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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41579/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca nei confronti di tutti i A ricorrenti con rigetto, nel resto, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e declaratoria di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte (Th civile CIAPI, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni scritte rassegnate chiedendo la liquidazione delle spese del grado; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo, decidendo i gravami proposti avverso due sentenze pronunciate dal Tribunale di Palermo in distinti procedimenti penali riuniti in grado d'appello, per quanto qui interessa ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta prescrizione di tutti i reati per i quali gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati in primo grado condannati alle pene di legge e di alcuni di reati per i quali aveva riportato condanna anche il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Mentre nei confronti di quest'ultimo le pronunce di primo grado hanno trovato conferma per i reati tributari ritenuti non ancora prescritti - con conseguente rideterminazione della pena in anni tre e mesi cinque di reclusione e con confisca per equivalente, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, anche del profitto dei reati tributari oggetto della seconda sentenza di primo grado - nei confronti di tutti e quattro gli odierni ricorrenti sono state confermate le statuizioni concernenti le confische per equivalente del profitto dei reati ritenuti prescritti in grado di appello e quelle relative alla condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili ancora presenti in processo.

2. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si lamentano violazione degli artt. 157 e 640 bis cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto che la prescrizione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riferito al progetto per contrastare la disoccupazione giovanile denominato Co.Or.Ap. del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, ente pubblico strumentale della Regione Siciliana (d'ora in avanti, CIAPI), contestato al capo 2 della sent. Trib.

Palermo del 17 ottobre 2016, pres.

Falcone (d'ora in avanti indicata come "la prima sentenza") - prescrizione dichiarata con la sentenza qui impugnata - era in realtà già maturata in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado.

Quanto al vizio di motivazione, ci si duole dell'omesso confronto con le doglianze rassegnate con l'appello, avendo la sentenza impugnata fatto riferimento soltanto a quanto al proposito argomentato nell'analogo motivo di gravame proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], vale a dire alla circostanza fattuale costituita dall'approvazione del finanziamento, senza considerare le doglianze specificamente proposte con riguardo al momento consumativo del delitto nella specie contestato.

Quanto alla violazione di legge, si allega che già il primo giudice, esclusa l'ipotesi della truffa a consumazione prolungata, aveva correttamente ritenuto essersi verificata una serie di autonome truffe poste in essere attraverso fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito di un unitario disegno criminoso.

In tal caso - si sostiene - il momento consumativo coincide con il versamento dei finanziamenti richiesti in base ad un preventivo di spesa artatamente gonfiato anche quando a carico del richiedente sia previsto un obbligo di successiva rendicontazione sull'effettivo impiego delle somme percepite.

L'ultimo mandato di pagamento con cui la Regione Siciliana aveva in concreto erogato le somme risaliva all'il dicembre 2008, sicché l'ultima delle truffe perpetrate si era prescritta, tenendo conto dei soli sette giorni di sospensione maturati in primo grado, prima della sentenza pronunciata dal tribunale.

La decisione di legittimità citata da quella impugnata per affermare la consumazione del reato al momento del rendiconto effettuato il 3 luglio 2009 era stata comunque travisata, stantenon sovrapponibilità delle fattispecie concrete.

Diversamente da quel caso, quello in esame era caratterizzato dalla natura pubblica del CIAPI - ente strumentale della Regione Siciliana, attuatore e beneficiario del finanziamento - soggetto a rendicontazione trimestrale di tutte le spese pagate ai fornitori in base alle norme sulla Tesoreria unica regionale e non già a rendicontazione finale.

Il controllo effettuato il 3 luglio 2009 era dunque avvenuto ex post rispetto a somme da tempo incamerate dal CIAPI, con truffe, quindi, già consumate.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, subordinato rispetto al primo, si lamentano violazione degli artt. 157, 640 bis e 640 quater cod. pen. e vizio di motivazione - anche rispetto alla memoria difensiva del 3 dicembre 2020, in alcun modo presa in considerazione dalla Corte territoriale - per non essere stata riconosciuta, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione in epoca antecedente la sentenza di primo grado quantomeno delle truffe collegate alle fatture per operazioni inesistenti pagate dal CIAPI prima del 10 aprile 2009.

Dando rilievo a questa circostanza, le truffe a quel momento non ancora prescritte sarebbero state soltanto quelle connesse ad otto fatture successivamente pagate, ma anche con riguardo a queste il profitto confiscabile non si sarebbe potuto calcolare - come invece era stato fatto, sia pur con criterio altrimenti non condivisibile - con riguardo all'importo totale delle fatture, dovendo invece essere calcolato, peraltro con riguardo al profitto derivatone all'imputato [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto che quelle fatture riguardavano prestazioni effettivamente rese, come peraltro riconosciuto dallo stesso tribunale.

Quest'ultima doglianza - rappresentata nella memoria difensiva più sopra citata e completamente ignorata - si sarebbe comunque dovuta esaminare anche seguendosi la singolare tesi della consumazione del reato al momento del rendiconto finale.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 157, 640 bis e 640 quater cod. pen., 578 bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per aver la sentenza impugnata confermato la confisca per equivalente del profitto del reato di truffa di cui si è discusso nei precedenti motivi.

Oltre che per le ragioni in questi già esposte - che secondo il ricorrente dovrebbero condurre alla revoca, o comunque alla riduzione nell'importo della disposta confisca per Euro 2.389.921 - il ricorrente lamenta che, in ogni caso, nel dichiarare la prescrizione del reato, la Corte territoriale non avrebbe potuto confermare la misura ablatoria.

Si osserva che, trattandosi, secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, di una misura afflittiva e sanzionatoria equiparabile ad una vera e propria pena, il divieto di retroattività della legge penale non consentirebbe di fare applicazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. ai reati commessi prima dell'entrata in vigore di tale norma, come peraltro affermato da plurime pronunce di legittimità citate in ricorso, rese anche con riguardo alla confisca per equivalente del profitto di reati tributari.

2.3. Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 110 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. 74 del 2000 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per aver la sentenza affermato la qualità di amministratore di fatto del ricorrente rispetto alle società alle quali sono riferibili i reati tributari contestati ai capi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 30 e 31 della prima sentenza.

In primo luogo si lamenta che non era stata esclusa la responsabilità per tali reati - alcuni dei quali dichiarati prescritti - con un generico ed insufficiente rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e al giudizio di attendibilità dei testi assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e senza prendere in considerazione i decisivi rilievi critici esposti nell'appello, che neppure il primo giudice aveva affrontato.

Si era così illogicamente confermata la qualità di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle due società amministrate di diritto dai predetti testimoni assistiti, senza considerare l'estraneità del primo allo svolgimento delle mansioni dell'impiegata che si occupava della tenuta delle scritture contabili, ai rapporti con il commercialista e con il notaio che aveva costituito le società, all'individuazione della sede sociale, al consistente fatturato delle due società in alcun modo collegato ai fatti illeciti oggetto di processo.

Del pari, non si era considerato l'omesso versamento delle ritenute certificate operate sui compensi erogati da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, [OSCURATO:SOCIETA]) a [OSCURATO:PERSONA], ciò che aveva determinato un danno nei confronti di quest'ultimo, e l'utilizzo di alcune fatture per prestazioni inesistenti da parte di questa società pur dopo che il suo amministratore Vitale aveva iniziato la collaborazione con le forze dell'ordine.

Con particolare riguardo a queste ultime - contestate sub capo 11 - si sarebbe comunque dovuto escludere la qualità di amministratore di fatto dell'imputato ed il suo concorso, materiale o morale, nella dichiarazione fiscale fraudolenta presentata il 28 settembre 2012.

Con riguardo a tutte le imputazioni sopra richiamate, poi, era ravvisabile un difetto di motivazione circa la specifica doglianza dedotta con l'atto di appello sull'assenza del dolo di evasione da parte del ricorrente, essendosi rappresentate le ragioni per cui le false fatture di acquisto non potevano avere la finalità di giustificare il possesso dei beni nelle medesime indicate bensì quello di frodare il Fisco secondo le autonome determinazioni dei rappresentanti legali delle società.

Con riguardo, da ultimo, alle fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, MC Sri) a MCM Sri oggetto d'imputazione ai capi 10 e 11 (quanto al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000) e 30 e 31 (quanto al correlativo delitto di cui all'art. 8 del citato decreto), l'affermata corresponsabilità del ricorrente era logicamente incompatibile con l'assunto accusatorio giusta il quale egli sarebbe stato il "padrone" di entrambe le società, essendosi semplicemente trasferito il debito d'imposta da una società all'altra.

2.4. Con il quinto motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 157 cod. pen., 2 e 12 bis d.lgs. 74 del 2000 e vizio di omessa motivazione sulla doglianza rappresentata con il gravame - alla quale la sentenza impugnata in alcun modo risponde - circa l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 4 della prima sentenza, commesso in data 30 settembre 2008 e prescrittosi prima della pronuncia di primo grado con conseguente impossibilità di confermare la disposta confisca, come invece in secondo grado avvenuto.

2.5. Con il sesto motivo si lamentano violazione degli artt. 157, 319, 321, 322 ter cod. pen.,

2. d.lgs. 74 del 2000 e 578 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere stata confermata la confisca per equivalente con riguardo ai delitti di cui ai capi 4, 5, 6, 8, 45, 61 e 63 della prima sentenza per le medesime argomentazioni svolte sub terzo motivo, trattandosi di delitti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen. 2.6.

Con l'ultimo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 4 d.lgs. 74 del 2000, 115 e 116 T.U.I.R., 522 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, quanto all'affermata penale responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi da 36 a 40 della seconda sentenza di primo grado.

Emendando l'errore in cui quest'ultima era incorsa per non essersi attenuta all'accusa formulata - che addebitava non già la presentazione di dichiarazioni dei redditi infedeli per le società asseritamente amministrate di fatto dall'imputato, ma l'infedele dichiarazione dei redditi propri di quest'ultimo per omessa indicazione di quelli di capitale prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] - la sentenza qui impugnata aveva erroneamente ritenuto che potesse farsi applicazione della disciplina in tema di trasparenza fiscale dettata dagli artt. 115 e 116 T.U.I.R. benché il ricorrente non avesse mai esercitato la relativa opzione.

Qualora, poi, la Corte territoriale avesse in realtà inteso riferirsi alla c.d. trasparenza fiscale per legge, affermata soltanto a livello di presunzione della giurisprudenza tributaria con riguardo alla distribuzione ai soci degli utili extracontabili, al di là dell'impossibilità di farne applicazione nel giudizio penale, vi sarebbe comunque stata violazione dell'art.522 cod. proc. pen., posto che l'imputazione faceva riferimento alla trasparenza fiscale per opzione di cui all'art. 116 T.U.I.R.

Con riguardo a quest'ultima, dunque, si sarebbe dovuto escluderne l'applicazione in mancanza di espressa opzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, la sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alla doglianza con cui si contestava l'attribuzione al medesimo del 100% delle quote societarie delle due società e vi sarebbe difetto di prova certa circa la propria eventuale quota di partecipazione cui ancorare l'operatività del regime di trasparenza fiscale per opzione.

