione in esame, la C orte di legittimitàabbia inteso limitare esclusivamente a tale importo capitale l’accoglimento dell’originaria domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., potendo eventualmente imputarsi, il mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli accessori, all’ ipotetica prospettabilecommissione di un errore di diritto (identificabile, a mero titolo di esempio , in un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.; ne ll’eventuale violazione o falsa applicazione di legge circa il mancato riconoscimento degli accessori sul capitale riconosciuto ; ecc.); si tratterebbe, in ogni caso, di errori di diritto inevitabilmente destinatia incidere sull’ iter logico posto a fon damento dell’ordinanza contestata(e sulla sua complessiva legittimità ) , come tali insuscettibili d’esserposti a fondamento di un’impugnazione per revocazione ; a tale specifico riguardo, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inidonea ad integrare un’ipotesi di errore revocatorio, rilevanteai sensi e agli effetti di cui agli artt. 391 - bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte (nel casodi specie, del contenuto delle domande originariamente avanzate dallaScognamiglio s.r.l. nei confronti della controparte) , trattandosi di un vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (cfr. Sez. 6 - L, Ordinanzan. 1 0184 del 27/04/2018 , Rv. 648204 - 01) ; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate , dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dell’istanza di correzione d i errore materialed’ufficio avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; inconsiderazione dell’esito complessivo dell’odierno giudizio e della particolarità della vicenda esaminata , ritiene la Corte sussistenti i Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 31709 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri presuppostiper l’integrale compensazione, tra le parti delle spese del presenteprocedimento; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d el comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibil i il ricorso per revocazione proposto dalla Scognamiglios.r.l. e l’istanza di correzione di errore materiale d ’ ufficio avanzatadalla [OSCURATO:SOCIETA]. . Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presentegiudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dell