2.7. Con memoria difensiva datata 8 giugno u.s., i difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per l'accoglimento dei motivi terzo e sesto, essendo nel frattempo intervenuta la decisione delle Sezioni unite di questa Corte - in attesa quale il processo inizialmente fissato alla data del 14 luglio 2022 era stato rinviato su concorde richiesta di tutte le parti - che ha affermato l'inapplicabilità della previsione contenuta nell'art. 578 bis cod. proc. pen. ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

3. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per omessa disamina delle censure sollevate con il gravame di merito concernenti la mancata valutazione delle decisive dichiarazioni rese dai testimoni Iovino, Amato, [OSCURATO:PERSONA], Vitale e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e per l'omessa rinnovazione istruttoria richiesta per escutere i componenti del consiglio di amministrazione del CIAPI e del CTS i quali avrebbero potuto confermare che i fatti e gli atti contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] erano frutto di decisioni collegiali e non di personali iniziative del ricorrente.

3.1. Con il secondo ed il terzo motivo si lamentano violazione degli artt.192 cod. proc. pen. e, rispettivamente, 416 e 640 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione - manifestamente illogica e contraddittoria - con riguardo alla mancata assoluzione, rispettivamente, dal reato di associazione per delinquere e dal reato di truffa, nonostante: l'assenza di collegamento con altri ritenuti sodali; l'assoluzione dal reato associativo della moglie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; l'omessa contestazione del reato associativo ai pubblici ufficiali che avevano predisposto gli atti di spesa che l'imputato si era limitato a firmare, trattandosi di funzione ad altri non delegabile, e l'assoluzione di questi ultimi - i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dal reato di truffa.3.2.

Con il quarto motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 157 e 640 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, per non essere stato riconosciuto che il reato di truffa di cui al capo 2 della prima sentenza si era prescritto in epoca antecedente alla pronuncia del tribunale.

Con argomenti analoghi a quelli svolti nel primo motivo del ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia l'erroneo richiamo del precedente di legittimità citato in sentenza posto che nel caso di specie - come confermato dai testimoni le cui dichiarazioni vengono in ricorso citate - il CIAPI, ente strumentale della Regione Siciliana, operava in house providing applicando le c.d.

"piste di controllo" imposte dall'Unione europea.

Trattandosi di ente pubblico soggetto a rendicontazione trimestrale delle spese pagate ai vari fornitori - rendicontazione ultimata già nell'anno 2008 - la consumazione dei distinti reati di truffa doveva ritenersi perfezionata al momento dell'erogazione degli importi dei finanziamenti, l'ultima delle quali avvenuta 1'11 dicembre 2008.

Erronea, pertanto, era la datazione della consumazione al 3 luglio 2009, quando non fu effettuato un "rendiconto" - come impropriamente ritenuto in sentenza - ma una "nota di revisione".

3.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso si deducono violazione degli artt.157 cod. pen., 578 bis cod. proc. pen. e delle norme incriminatrici, nonché vizio di motivazione, per aver la sentenza impugnata confermato la confisca per equivalente del profitto, rispettivamente, del reato di truffa di cui al capo 2 e del delitto di corruzione di cui al capo

45. Con argomentazioni analoghe a quelle spese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - e riferite supra, sub § 2.2 - il ricorrente lamenta che, in ogni caso, nel dichiarare la prescrizione dei reati, la Corte territoriale non avrebbe potuto confermare la misura ablatoria, costituendo una vera e propria sanzione di carattere penale, trattandosi di delitti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen. 4.

Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deducono - con unico, articolato, motivo - la violazione degli artt. 125, 129, 192, 526 e 546 lett. e cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riguardo al reato associativo ed al reato di truffa contestati ai capi 1 e 2 della prima sentenza.

Si lamentano innanzitutto l'omessa valutazione delle censure devolute con il gravame di merito e l'apparenza della motivazione circa la ritenuta sussistenza delle condotte - speculari, nonostante l'erronea contraria affermazione della sentenza impugnata - specificamente contestate nei due capi d'imputazione, posto che la ricorrente si era limitata svolgere compiti meramente esecutivi a lei affidati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ignorando l'eventuale carattere illecito delle operazioni.Si lamenta, in secondo luogo, il travisamento della prova con riguardo all'affermazione secondo cui i testimoni assistiti Vitale e Colli avrebbero reso articolate dichiarazioni sulla responsabilità della ricorrente e le stesse sarebbero state riscontrate dai testi Granato, Sonno e da [OSCURATO:PERSONA] senza che le difese abbiano mosso specifiche contestazioni: in realtà - si evidenzia - con l'appello erano state mosse specifiche censure, rimaste ignorate, con particolare riguardo alla ritrattazione fatta in sede di controesame da parte del cap.

Granato.

Ci si duole di ulteriore travisamento della prova, con particolare riguardo, da un lato, alle affermazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che la ricorrente avrebbe "aspramente rimproverato" i dipendenti dell'Agenzia e, d'altro lato, alla conversazione intercettata nel carcere di Messina tra l'imputata ed il marito, rispetto alla quale era peraltro rimasta senza motivazione la richiesta di rinnovazione istruttoria per ascoltare la registrazione.

Da ultimo, anche la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'illegittima applicazione al caso di specie dell'art. 578 bis cod. proc. pen. per essere stata confermata nei suoi confronti la confisca per, equivalente benché i reati fossero anteriori all'entrata in vigore della disposizione e, comunque, in assenza dell'indispensabile presupposto del previo accertamento della responsabilità dell'imputata.

5. Con l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - spendendosi argomentazioni analoghe a quelle contenute nel terzo motivo del ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (supra, sub § 2.2.) - si lamentano violazione degli artt. 157, 319, 321, 322 ter cod. pen. e 578 bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per essere stata confermata la confisca per equivalente con riguardo al delitto di corruzione di cui al capo 51, trattandosi di reato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento integrale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che ha dedotto quest'unica doglianza - e delle analoghe doglianze proposte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (motivi terzo e sesto), [OSCURATO:PERSONA] (ultimi due motivi di ricorso) e [OSCURATO:PERSONA] (ultima doglianza contenuta nell'unico articolato motivo), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di tutti gli imputati con riguardo alle disposte confische per equivalente del profitto dei reati già dichiarati prescritti nei giudizi di primo e secondo grado.

Benché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - probabilmente per involontaria omissione - non abbia espressamente esteso tale richiesta al reato di cui all'art. 51 della prima sentenza, contestato come commesso in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato prescritto in grado d'appello, gli effetti dell'accoglimento del ricorso proposto da quest'ultimo, trattandosi di motivo non esclusivamente personale, si estendono anche al primo, in forza dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

Com'è noto, la questione di diritto sollevata dai ricorrenti, in precedenza controversa, è stata di recente risolta - in modo condiviso dal Collegio e dalle parti del processo - dalle Sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia in attesa della quale, su concorde richiesta di tutte le parti, era stato rinviato il giudizio inizialmente fissato ad altra udienza.

Si è infatti chiarito che la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209).

Di questa disposizione, la sentenza impugnata ha invece fatto applicazione benché tutti i reati ascritti ai ricorrenti e dichiarati prescritti fossero stati commessi ben prima della sua entrata in vigore.

2. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere unitariamente trattati - non sono fondati, essendo stata correttamente individuata alla data del 3 luglio 2009 la consumazione del reato di truffa ascritto al capo 2) della prima sentenza.

Tenendo conto del termine di prescrizione massimo fissato dalla legge di anni sette e mesi sei, conseguente agli atti interruttivi pacificamente intervenuti, il delitto non era quindi prescritto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, ciò che ha pertanto correttamente consentito alla Corte territoriale, nel dichiarare prescritto il reato in grado di appello, di confermare le statuizioni ivi al proposito contenute nei riguardi delle parti civili costituite ex art.578 cod. proc. pen. (l'unica ragione che, annullata la confisca per equivalente del profitto, ancora radica l'interesse a ricorrere sul punto) Reputa, infatti, il Collegio che la doppia, conforme, decisione sul punto assunta dai giudici di primo e secondo grado - le argomentazioni delle cui sentenze si saldano per formare un unico còmplessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) - sia corretta in diritto e supportata da non manifestamente illogica motivazione.

Il cennato principio dell'integrazione delle argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, invero, è in particolare valido quando la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto alle censure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nella mera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza che venga richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidencli della sentenza impugnata.

Se - come nel caso di specie - il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666).

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], del resto, al di là delle specifiche questioni articolate in ricorso e più sopra riassunte, lamenta per il resto, in modo generico, l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure al proposito articolate con il relativo atto di gravame, rinviando ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879, che ha evidenziato come l'applicazione del principio sia ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per relationem alla sentenza, poiché in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate; in senso conforme: Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

Ciò premesso, reputa il Collegio che le censure svolte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non scalfiscano la correttezza della conforme decisione di merito assunta dai giudici di primo e secondo grado.

2.1. In particolare, a pag. 418, la sentenza di primo grado osserva esattamente che la truffa contestata al capo 2 attiene alla fase esecutiva del progetto e alla fase dell'approvazione del rendiconto e, secondo l'accusa, sarebbe consistita nella falsa rendicontazione di costi inesistenti e nella falsa attestazione di dati e notizie non veritiere relative al progetto Co.Or.Ap., condotte costituenti artifici e raggiri con cui gli imputati avevano indotto in errore i funzionari della Regione Siciliana deputati alla relativa verifica tecnico-contabile, così procurandosi illecitamente un profitto corrispondente alle provvidenze riconosciute al CIAPI con il suddetto finanziamento.

Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza di primo grado, alle pagg. 441 s., attesta l'irrilevanza, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, delle date in cui risultano percepite dal CIAPI le varie tranches di finanziamento, posto che detto ente, beneficiario del finanziamento, non si identifica con le persone fisiche agenti nella truffa e con chi ne ha tratto profitto con l'illecita captazione di una porzione delle pubbliche erogazioni attraverso fatture di comodo emesse da compiacenti fornitori (il CIAPI, quale soggetto danneggiato, si è infatti costituito parte civile, ottenendo la condanna degli imputati al risarcimento del danno, senza che sul punto siano state mosse specifiche contestazioni).

E' stata logicamente ritenuta dirimente, in ogni caso, la considerazione per cui al momento del versamento delle somme nelle casse del CIAPI non si fosse ancora realizzata, in concreto, alcuna compromissione delle finalità perseguite con il finanziamento in esame, richiamandosi il condivisibile principio di diritto - affermato proprio con riferimento a fattispecie in tema di provvidenze erogate per la realizzazione di corsi di formazione - giusta il quale le somme provenienti da un pubblico finanziamento, in ragione dell'obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente (privato) finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate (Sez. 2, n. 19539 del 25/02/2011, D'Alonzo, Rv. 250497).

Diversamente da quanto opinano i ricorrenti ed in conformità a quanto ritenuto dai giudici di merito, reputa il Collegio che detto principio - espresso con riguardo al caso di finanziamenti pubblici erogati a soggetti privati - sia a fortiori applicabile quando i finanziamenti restino nella disponibilità dell'ente pubblico e siano semplicemente messi a disposizione dell'ente strumentale incaricato di attuare il progetto, come nella specie avvenuto.

Ed invero, al CIAPI era stata affidata "in house" la realizzazione del servizio pubblico per conto della Regione, sicché la permanente disponibilità delle somme oggetto di finanziamento in capo all'ente pubblico ed il vincolo di destinazione delle stesse sono in questo caso ancor più evidenti di quanto non sia allorquando le somme vengono anticipatamente erogate ad un soggetto privato, non potendo certo parlarsi, nel caso dell'anticipo di somme legate al progetto, di un definitivo trasferimento di denaro che determina già a quel momento la sussistenza dell'elemento costitutivo del danno con altrui profitto richiesto per l'integrazione del reato di truffa.

Il definitivo trasferimento, con produzione del danno e consolidamento dell'altrui illecito profitto, è stato, invece, non illogicamente fissato alla data del rendiconto finale del 3 luglio 2009.

Che quella sia stata la effettiva verifica finale della complessiva operazione di concessione del finanziamento - il cui budget è peraltro stato costantemente adeguato ed implementato ancora nell'anno 2009 - è giudizio di fatto, in questa sede incensurabile, che trova logica spiegazione nella descrizione della vicenda operata nel §.

3.2. della prima sentenza del Tribunale, ove si dà atto (pag. 192) della definitiva ammissione a finanziamento dell'importo complessivo di C 15.191.274,73 soltanto all'indicata data del 3 luglio 2009.

2.2. In diritto va inoltre precisato che il principio generale da tempo affermato con riguardo a condotte fraudolente poste in essere nell'ambito di rapporti obbligatori (c.d. truffa contrattuale) è che il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., reato istantaneo e di danno, si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, sicché si consuma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez.

U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e aa., Rv. 216429).

Così come, dunque, in caso di truffa contrattuale in ambito privatistico, indipendentemente dal versamento del prezzo pattuito, il reato si consuma solo nel momento in cui si sia prodotto l'effettivo pregiudizio per il raggirato e, cioè, quando questi abbia perso definitivamente il bene non potendo più esercitare su di esso alcuna azione giudiziale (Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272946), in ambito amministrativistico l'anticipazione di somme a titolo di finanziamento pubblico non determina la consumazione del reato laddove - come nella specie, secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito qui non suscettibile di rivisitazione - sia necessaria una successiva rendícontazione finalizzata ad ottenere la definitiva attribuzione delle somme pur in precedenza provvisoriamente erogate.

E' quindi stata correttamente citata dai giudici di merito la decisione che ha affermato come, in tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfezioni non già con l'approvazione del finanziamento pubblico - o con l'erogazione di anticipazioni - ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento delle somme illecitamente percepite, in relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278755-02).

Al di là del fatto se i giudici di merito abbiano, o meno, ritenuto integrati più episodi di truffa in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ciascuno corrispondente ad un ordinativo del CIAPI e al relativo mandato di pagamento nei confronti dei fornitori, piuttosto che un unico delitto - questione che avrebbe semmai potuto formare oggetto .di doglianza laddove il 9_114tAsi__tcy reato non fosse stato dichiarato prescritto e fosse stato un aumento di pena a titolo di continuazione (ciò che peraltro non è neppure avvenuto: cfr.sentenza di primo grado, pag. 767, chiarissima, in particolare con riguardo al trattamento sanzionatorio determinato nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], per la quale il capo 2) è stato ritenuto quale reato più grave) - il momento consumativo è stato dunque individuato per tutti i fatti ascritti all'atto dell'approvazione del rendiconto finale, che ha peraltro determinato l'importo complessivo ammesso a finanziamento con pari danno e conseguente profitto.

2.3. Alla luce di questa ricostruzione appare del tutto generico il riferimento ai controlli trimestrali a cui il CIAPI, quale ente strumentale della Regione, sarebbe stato sottoposto da parte della Tesoreria unica regionale, non valendo le critiche dei ricorrenti - né in fatto, né in diritto - ad elidere il nucleo fondamentale del percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata quale in precedenza delineato.

3. Sulla scorta di quanto appena osservato è evidente l'infondatezza anche del secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. .

Stante la corretta individuazione della consumazione del reato come sopra individuata, invero, non rileva il momento in cui il CIAPI ebbe a pagare le singole fatture, non essendo stato questo il soggetto indotto in errore dalla condotta fraudolenta contestata in imputazione, addebitata, anzi, anche agli organi di vertice di tale ente sino al momento della rendicontazione finale, quando furono invece indotti in errore nel determinare definitivamente l'importo oggetto di finanziamento i funzionari della Regione Siciliana che tale operazione conclusiva ebbero ad effettuare.

Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di motivazione rispetto alle deduzioni rassegnate nella memoria difensiva di cui si lamenta la mancata disamina.

Secondo l'oramai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, del resto, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e aa., Rv. 272542).

L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può dunque essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766).

Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema sottoposto al giudice di merito può dunque essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445), ciò che, per quanto detto, nella specie non è.

Va osservato, da ultimo, quanto alle ulteriori doglianze contenute nel motivo qui in esame sull'individuazione del profitto confiscabile, che la questione è da ritenersi comunque superata dall'accoglimento del motivo di ricorso concernente la violazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. 4.

Per ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte, deve ritenersi assorbito nel parziale accoglimento dell'impugnazione il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente la violazione degli artt. 157 cod. pen., 2 e 12 bis d.lgs. 74 del 2000 ed il vizio di omessa motivazione sulla doglianza rappresentata con il gravame circa l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 4 della prima sentenza, commesso in data 30 settembre 2008, già prima della pronuncia di primo grado.

Trattandosi, infatti, di motivo il cui interesse è stato allegato soltanto con riguardo alla conseguente impossibilità di confermare la disposta confisca, come invece in secondo grado avvenuto, l'annullamento della decisione sul punto rende superflua la disamina della doglianza.

5. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini di cui infra, soltanto con riguardo al reato di cui capo 11) della prima sentenza.

Le restanti doglianze sono invece inammissibili per genericità, manifesta infondatezza e perché propongono una rivisitazione di questioni di merito precluse in sede di legittimità.

Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

5.1. Quanto al ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle società formalmente rappresentate dai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio - richiamando anche i principi di diritto al proposito esposti supra, sub § 2 - che la doppia decisione conforme è sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, che non può essere in questa sede ulteriormente scrutinata, e rispetto alla quale, per un verso, il generico ricorso non si confronta e, per altro verso, svolge considerazioni comunque manifestamente infondate.

In particolare, la prima sentenza di primo grado (specc. pagg. 167 ss. e 500 ss.) ha compiutamente argomentato le ragioni, non specificamente contestate, della ritenuta attendibilità dei dichiaranti e delle dichiarazioni - che si riscontrano a vicenda e che rinvengono ulteriori riscontri nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dai diversi collaboratori di [OSCURATO:PERSONA] - rese dai predetti testimoni assistiti circa il loro ruolo amministrativo subalterno a quello di fatto svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle società, con particolare riguardo alle attività, ed alla predisposizione ed utilizzazione della relativa documentazione fiscale, svolta in relazione ai progetti gestiti dal CIAPI, senza che le critiche svolte in ricorso circa l'omessa considerazione di alcuni profili di doglianza al proposito contenuti nel gravame siano idonee a scardinare la logicità della conclusione.

Va al proposito richiamato, infatti, il consolidato principio giusta il quale l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella 16 (/ sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227).

Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema sottoposto al giudice di merito può dunque essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).

L'obbligo di motivazione del giudice - tanto di quello dell'impugnazione, quanto di quello di primo grado - non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi effettuati dalla difesa, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno della tesi difensiva, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, 'anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e aa., Rv. 260841).

E' quanto accaduto nel caso di specie, posto che, tenendo conto del fatto che Colli e Vitale si limitavano certamente (neppure il ricorrente specificamente lo contesta) ad attuare le decisioni prese dall'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA] con riguardo agli aspetti che a quest'ultimo, in particolare, interessavano - vale a dire in relazione all'emissione e utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti fatte oggetto di contestazione - non rileva che questi non intrattenesse direttamente rapportiv l'impiegata che si occupava della tenuta delle scritture contabili, ovvero con i professionisti che svolgevano prestazioni per conto delle società, né rileva che Colli e Vitale potessero eventualmente conservare una loro (residuale) autonomia amministrativa in relazione ad attività svolte dalle società ed estranee ai progetti gestiti dal CIAPI e che, in quest'ambito, possano aver omesso adempimenti (come il versamento delle ritenute certificate operate sui compensi erogati a [OSCURATO:PERSONA]) forieri di possibili pregiudizi per l'odierno imputato.Ciò che il ricorrente trascura e che rende le doglianze manifestamente infondate - rileva il Collegio - è che il riconoscimento in capo a taluno del ruolo di amministratore di fatto di una società non comporta necessariamente che l'amministratore di diritto debba essere a tutti gli effetti ritenuto un amministratore soltanto formale o una "testa di legno".

Benché la sentenza impugnata (pag. 129) sembri accreditare questa ricostruzione, la contestazione della relativa conclusione non è comunque conducente e la doglianza è pertanto generica, poiché, come lo stesso ricorrente ricorda, già la prima sentenza di primo grado aveva evidenziato che, sebbene non dovesse sopravvalutarsi l'aspetto della subordinazione degli amministratori formali all'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], fosse comunque emerso con sufficiente chiarezza un profilo di cointeressenza che, quantomeno con riguardo agli aspetti connessi ai progetti gestiti dal CIAPI, rimetteva comunque a [OSCURATO:PERSONA] l'assunzione di ogni decisione, relegando Colli e Vitale al ruolo di meri esecutori.

Se, poi, costoro conservassero sotto altri profili un'autonomia amministrativa che consentiva loro di esercitare, almeno parzialmente, i poteri e le prerogative proprie della carica formale rivestita, è circostanza che non esclude l'estensione della (cor)responsabilità a chi, di fatto, ha comunque esercitato in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla medesima qualifica e funzione.

Questa Corte, invero, ha già chiaramente affermato il principio giusta il quale la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893).

Tutti i reati fiscali attribuiti al ricorrente in qualità di amministratore di fatto sono peraltro stati contestati come commessi in concorso con i rispettivi amministratori di diritto delle società.

5.2. Quanto alle contestazioni circa la ritenuta sussistenza del dolo, vale il principio per cui, in tema di reati tributari, il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall'agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390).

I giudici di merito (cfr. pagg. 117 ss. della sentenza impugnata) hanno non illogicamente argomentato come le false fatturazioni intercorse tra le diverse società di fatto amministrate da (e riconducibili a) [OSCURATO:PERSONA] avessero non soltanto il fine - parimenti ritenuto provato, senza contestazioni - di far conseguire all'imputato la materiale disponibilità dei profitti della truffa di cui al capo 2), ma pure quello, tipicamente fiscale, di abbattere l'utile risultante dalle contabilità del soggetto utilizzatore, ciò che non sarebbe stato possibile laddove si fosse trattato di trasferimenti effettuati "in nero".

Parimenti vale il principio - neppure specificamente contestato - secondo cui la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé, sia pur di fatto, le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della fattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato (Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067).

5.3. Come si è accennato, il motivo di ricorso è invece fondato con riguardo al reato di cui al capo 11) della prima sentenza, relativo alla dichiarazione fiscale della [OSCURATO:SOCIETA] presentata dall'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] in data 28 settembre 2012, nella quale sono state utilizzate fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2011.

Come specificamente indicato in ricorso, ove si riporta il chiaro stralcio delle dichiarazioni sul punto rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento, questi ha dichiarato di aver "chiuso" ogni rapporto con [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno del 2012, avendo in tale data iniziato la sua collaborazione con gli organi inquirenti.

Ha, altresì, testualmente dichiarato di avere, da allora, svolto in assoluta autonomia le incombenze amministrative, comprese quelle connesse all'approvazione del bilancio chiuso al 2011, avvenuta il 30 giugno 2012.

La doglianza difensiva proposta con l'appello, circa il fatto che, quantomeno in epoca successiva al 4 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] non potesse più essere considerato quale amministratore di fatto della società e non potesse dunque essergli attribuita alcuna (cor)responsabilità per la dichiarazioni fiscale fraudolenta in autonomia presentata da Vitale il 28 settembre 2012 imponeva, dunque, una valutazione ed una risposta la cui omissione inficia radicalmente, sul punto, la logicità dell'apparato motivazionale della sentenza.

Ne consegue, in parte qua, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non essendo il reato ad oggi prescritto in relazione alla sospensione del corso della prescrizione maturata in primo grado e a quella dovuta al consenso prestato dalla difesa per il rinvio del processo effettuato in questa sede.

Con riguardo ai restanti residui reati cui si riferisce il motivo d'impugnazione in esame - ed in particolare di quelli di cui ai capi 10), 30), limitatamente alle fatture emesse dal 10 ottobre 2011, e 31) - la rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce di ritenere validamente costituito il rapporto processuale, con conseguente impossibilità di valorizzare ai fini della prescrizione il tempo decorso dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

Ed invero, deve farsi applicazione del principio giusta il quale, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello e a., Rv. 268966; Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130).

6. L'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

6.1. La sentenza impugnata, con accertamento in fatto non illogicamente motivato ed in questa sede non altrimenti scrutinabile, ha accertato (pagg. 129 s.) che il ricorrente era il titolare occulto delle imprese gestite dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e ha conseguentemente ritenuto fondata l'accusa che il relativo reddito dovesse essere dal medesimo dichiarato nelle proprie personali dichiarazioni dei redditi con conseguente integrazione dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000 contestati e ritenuti (in quanto a quel momento non ancora prescritti) ai capi d'imputazione 38), 39) e 40 della seconda sentenza, rispettivamente, con riguardo agli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011.

La conclusione è stata fondata, da un lato, con riguardo al richiamo all'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116 t.u.i.r. effettuata dalle due società in parola e, d'altro lato, al principio, affermato nella giurisprudenza tributaria, per cui quando nelle società di capitali caratterizzate da una ristretta base proprietaria si accertino anomalie di bilancio ed utili extracontabili è legittimo imputarli ai soci, anche occulti.

6.2. La principale doglianza svolta in ricorso con riguardo all'illegittima applicazione dell'art. 116 t.u.i.r. al caso di specie, argomentata sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA], quale socio (occulto), mai aveva optato per il regime di trasparenza fiscale ivi previsto, è in diritto infondata.

Avendo la sentenza accertato, come detto, che l'imputato era dominus ed unico titolare occulto delle due società, l'opzione per trasparenza fiscale da queste pacificamente effettuata esclude la necessità - peraltro, non prevista dalla legge ma soltanto dal decreto ministeriale attuativo della stessa, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 aprile 2004 - che il socio comunichi formalmente detta opzione alla società con raccomandata A/R, e ciò per l'evidente coincidenza della volontà dell'unico socio con quella espressa dalla società (lo 20 P/I stesso principio è stato affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 11.12.2007, n. 361/E).

Detto adempimento - come detto, non espressamente previsto dalla legge - è peraltro ontologicamente incompatibile con chi voglia partecipare in modo occulto ad una società a base ristretta, sicché la sua mancata prova non invalida l'opzione effettuata dalla società.

Del resto, trattandosi di un'opzione per legge destinata ad avere efficacia per un triennio laddove continuino a permanere le oggettive condizioni richieste dalla normativa, lo stesso citato decreto ministeriale all'art. 6, comma 2, esclude che l'opzione perda efficacia in caso di subentro di un nuovo socio per cessione della partecipazione ovvero aumento del capitale sociale, ponendo in tali casi, rispettivamente, in capo al socio cedente ovvero alla società, l'obbligo di informare il cessionario o il nuovo socio dell'avvenuto esercizio dell'opzione, per i medesimi comunque vincolante.

Si tratta di un'applicazione del condivisibile principio per cui le vicende modificative della compagine societaria di una società a responsabilità limitata a base ristretta non inficiano l'opzione per la trasparenza fiscale effettuata dalla società.

6.3. In ogni caso, come il ricorrente pure osserva, la sentenza impugnata contiene un'alternativa ratio decidendi di per sé sufficiente a radicare l'affermazione di penale responsabilità, fondata sul richiamato principio, affermato dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui per gli utili extracontabili percepiti da società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione che gli stessi siano stati distribuiti ai soci (anche occulti) nello stesso periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 25468 del 18/12/2015, Rv. 638161; cfr., di recente, Sez. 5, ord. n. 12328 del 06/04/2022, n.m.).

Nel caso di specie, poi, neppure di presunzione si tratta, poiché i giudici di merito - cfr., in particolare, pag. 118 della sentenza impugnata - hanno accertato che gli importi ricavati dalle frodi fiscali commesse con le due società in esame venivano effettivamente consegnati a [OSCURATO:PERSONA] e costituivano dunque, per lui, redditi tassabili rispetto alla cui mancata dichiarazioni sono certamente configurabili i consueti delitti tributari (Sez. 3, n. 53656 del 03/10/2018, A., Rv. 275452; Sez. 3, n. 53137 del 22/09/2017, Cecchini, Rv. 271827).

Né può ravvisarsi, in quest'ultima prospettiva ermeneutica, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi - al di là del richiamo, in imputazione, all'art. 116 t.u.i.r. - di una chiara contestazione sostanziale d'accusa rispetto alla quale il ricorrente ha svolto compiutamente le proprie difese tanto in sede di merito quanto in sede di legittimità.

Vale, dunque, il consolidato principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza, invero, si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e aa., Rv. 265946; Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T., Rv. 251081).

Il ricorrente non lamenta specificamente - rappresentandone i contorni - una lesione del diritto di difesa.

6.4. Quanto alla contestazione circa il l'omessa risposta sulla quota di partecipazione delle società imputabile a [OSCURATO:PERSONA] quale socio occulto, come si è rilevato la sentenza al proposito motiva, valorizzando le dichiarazioni - della cui attendibilità già si è detto - rese dai testimoni assistiti Vitale e Colli circa la riconducibilità al medesimo delle imprese gestite in forma societaria, venendo costoro remunerati con uno stipendio mensile fisso di 3.000 euro mensili.

La conclusione - che costituisce giudizio di fatto in questa sede altrimenti non censurabile - non è inficiata, sul piano logico, dalla circostanza che, in relazione ad attività diverse da quelle dei progetti gestiti dal CIAPI gli amministratori formali potessero disporre di maggiore libertà nell'esercizio delle loro funzioni, ciò non comportando necessariamente che potessero trattenere per sé le conseguenti utilità.

Del resto - e sul punto la doglianza è anche generica - i ricorrenti non specificano se, ed in quale parte, i redditi delle società quantificati in imputazione e di cui si contesta l'omessa dichiarazione si riferissero anche ad attività diverse da quelle concernenti i progetti gestiti dal CIAPI.

6.5. Essendo le superiori doglianze nel complesso non manifestamente infondate, il rapporto processuale di legittimità può tuttavia considerarsi validamente costituito con riguardo ai residui reati di cui ai capi 39) e 40) della seconda sentenza di primo grado.

Mentre quest'ultimo, commesso il 19 settembre 2022, non è ad oggi prescritto, in forza della sospensione del termine di prescrizione per 79 giorni, conseguente all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze dal 6 marzo al 25 maggio 2020, ed alla sospensione conseguente al consenso prestato dalla difesa al rinvio del processo in sede di legittimità, deve invece rilevarsi la prescrizione del reato di cui al capo 39), commesso il 23 settembre 2011 e pertanto prescrittosi, tenendo conto della sola prima causa di sospensione indicata, in data 11 dicembre 2021.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve pertanto essere ulteriormente annullata, senza rinvio, limitatamente al predetto reato di cui al capo 39), essendosi il medesimo estinto per prescrizione, con revoca della confisca per equivalente disposta in relazione al profitto del medesimo.

7. Venendo ai residui tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

7.1. Quanto all'omessa risposta alle doglianze proposte con riguardo alle dichiarazioni rese dai testimoni citati in ricorso, è evidente l'assoluta genericità del motivo, che sussiste tutte le volte che si faccia mero rinvio alle censure articolate con l'atto di gravame, senza indicarne il contenuto, non consentendosi alla Corte di individuare le questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879 in senso conforme: Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

7.2. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, la sentenza impugnata riproduce il contenuto dell'ordinanza con cui la stessa è stata rigettata con argomenti corretti in diritto e non manifestamente illogici, tenendo conto del fatto che la si sarebbe dovuta valutare ai sensi della previsione di cui al primo comma dell'art. 603, cod. proc. pen., che ne postula l'accoglimento soltanto «se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti».

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale impossibilità sussiste unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410).

D'altra parte, come confermato anche da questa Corte nella sua più autorevole composizione, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, appunto, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968).

Proprio per questo, tra l'altro, secondo un orientamento da tempo consolidato, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina e a., Rv. 245009; Sez. 6, n. 5782/2007 del 18/12/2006, Gagliano, Rv. 236064).

In sede di ricorso per cassazione, pertanto, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher e aa., Rv. 265323), mentre il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, Rv. 280589).

Tanto nel giudizio di appello, quanto in quello di legittimità è peraltro inammissibile la doglianza circa l'omessa istruttoria che attenga ad una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256173).

Ciò rilevato, osserva il Collegio che la corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei reati al medesimo addebitati, tutti dichiarati prescritti, è stata adeguatamente e non illogicamente argomentata dalla sentenza impugnata e dalla sentenza di primo grado e, a fronte delle dolose condotte concorsuali personali ricostruite in capo al ricorrente - alcune poste in essere da lui soltanto in qualità di presidente del CIAPI - e della sua accertata partecipazione agli illeciti profitti, non rileva indagare se altri componenti degli organi collegiali da lui presieduti avessero o meno (dolosamente) contribuito, anche soltanto con omissione, a rendere possibile la commissione degli illeciti.8.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché sollecitano una rinnovazione della valutazione delle prove e ripropongono - peraltro anche inammissibilmente rimandando all'atto di appello - censure già adeguatamente e correttamente vagliate dai giudici di merito.

Premesso, in diritto, che per la configurabilità di un'associazione per delinquere non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi e aa., Rv. 252232) - sicché non rileva indagare se [OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto rapporti tutti gli altri sodali - va ribadito che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).

Per altro verso, va ribadito (cfr. i richiami giurisprudenziali citati supra, sub §. 5.1.) che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio.

Nel caso di specie, l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e la dolosa compartecipazione del medesimo ai reati ascrittigli - comprovate dalla patente illegittimità degli atti assunti dagli organismi, il CIAPI e il CTS, da lui presieduti e dalla ideologica falsità degli atti pubblici dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] sottoscritti, e giustificate dalle ripetute ed importanti regalie ricevute da [OSCURATO:PERSONA], integranti il reato di corruzione contestato al capo 45) - è stata diffusamente e non illogicamente argomentata, anche richiamandosi le conformi e dettagliate valutazioni contenute nella prima sentenza di primo grado (cfr., in particolare, la sentenza impugnata, pp. 71 ss. e, quanto al ruolo ed alla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], pp. 89 ss.).

Le censure svolte in ricorso sono del tutto generiche e non si confrontano in alcun modo con quella ricostruzione, peraltro concernente apprezzamenti di merito e valutazione delle prove non altrimenti scrutinabili in questa sede di legittimità Da ultimo va osservato che non è in alcun modo contraddittoria - e il generico ricorso non ne allega neppure specificamente le ragioni - l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come pure l'assoluzione della moglie del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

9. Quanto alle doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diverse da quella, già esaminata ed accolta, concernente l'illegittimità della conferma della confisca per equivalente del profitto dei reati dichiarati prescritti, le stesse sono in larga parte inammissibili - per genericità, manifesta infondatezza e perché attinenti a questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità - e comunque, nel complesso, infondate.

In particolare, le doglianze, meramente ripetitive di quelle già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale e dal primo giudice nella sentenza richiamata per relationem, sono: fattuali e manifestamente infondate quanto al riconosciuto ruolo concorsuale della ricorrente, non illogicamente argomentato, nell'associazione per delinquere e nella truffa (cfr., in particolare, la sentenza impugnata, pp. 71 ss. e, quanto al ruolo ed alla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], pp. 85 ss.). ictu °culi non consentite quanto all'interpretazione della conversazione ambientale tra la ricorrente il marito (che, non essendo fondata su apprezzamenti manifestamente illogici o irragionevoli, si sottrae al sindacato di legittimità: Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389) e manifestamente infondate quanto all'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per ascoltare la detta conversazione, trattandosi - come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale nell'ordinanza di rigetto dell'istanza, espressamente richiamata in sentenza - di documento già acquisito al processo che, per la sua valutazione, non richiedeva certo l'ascolto in contraddittorio (cfr. Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e aa., Rv. 265635); generiche quanto alla presunta "ritrattazione" che avrebbe fatto il teste cap.

Granato, incomprensibilmente descritta in ricorso, in modo da non consentire a questa Corte alcun tipo di valutazione; infondate quanto al travisamento della prova dichiarativa della teste Bruno, posto che, al di là del fatto che la teste non ha in effetti utilizzato l'avverbio "duramente" con riguardo al rimprovero fattole dalla ricorrente di cui ella ha riferito nel suo esame e al di là del fatto che ciò risulta essersi verificato in una sola occasione - e non già "sempre", come invece scritto nella sentenza impugnata e diversamente invece da quanto specificato in quella di primo grado (v. pag. 429) - non si tratta di argomenti idonei ad inficiare la ricostruzione fattuale operata concordemente dai giudici di merito; in particolare, richiamando quanto rappresentato dalla sentenza di primo grado (pagg. 427-433, ribadito alle pagg. 647-653), la sentenza impugnata, con ricostruzione fattuale qui non censurabile e non illogica motivazione, ha dato conto del doloso ruolo concorsuale della ricorrente nei due reati (pur prescritti) alla medesima addebitati e del suo tornaconto, anche economico, rispetto alla partecipazione alla commissione dei delitti. 10 .

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata: senza rinvio limitatamente alle confische per equivalente disposte nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati nei loro confronti dichiarati prescritti; - senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo 39) della seconda sentenza di primo grado, perché estinto per prescrizione, con revoca della confisca per equivalente del relativo profitto; - nei confronti del medesimo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al reato di cui al capo 11) della prima sentenza di primo grado nonché, trattandosi del reato ritenuto più grave nell'ambito della continuazione, alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati di cui ai capi 10), 30) e 31) di tale sentenza e del reato di cui al capo 40) della seconda sentenza di primo grado.

Nel resto, debbono essere rigettati, perché complessivamente infondati, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (salvi i profili di inammissibilità dell'impugnazione concernenti specifici capi d'imputazione quali più sopra rilevati), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In considerazione del rigetto, nel merito, delle questioni sollevate dai predetti tre imputati ricorrenti - che, se accolte, avrebbero condotto alla revoca delle statuizioni civili - gli stessi debbono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CIAPI, liquidate nel congruo importo di €. 6.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

La condanna al pagamento di tali spese non può essere invece disposta nei riguardi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], essendo stato in toto accolto il suo ricorso, in cui l'unica questione proposta era peraltro ininfluente rispetto alle statuizioni civilistiche delle sentenze di merito sicché, non avendo la parte civile neppure interesse a formulare conclusioni nei suoi confronti, la stessa non avrebbe avuto titolo ad ottenere la rifusione delle spese processuali neppure in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 39 della sentenza Trib.

Palermo 18 dicembre 2017 perché estinto per prescrizione e revoca la confisca per equivalente del relativo profitto, e con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca nei confronti di tutti i A ricorrenti con rigetto, nel resto, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e declaratoria di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte (Th civile CIAPI, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni scritte rassegnate chiedendo la liquidazione delle spese del grado; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo, decidendo i gravami proposti avverso due sentenze pronunciate dal Tribunale di Palermo in distinti procedimenti penali riuniti in grado d'appello, per quanto qui interessa ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta prescrizione di tutti i reati per i quali gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati in primo grado condannati alle pene di legge e di alcuni di reati per i quali aveva riportato condanna anche il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Mentre nei confronti di quest'ultimo le pronunce di primo grado hanno trovato conferma per i reati tributari ritenuti non ancora prescritti - con conseguente rideterminazione della pena in anni tre e mesi cinque di reclusione e con confisca per equivalente, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, anche del profitto dei reati tributari oggetto della seconda sentenza di primo grado - nei confronti di tutti e quattro gli odierni ricorrenti sono state confermate le statuizioni concernenti le confische per equivalente del profitto dei reati ritenuti prescritti in grado di appello e quelle relative alla condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili ancora presenti in processo. 2. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si lamentano violazione degli artt. 157 e 640 bis cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto che la prescrizione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riferito al progetto per contrastare la disoccupazione giovanile denominato Co.Or.Ap. del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, ente pubblico strumentale della Regione Siciliana (d'ora in avanti, CIAPI), contestato al capo 2 della sent. Trib. Palermo del 17 ottobre 2016, pres. Falcone (d'ora in avanti indicata come "la prima sentenza") - prescrizione dichiarata con la sentenza qui impugnata - era in realtà già maturata in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado. Quanto al vizio di motivazione, ci si duole dell'omesso confronto con le doglianze rassegnate con l'appello, avendo la sentenza impugnata fatto riferimento soltanto a quanto al proposito argomentato nell'analogo motivo di gravame proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], vale a dire alla circostanza fattuale costituita dall'approvazione del finanziamento, senza considerare le doglianze specificamente proposte con riguardo al momento consumativo del delitto nella specie contestato. Quanto alla violazione di legge, si allega che già il primo giudice, esclusa l'ipotesi della truffa a consumazione prolungata, aveva correttamente ritenuto essersi verificata una serie di autonome truffe poste in essere attraverso fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito di un unitario disegno criminoso. In tal caso - si sostiene - il momento consumativo coincide con il versamento dei finanziamenti richiesti in base ad un preventivo di spesa artatamente gonfiato anche quando a carico del richiedente sia previsto un obbligo di successiva rendicontazione sull'effettivo impiego delle somme percepite. L'ultimo mandato di pagamento con cui la Regione Siciliana aveva in concreto erogato le somme risaliva all'il dicembre 2008, sicché l'ultima delle truffe perpetrate si era prescritta, tenendo conto dei soli sette giorni di sospensione maturati in primo grado, prima della sentenza pronunciata dal tribunale. La decisione di legittimità citata da quella impugnata per affermare la consumazione del reato al momento del rendiconto effettuato il 3 luglio 2009 era stata comunque travisata, stantenon sovrapponibilità delle fattispecie concrete. Diversamente da quel caso, quello in esame era caratterizzato dalla natura pubblica del CIAPI - ente strumentale della Regione Siciliana, attuatore e beneficiario del finanziamento - soggetto a rendicontazione trimestrale di tutte le spese pagate ai fornitori in base alle norme sulla Tesoreria unica regionale e non già a rendicontazione finale. Il controllo effettuato il 3 luglio 2009 era dunque avvenuto ex post rispetto a somme da tempo incamerate dal CIAPI, con truffe, quindi, già consumate. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, subordinato rispetto al primo, si lamentano violazione degli artt. 157, 640 bis e 640 quater cod. pen. e vizio di motivazione - anche rispetto alla memoria difensiva del 3 dicembre 2020, in alcun modo presa in considerazione dalla Corte territoriale - per non essere stata riconosciuta, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione in epoca antecedente la sentenza di primo grado quantomeno delle truffe collegate alle fatture per operazioni inesistenti pagate dal CIAPI prima del 10 aprile 2009. Dando rilievo a questa circostanza, le truffe a quel momento non ancora prescritte sarebbero state soltanto quelle connesse ad otto fatture successivamente pagate, ma anche con riguardo a queste il profitto confiscabile non si sarebbe potuto calcolare - come invece era stato fatto, sia pur con criterio altrimenti non condivisibile - con riguardo all'importo totale delle fatture, dovendo invece essere calcolato, peraltro con riguardo al profitto derivatone all'imputato [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto che quelle fatture riguardavano prestazioni effettivamente rese, come peraltro riconosciuto dallo stesso tribunale. Quest'ultima doglianza - rappresentata nella memoria difensiva più sopra citata e completamente ignorata - si sarebbe comunque dovuta esaminare anche seguendosi la singolare tesi della consumazione del reato al momento del rendiconto finale. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 157, 640 bis e 640 quater cod. pen., 578 bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per aver la sentenza impugnata confermato la confisca per equivalente del profitto del reato di truffa di cui si è discusso nei precedenti motivi. Oltre che per le ragioni in questi già esposte - che secondo il ricorrente dovrebbero condurre alla revoca, o comunque alla riduzione nell'importo della disposta confisca per Euro 2.389.921 - il ricorrente lamenta che, in ogni caso, nel dichiarare la prescrizione del reato, la Corte territoriale non avrebbe potuto confermare la misura ablatoria. Si osserva che, trattandosi, secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, di una misura afflittiva e sanzionatoria equiparabile ad una vera e propria pena, il divieto di retroattività della legge penale non consentirebbe di fare applicazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. ai reati commessi prima dell'entrata in vigore di tale norma, come peraltro affermato da plurime pronunce di legittimità citate in ricorso, rese anche con riguardo alla confisca per equivalente del profitto di reati tributari. 2.3. Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 110 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. 74 del 2000 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per aver la sentenza affermato la qualità di amministratore di fatto del ricorrente rispetto alle società alle quali sono riferibili i reati tributari contestati ai capi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 30 e 31 della prima sentenza. In primo luogo si lamenta che non era stata esclusa la responsabilità per tali reati - alcuni dei quali dichiarati prescritti - con un generico ed insufficiente rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e al giudizio di attendibilità dei testi assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e senza prendere in considerazione i decisivi rilievi critici esposti nell'appello, che neppure il primo giudice aveva affrontato. Si era così illogicamente confermata la qualità di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle due società amministrate di diritto dai predetti testimoni assistiti, senza considerare l'estraneità del primo allo svolgimento delle mansioni dell'impiegata che si occupava della tenuta delle scritture contabili, ai rapporti con il commercialista e con il notaio che aveva costituito le società, all'individuazione della sede sociale, al consistente fatturato delle due società in alcun modo collegato ai fatti illeciti oggetto di processo. Del pari, non si era considerato l'omesso versamento delle ritenute certificate operate sui compensi erogati da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, [OSCURATO:SOCIETA]) a [OSCURATO:PERSONA], ciò che aveva determinato un danno nei confronti di quest'ultimo, e l'utilizzo di alcune fatture per prestazioni inesistenti da parte di questa società pur dopo che il suo amministratore Vitale aveva iniziato la collaborazione con le forze dell'ordine. Con particolare riguardo a queste ultime - contestate sub capo 11 - si sarebbe comunque dovuto escludere la qualità di amministratore di fatto dell'imputato ed il suo concorso, materiale o morale, nella dichiarazione fiscale fraudolenta presentata il 28 settembre 2012. Con riguardo a tutte le imputazioni sopra richiamate, poi, era ravvisabile un difetto di motivazione circa la specifica doglianza dedotta con l'atto di appello sull'assenza del dolo di evasione da parte del ricorrente, essendosi rappresentate le ragioni per cui le false fatture di acquisto non potevano avere la finalità di giustificare il possesso dei beni nelle medesime indicate bensì quello di frodare il Fisco secondo le autonome determinazioni dei rappresentanti legali delle società. Con riguardo, da ultimo, alle fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, MC Sri) a MCM Sri oggetto d'imputazione ai capi 10 e 11 (quanto al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000) e 30 e 31 (quanto al correlativo delitto di cui all'art. 8 del citato decreto), l'affermata corresponsabilità del ricorrente era logicamente incompatibile con l'assunto accusatorio giusta il quale egli sarebbe stato il "padrone" di entrambe le società, essendosi semplicemente trasferito il debito d'imposta da una società all'altra. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 157 cod. pen., 2 e 12 bis d.lgs. 74 del 2000 e vizio di omessa motivazione sulla doglianza rappresentata con il gravame - alla quale la sentenza impugnata in alcun modo risponde - circa l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 4 della prima sentenza, commesso in data 30 settembre 2008 e prescrittosi prima della pronuncia di primo grado con conseguente impossibilità di confermare la disposta confisca, come invece in secondo grado avvenuto. 2.5. Con il sesto motivo si lamentano violazione degli artt. 157, 319, 321, 322 ter cod. pen., 2. d.lgs. 74 del 2000 e 578 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere stata confermata la confisca per equivalente con riguardo ai delitti di cui ai capi 4, 5, 6, 8, 45, 61 e 63 della prima sentenza per le medesime argomentazioni svolte sub terzo motivo, trattandosi di delitti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen. 2.6. Con l'ultimo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 4 d.lgs. 74 del 2000, 115 e 116 T.U.I.R., 522 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, quanto all'affermata penale responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi da 36 a 40 della seconda sentenza di primo grado. Emendando l'errore in cui quest'ultima era incorsa per non essersi attenuta all'accusa formulata - che addebitava non già la presentazione di dichiarazioni dei redditi infedeli per le società asseritamente amministrate di fatto dall'imputato, ma l'infedele dichiarazione dei redditi propri di quest'ultimo per omessa indicazione di quelli di capitale prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] - la sentenza qui impugnata aveva erroneamente ritenuto che potesse farsi applicazione della disciplina in tema di trasparenza fiscale dettata dagli artt. 115 e 116 T.U.I.R. benché il ricorrente non avesse mai esercitato la relativa opzione. Qualora, poi, la Corte territoriale avesse in realtà inteso riferirsi alla c.d. trasparenza fiscale per legge, affermata soltanto a livello di presunzione della giurisprudenza tributaria con riguardo alla distribuzione ai soci degli utili extracontabili, al di là dell'impossibilità di farne applicazione nel giudizio penale, vi sarebbe comunque stata violazione dell'art.522 cod. proc. pen., posto che l'imputazione faceva riferimento alla trasparenza fiscale per opzione di cui all'art. 116 T.U.I.R. Con riguardo a quest'ultima, dunque, si sarebbe dovuto escluderne l'applicazione in mancanza di espressa opzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, la sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alla doglianza con cui si contestava l'attribuzione al medesimo del 100% delle quote societarie delle due società e vi sarebbe difetto di prova certa circa la propria eventuale quota di partecipazione cui ancorare l'operatività del regime di trasparenza fiscale per opzione. 2.7. Con memoria difensiva datata 8 giugno u.s., i difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per l'accoglimento dei motivi terzo e sesto, essendo nel frattempo intervenuta la decisione delle Sezioni unite di questa Corte - in attesa quale il processo inizialmente fissato alla data del 14 luglio 2022 era stato rinviato su concorde richiesta di tutte le parti - che ha affermato l'inapplicabilità della previsione contenuta nell'art. 578 bis cod. proc. pen. ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. 3. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per omessa disamina delle censure sollevate con il gravame di merito concernenti la mancata valutazione delle decisive dichiarazioni rese dai testimoni Iovino, Amato, [OSCURATO:PERSONA], Vitale e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e per l'omessa rinnovazione istruttoria richiesta per escutere i componenti del consiglio di amministrazione del CIAPI e del CTS i quali avrebbero potuto confermare che i fatti e gli atti contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] erano frutto di decisioni collegiali e non di personali iniziative del ricorrente. 3.1. Con il secondo ed il terzo motivo si lamentano violazione degli artt.192 cod. proc. pen. e, rispettivamente, 416 e 640 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione - manifestamente illogica e contraddittoria - con riguardo alla mancata assoluzione, rispettivamente, dal reato di associazione per delinquere e dal reato di truffa, nonostante: l'assenza di collegamento con altri ritenuti sodali; l'assoluzione dal reato associativo della moglie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; l'omessa contestazione del reato associativo ai pubblici ufficiali che avevano predisposto gli atti di spesa che l'imputato si era limitato a firmare, trattandosi di funzione ad altri non delegabile, e l'assoluzione di questi ultimi - i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dal reato di truffa.3.2. Con il quarto motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 157 e 640 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, per non essere stato riconosciuto che il reato di truffa di cui al capo 2 della prima sentenza si era prescritto in epoca antecedente alla pronuncia del tribunale. Con argomenti analoghi a quelli svolti nel primo motivo del ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia l'erroneo richiamo del precedente di legittimità citato in sentenza posto che nel caso di specie - come confermato dai testimoni le cui dichiarazioni vengono in ricorso citate - il CIAPI, ente strumentale della Regione Siciliana, operava in house providing applicando le c.d. "piste di controllo" imposte dall'Unione europea. Trattandosi di ente pubblico soggetto a rendicontazione trimestrale delle spese pagate ai vari fornitori - rendicontazione ultimata già nell'anno 2008 - la consumazione dei distinti reati di truffa doveva ritenersi perfezionata al momento dell'erogazione degli importi dei finanziamenti, l'ultima delle quali avvenuta 1'11 dicembre 2008. Erronea, pertanto, era la datazione della consumazione al 3 luglio 2009, quando non fu effettuato un "rendiconto" - come impropriamente ritenuto in sentenza - ma una "nota di revisione". 3.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso si deducono violazione degli artt.157 cod. pen., 578 bis cod. proc. pen. e delle norme incriminatrici, nonché vizio di motivazione, per aver la sentenza impugnata confermato la confisca per equivalente del profitto, rispettivamente, del reato di truffa di cui al capo 2 e del delitto di corruzione di cui al capo 45. Con argomentazioni analoghe a quelle spese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - e riferite supra, sub § 2.2 - il ricorrente lamenta che, in ogni caso, nel dichiarare la prescrizione dei reati, la Corte territoriale non avrebbe potuto confermare la misura ablatoria, costituendo una vera e propria sanzione di carattere penale, trattandosi di delitti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen. 4. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deducono - con unico, articolato, motivo - la violazione degli artt. 125, 129, 192, 526 e 546 lett. e cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riguardo al reato associativo ed al reato di truffa contestati ai capi 1 e 2 della prima sentenza. Si lamentano innanzitutto l'omessa valutazione delle censure devolute con il gravame di merito e l'apparenza della motivazione circa la ritenuta sussistenza delle condotte - speculari, nonostante l'erronea contraria affermazione della sentenza impugnata - specificamente contestate nei due capi d'imputazione, posto che la ricorrente si era limitata svolgere compiti meramente esecutivi a lei affidati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ignorando l'eventuale carattere illecito delle operazioni.Si lamenta, in secondo luogo, il travisamento della prova con riguardo all'affermazione secondo cui i testimoni assistiti Vitale e Colli avrebbero reso articolate dichiarazioni sulla responsabilità della ricorrente e le stesse sarebbero state riscontrate dai testi Granato, Sonno e da [OSCURATO:PERSONA] senza che le difese abbiano mosso specifiche contestazioni: in realtà - si evidenzia - con l'appello erano state mosse specifiche censure, rimaste ignorate, con particolare riguardo alla ritrattazione fatta in sede di controesame da parte del cap. Granato. Ci si duole di ulteriore travisamento della prova, con particolare riguardo, da un lato, alle affermazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che la ricorrente avrebbe "aspramente rimproverato" i dipendenti dell'Agenzia e, d'altro lato, alla conversazione intercettata nel carcere di Messina tra l'imputata ed il marito, rispetto alla quale era peraltro rimasta senza motivazione la richiesta di rinnovazione istruttoria per ascoltare la registrazione. Da ultimo, anche la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'illegittima applicazione al caso di specie dell'art. 578 bis cod. proc. pen. per essere stata confermata nei suoi confronti la confisca per, equivalente benché i reati fossero anteriori all'entrata in vigore della disposizione e, comunque, in assenza dell'indispensabile presupposto del previo accertamento della responsabilità dell'imputata. 5. Con l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - spendendosi argomentazioni analoghe a quelle contenute nel terzo motivo del ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (supra, sub § 2.2.) - si lamentano violazione degli artt. 157, 319, 321, 322 ter cod. pen. e 578 bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per essere stata confermata la confisca per equivalente con riguardo al delitto di corruzione di cui al capo 51, trattandosi di reato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento integrale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che ha dedotto quest'unica doglianza - e delle analoghe doglianze proposte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (motivi terzo e sesto), [OSCURATO:PERSONA] (ultimi due motivi di ricorso) e [OSCURATO:PERSONA] (ultima doglianza contenuta nell'unico articolato motivo), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di tutti gli imputati con riguardo alle disposte confische per equivalente del profitto dei reati già dichiarati prescritti nei giudizi di primo e secondo grado. Benché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - probabilmente per involontaria omissione - non abbia espressamente esteso tale richiesta al reato di cui all'art. 51 della prima sentenza, contestato come commesso in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato prescritto in grado d'appello, gli effetti dell'accoglimento del ricorso proposto da quest'ultimo, trattandosi di motivo non esclusivamente personale, si estendono anche al primo, in forza dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. Com'è noto, la questione di diritto sollevata dai ricorrenti, in precedenza controversa, è stata di recente risolta - in modo condiviso dal Collegio e dalle parti del processo - dalle Sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia in attesa della quale, su concorde richiesta di tutte le parti, era stato rinviato il giudizio inizialmente fissato ad altra udienza. Si è infatti chiarito che la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). Di questa disposizione, la sentenza impugnata ha invece fatto applicazione benché tutti i reati ascritti ai ricorrenti e dichiarati prescritti fossero stati commessi ben prima della sua entrata in vigore. 2. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere unitariamente trattati - non sono fondati, essendo stata correttamente individuata alla data del 3 luglio 2009 la consumazione del reato di truffa ascritto al capo 2) della prima sentenza. Tenendo conto del termine di prescrizione massimo fissato dalla legge di anni sette e mesi sei, conseguente agli atti interruttivi pacificamente intervenuti, il delitto non era quindi prescritto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, ciò che ha pertanto correttamente consentito alla Corte territoriale, nel dichiarare prescritto il reato in grado di appello, di confermare le statuizioni ivi al proposito contenute nei riguardi delle parti civili costituite ex art.578 cod. proc. pen. (l'unica ragione che, annullata la confisca per equivalente del profitto, ancora radica l'interesse a ricorrere sul punto) Reputa, infatti, il Collegio che la doppia, conforme, decisione sul punto assunta dai giudici di primo e secondo grado - le argomentazioni delle cui sentenze si saldano per formare un unico còmplessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) - sia corretta in diritto e supportata da non manifestamente illogica motivazione. Il cennato principio dell'integrazione delle argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, invero, è in particolare valido quando la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto alle censure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nella mera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza che venga richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidencli della sentenza impugnata. Se - come nel caso di specie - il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666). Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], del resto, al di là delle specifiche questioni articolate in ricorso e più sopra riassunte, lamenta per il resto, in modo generico, l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure al proposito articolate con il relativo atto di gravame, rinviando ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879, che ha evidenziato come l'applicazione del principio sia ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per relationem alla sentenza, poiché in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate; in senso conforme: Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). Ciò premesso, reputa il Collegio che le censure svolte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non scalfiscano la correttezza della conforme decisione di merito assunta dai giudici di primo e secondo grado. 2.1. In particolare, a pag. 418, la sentenza di primo grado osserva esattamente che la truffa contestata al capo 2 attiene alla fase esecutiva del progetto e alla fase dell'approvazione del rendiconto e, secondo l'accusa, sarebbe consistita nella falsa rendicontazione di costi inesistenti e nella falsa attestazione di dati e notizie non veritiere relative al progetto Co.Or.Ap., condotte costituenti artifici e raggiri con cui gli imputati avevano indotto in errore i funzionari della Regione Siciliana deputati alla relativa verifica tecnico-contabile, così procurandosi illecitamente un profitto corrispondente alle provvidenze riconosciute al CIAPI con il suddetto finanziamento. Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza di primo grado, alle pagg. 441 s., attesta l'irrilevanza, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, delle date in cui risultano percepite dal CIAPI le varie tranches di finanziamento, posto che detto ente, beneficiario del finanziamento, non si identifica con le persone fisiche agenti nella truffa e con chi ne ha tratto profitto con l'illecita captazione di una porzione delle pubbliche erogazioni attraverso fatture di comodo emesse da compiacenti fornitori (il CIAPI, quale soggetto danneggiato, si è infatti costituito parte civile, ottenendo la condanna degli imputati al risarcimento del danno, senza che sul punto siano state mosse specifiche contestazioni). E' stata logicamente ritenuta dirimente, in ogni caso, la considerazione per cui al momento del versamento delle somme nelle casse del CIAPI non si fosse ancora realizzata, in concreto, alcuna compromissione delle finalità perseguite con il finanziamento in esame, richiamandosi il condivisibile principio di diritto - affermato proprio con riferimento a fattispecie in tema di provvidenze erogate per la realizzazione di corsi di formazione - giusta il quale le somme provenienti da un pubblico finanziamento, in ragione dell'obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente (privato) finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate (Sez. 2, n. 19539 del 25/02/2011, D'Alonzo, Rv. 250497). Diversamente da quanto opinano i ricorrenti ed in conformità a quanto ritenuto dai giudici di merito, reputa il Collegio che detto principio - espresso con riguardo al caso di finanziamenti pubblici erogati a soggetti privati - sia a fortiori applicabile quando i finanziamenti restino nella disponibilità dell'ente pubblico e siano semplicemente messi a disposizione dell'ente strumentale incaricato di attuare il progetto, come nella specie avvenuto. Ed invero, al CIAPI era stata affidata "in house" la realizzazione del servizio pubblico per conto della Regione, sicché la permanente disponibilità delle somme oggetto di finanziamento in capo all'ente pubblico ed il vincolo di destinazione delle stesse sono in questo caso ancor più evidenti di quanto non sia allorquando le somme vengono anticipatamente erogate ad un soggetto privato, non potendo certo parlarsi, nel caso dell'anticipo di somme legate al progetto, di un definitivo trasferimento di denaro che determina già a quel momento la sussistenza dell'elemento costitutivo del danno con altrui profitto richiesto per l'integrazione del reato di truffa. Il definitivo trasferimento, con produzione del danno e consolidamento dell'altrui illecito profitto, è stato, invece, non illogicamente fissato alla data del rendiconto finale del 3 luglio 2009. Che quella sia stata la effettiva verifica finale della complessiva operazione di concessione del finanziamento - il cui budget è peraltro stato costantemente adeguato ed implementato ancora nell'anno 2009 - è giudizio di fatto, in questa sede incensurabile, che trova logica spiegazione nella descrizione della vicenda operata nel §. 3.2. della prima sentenza del Tribunale, ove si dà atto (pag. 192) della definitiva ammissione a finanziamento dell'importo complessivo di C 15.191.274,73 soltanto all'indicata data del 3 luglio 2009. 2.2. In diritto va inoltre precisato che il principio generale da tempo affermato con riguardo a condotte fraudolente poste in essere nell'ambito di rapporti obbligatori (c.d. truffa contrattuale) è che il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., reato istantaneo e di danno, si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, sicché si consuma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e aa., Rv. 216429). Così come, dunque, in caso di truffa contrattuale in ambito privatistico, indipendentemente dal versamento del prezzo pattuito, il reato si consuma solo nel momento in cui si sia prodotto l'effettivo pregiudizio per il raggirato e, cioè, quando questi abbia perso definitivamente il bene non potendo più esercitare su di esso alcuna azione giudiziale (Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272946), in ambito amministrativistico l'anticipazione di somme a titolo di finanziamento pubblico non determina la consumazione del reato laddove - come nella specie, secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito qui non suscettibile di rivisitazione - sia necessaria una successiva rendícontazione finalizzata ad ottenere la definitiva attribuzione delle somme pur in precedenza provvisoriamente erogate. E' quindi stata correttamente citata dai giudici di merito la decisione che ha affermato come, in tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfezioni non già con l'approvazione del finanziamento pubblico - o con l'erogazione di anticipazioni - ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento delle somme illecitamente percepite, in relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278755-02). Al di là del fatto se i giudici di merito abbiano, o meno, ritenuto integrati più episodi di truffa in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ciascuno corrispondente ad un ordinativo del CIAPI e al relativo mandato di pagamento nei confronti dei fornitori, piuttosto che un unico delitto - questione che avrebbe semmai potuto formare oggetto .di doglianza laddove il 9_114tAsi__tcy reato non fosse stato dichiarato prescritto e fosse stato un aumento di pena a titolo di continuazione (ciò che peraltro non è neppure avvenuto: cfr.sentenza di primo grado, pag. 767, chiarissima, in particolare con riguardo al trattamento sanzionatorio determinato nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], per la quale il capo 2) è stato ritenuto quale reato più grave) - il momento consumativo è stato dunque individuato per tutti i fatti ascritti all'atto dell'approvazione del rendiconto finale, che ha peraltro determinato l'importo complessivo ammesso a finanziamento con pari danno e conseguente profitto. 2.3. Alla luce di questa ricostruzione appare del tutto generico il riferimento ai controlli trimestrali a cui il CIAPI, quale ente strumentale della Regione, sarebbe stato sottoposto da parte della Tesoreria unica regionale, non valendo le critiche dei ricorrenti - né in fatto, né in diritto - ad elidere il nucleo fondamentale del percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata quale in precedenza delineato. 3. Sulla scorta di quanto appena osservato è evidente l'infondatezza anche del secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. . Stante la corretta individuazione della consumazione del reato come sopra individuata, invero, non rileva il momento in cui il CIAPI ebbe a pagare le singole fatture, non essendo stato questo il soggetto indotto in errore dalla condotta fraudolenta contestata in imputazione, addebitata, anzi, anche agli organi di vertice di tale ente sino al momento della rendicontazione finale, quando furono invece indotti in errore nel determinare definitivamente l'importo oggetto di finanziamento i funzionari della Regione Siciliana che tale operazione conclusiva ebbero ad effettuare. Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di motivazione rispetto alle deduzioni rassegnate nella memoria difensiva di cui si lamenta la mancata disamina. Secondo l'oramai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, del resto, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e aa., Rv. 272542). L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può dunque essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema sottoposto al giudice di merito può dunque essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445), ciò che, per quanto detto, nella specie non è. Va osservato, da ultimo, quanto alle ulteriori doglianze contenute nel motivo qui in esame sull'individuazione del profitto confiscabile, che la questione è da ritenersi comunque superata dall'accoglimento del motivo di ricorso concernente la violazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. 4. Per ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte, deve ritenersi assorbito nel parziale accoglimento dell'impugnazione il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente la violazione degli artt. 157 cod. pen., 2 e 12 bis d.lgs. 74 del 2000 ed il vizio di omessa motivazione sulla doglianza rappresentata con il gravame circa l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 4 della prima sentenza, commesso in data 30 settembre 2008, già prima della pronuncia di primo grado. Trattandosi, infatti, di motivo il cui interesse è stato allegato soltanto con riguardo alla conseguente impossibilità di confermare la disposta confisca, come invece in secondo grado avvenuto, l'annullamento della decisione sul punto rende superflua la disamina della doglianza. 5. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini di cui infra, soltanto con riguardo al reato di cui capo 11) della prima sentenza. Le restanti doglianze sono invece inammissibili per genericità, manifesta infondatezza e perché propongono una rivisitazione di questioni di merito precluse in sede di legittimità. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 5.1. Quanto al ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle società formalmente rappresentate dai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio - richiamando anche i principi di diritto al proposito esposti supra, sub § 2 - che la doppia decisione conforme è sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, che non può essere in questa sede ulteriormente scrutinata, e rispetto alla quale, per un verso, il generico ricorso non si confronta e, per altro verso, svolge considerazioni comunque manifestamente infondate. In particolare, la prima sentenza di primo grado (specc. pagg. 167 ss. e 500 ss.) ha compiutamente argomentato le ragioni, non specificamente contestate, della ritenuta attendibilità dei dichiaranti e delle dichiarazioni - che si riscontrano a vicenda e che rinvengono ulteriori riscontri nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dai diversi collaboratori di [OSCURATO:PERSONA] - rese dai predetti testimoni assistiti circa il loro ruolo amministrativo subalterno a quello di fatto svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle società, con particolare riguardo alle attività, ed alla predisposizione ed utilizzazione della relativa documentazione fiscale, svolta in relazione ai progetti gestiti dal CIAPI, senza che le critiche svolte in ricorso circa l'omessa considerazione di alcuni profili di doglianza al proposito contenuti nel gravame siano idonee a scardinare la logicità della conclusione. Va al proposito richiamato, infatti, il consolidato principio giusta il quale l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella 16 (/ sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227). Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema sottoposto al giudice di merito può dunque essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). L'obbligo di motivazione del giudice - tanto di quello dell'impugnazione, quanto di quello di primo grado - non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi effettuati dalla difesa, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno della tesi difensiva, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, 'anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e aa., Rv. 260841). E' quanto accaduto nel caso di specie, posto che, tenendo conto del fatto che Colli e Vitale si limitavano certamente (neppure il ricorrente specificamente lo contesta) ad attuare le decisioni prese dall'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA] con riguardo agli aspetti che a quest'ultimo, in particolare, interessavano - vale a dire in relazione all'emissione e utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti fatte oggetto di contestazione - non rileva che questi non intrattenesse direttamente rapportiv l'impiegata che si occupava della tenuta delle scritture contabili, ovvero con i professionisti che svolgevano prestazioni per conto delle società, né rileva che Colli e Vitale potessero eventualmente conservare una loro (residuale) autonomia amministrativa in relazione ad attività svolte dalle società ed estranee ai progetti gestiti dal CIAPI e che, in quest'ambito, possano aver omesso adempimenti (come il versamento delle ritenute certificate operate sui compensi erogati a [OSCURATO:PERSONA]) forieri di possibili pregiudizi per l'odierno imputato.Ciò che il ricorrente trascura e che rende le doglianze manifestamente infondate - rileva il Collegio - è che il riconoscimento in capo a taluno del ruolo di amministratore di fatto di una società non comporta necessariamente che l'amministratore di diritto debba essere a tutti gli effetti ritenuto un amministratore soltanto formale o una "testa di legno". Benché la sentenza impugnata (pag. 129) sembri accreditare questa ricostruzione, la contestazione della relativa conclusione non è comunque conducente e la doglianza è pertanto generica, poiché, come lo stesso ricorrente ricorda, già la prima sentenza di primo grado aveva evidenziato che, sebbene non dovesse sopravvalutarsi l'aspetto della subordinazione degli amministratori formali all'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], fosse comunque emerso con sufficiente chiarezza un profilo di cointeressenza che, quantomeno con riguardo agli aspetti connessi ai progetti gestiti dal CIAPI, rimetteva comunque a [OSCURATO:PERSONA] l'assunzione di ogni decisione, relegando Colli e Vitale al ruolo di meri esecutori. Se, poi, costoro conservassero sotto altri profili un'autonomia amministrativa che consentiva loro di esercitare, almeno parzialmente, i poteri e le prerogative proprie della carica formale rivestita, è circostanza che non esclude l'estensione della (cor)responsabilità a chi, di fatto, ha comunque esercitato in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla medesima qualifica e funzione. Questa Corte, invero, ha già chiaramente affermato il principio giusta il quale la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893). Tutti i reati fiscali attribuiti al ricorrente in qualità di amministratore di fatto sono peraltro stati contestati come commessi in concorso con i rispettivi amministratori di diritto delle società. 5.2. Quanto alle contestazioni circa la ritenuta sussistenza del dolo, vale il principio per cui, in tema di reati tributari, il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall'agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390). I giudici di merito (cfr. pagg. 117 ss. della sentenza impugnata) hanno non illogicamente argomentato come le false fatturazioni intercorse tra le diverse società di fatto amministrate da (e riconducibili a) [OSCURATO:PERSONA] avessero non soltanto il fine - parimenti ritenuto provato, senza contestazioni - di far conseguire all'imputato la materiale disponibilità dei profitti della truffa di cui al capo 2), ma pure quello, tipicamente fiscale, di abbattere l'utile risultante dalle contabilità del soggetto utilizzatore, ciò che non sarebbe stato possibile laddove si fosse trattato di trasferimenti effettuati "in nero". Parimenti vale il principio - neppure specificamente contestato - secondo cui la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé, sia pur di fatto, le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della fattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato (Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067). 5.3. Come si è accennato, il motivo di ricorso è invece fondato con riguardo al reato di cui al capo 11) della prima sentenza, relativo alla dichiarazione fiscale della [OSCURATO:SOCIETA] presentata dall'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] in data 28 settembre 2012, nella quale sono state utilizzate fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2011. Come specificamente indicato in ricorso, ove si riporta il chiaro stralcio delle dichiarazioni sul punto rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento, questi ha dichiarato di aver "chiuso" ogni rapporto con [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno del 2012, avendo in tale data iniziato la sua collaborazione con gli organi inquirenti. Ha, altresì, testualmente dichiarato di avere, da allora, svolto in assoluta autonomia le incombenze amministrative, comprese quelle connesse all'approvazione del bilancio chiuso al 2011, avvenuta il 30 giugno 2012. La doglianza difensiva proposta con l'appello, circa il fatto che, quantomeno in epoca successiva al 4 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] non potesse più essere considerato quale amministratore di fatto della società e non potesse dunque essergli attribuita alcuna (cor)responsabilità per la dichiarazioni fiscale fraudolenta in autonomia presentata da Vitale il 28 settembre 2012 imponeva, dunque, una valutazione ed una risposta la cui omissione inficia radicalmente, sul punto, la logicità dell'apparato motivazionale della sentenza. Ne consegue, in parte qua, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non essendo il reato ad oggi prescritto in relazione alla sospensione del corso della prescrizione maturata in primo grado e a quella dovuta al consenso prestato dalla difesa per il rinvio del processo effettuato in questa sede. Con riguardo ai restanti residui reati cui si riferisce il motivo d'impugnazione in esame - ed in particolare di quelli di cui ai capi 10), 30), limitatamente alle fatture emesse dal 10 ottobre 2011, e 31) - la rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce di ritenere validamente costituito il rapporto processuale, con conseguente impossibilità di valorizzare ai fini della prescrizione il tempo decorso dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Ed invero, deve farsi applicazione del principio giusta il quale, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello e a., Rv. 268966; Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130). 6. L'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 6.1. La sentenza impugnata, con accertamento in fatto non illogicamente motivato ed in questa sede non altrimenti scrutinabile, ha accertato (pagg. 129 s.) che il ricorrente era il titolare occulto delle imprese gestite dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e ha conseguentemente ritenuto fondata l'accusa che il relativo reddito dovesse essere dal medesimo dichiarato nelle proprie personali dichiarazioni dei redditi con conseguente integrazione dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000 contestati e ritenuti (in quanto a quel momento non ancora prescritti) ai capi d'imputazione 38), 39) e 40 della seconda sentenza, rispettivamente, con riguardo agli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011. La conclusione è stata fondata, da un lato, con riguardo al richiamo all'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116 t.u.i.r. effettuata dalle due società in parola e, d'altro lato, al principio, affermato nella giurisprudenza tributaria, per cui quando nelle società di capitali caratterizzate da una ristretta base proprietaria si accertino anomalie di bilancio ed utili extracontabili è legittimo imputarli ai soci, anche occulti. 6.2. La principale doglianza svolta in ricorso con riguardo all'illegittima applicazione dell'art. 116 t.u.i.r. al caso di specie, argomentata sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA], quale socio (occulto), mai aveva optato per il regime di trasparenza fiscale ivi previsto, è in diritto infondata. Avendo la sentenza accertato, come detto, che l'imputato era dominus ed unico titolare occulto delle due società, l'opzione per trasparenza fiscale da queste pacificamente effettuata esclude la necessità - peraltro, non prevista dalla legge ma soltanto dal decreto ministeriale attuativo della stessa, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 aprile 2004 - che il socio comunichi formalmente detta opzione alla società con raccomandata A/R, e ciò per l'evidente coincidenza della volontà dell'unico socio con quella espressa dalla società (lo 20 P/I stesso principio è stato affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 11.12.2007, n. 361/E). Detto adempimento - come detto, non espressamente previsto dalla legge - è peraltro ontologicamente incompatibile con chi voglia partecipare in modo occulto ad una società a base ristretta, sicché la sua mancata prova non invalida l'opzione effettuata dalla società. Del resto, trattandosi di un'opzione per legge destinata ad avere efficacia per un triennio laddove continuino a permanere le oggettive condizioni richieste dalla normativa, lo stesso citato decreto ministeriale all'art. 6, comma 2, esclude che l'opzione perda efficacia in caso di subentro di un nuovo socio per cessione della partecipazione ovvero aumento del capitale sociale, ponendo in tali casi, rispettivamente, in capo al socio cedente ovvero alla società, l'obbligo di informare il cessionario o il nuovo socio dell'avvenuto esercizio dell'opzione, per i medesimi comunque vincolante. Si tratta di un'applicazione del condivisibile principio per cui le vicende modificative della compagine societaria di una società a responsabilità limitata a base ristretta non inficiano l'opzione per la trasparenza fiscale effettuata dalla società. 6.3. In ogni caso, come il ricorrente pure osserva, la sentenza impugnata contiene un'alternativa ratio decidendi di per sé sufficiente a radicare l'affermazione di penale responsabilità, fondata sul richiamato principio, affermato dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui per gli utili extracontabili percepiti da società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione che gli stessi siano stati distribuiti ai soci (anche occulti) nello stesso periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 25468 del 18/12/2015, Rv. 638161; cfr., di recente, Sez. 5, ord. n. 12328 del 06/04/2022, n.m.). Nel caso di specie, poi, neppure di presunzione si tratta, poiché i giudici di merito - cfr., in particolare, pag. 118 della sentenza impugnata - hanno accertato che gli importi ricavati dalle frodi fiscali commesse con le due società in esame venivano effettivamente consegnati a [OSCURATO:PERSONA] e costituivano dunque, per lui, redditi tassabili rispetto alla cui mancata dichiarazioni sono certamente configurabili i consueti delitti tributari (Sez. 3, n. 53656 del 03/10/2018, A., Rv. 275452; Sez. 3, n. 53137 del 22/09/2017, Cecchini, Rv. 271827). Né può ravvisarsi, in quest'ultima prospettiva ermeneutica, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi - al di là del richiamo, in imputazione, all'art. 116 t.u.i.r. - di una chiara contestazione sostanziale d'accusa rispetto alla quale il ricorrente ha svolto compiutamente le proprie difese tanto in sede di merito quanto in sede di legittimità. Vale, dunque, il consolidato principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza, invero, si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e aa., Rv. 265946; Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T., Rv. 251081). Il ricorrente non lamenta specificamente - rappresentandone i contorni - una lesione del diritto di difesa. 6.4. Quanto alla contestazione circa il l'omessa risposta sulla quota di partecipazione delle società imputabile a [OSCURATO:PERSONA] quale socio occulto, come si è rilevato la sentenza al proposito motiva, valorizzando le dichiarazioni - della cui attendibilità già si è detto - rese dai testimoni assistiti Vitale e Colli circa la riconducibilità al medesimo delle imprese gestite in forma societaria, venendo costoro remunerati con uno stipendio mensile fisso di 3.000 euro mensili. La conclusione - che costituisce giudizio di fatto in questa sede altrimenti non censurabile - non è inficiata, sul piano logico, dalla circostanza che, in relazione ad attività diverse da quelle dei progetti gestiti dal CIAPI gli amministratori formali potessero disporre di maggiore libertà nell'esercizio delle loro funzioni, ciò non comportando necessariamente che potessero trattenere per sé le conseguenti utilità. Del resto - e sul punto la doglianza è anche generica - i ricorrenti non specificano se, ed in quale parte, i redditi delle società quantificati in imputazione e di cui si contesta l'omessa dichiarazione si riferissero anche ad attività diverse da quelle concernenti i progetti gestiti dal CIAPI. 6.5. Essendo le superiori doglianze nel complesso non manifestamente infondate, il rapporto processuale di legittimità può tuttavia considerarsi validamente costituito con riguardo ai residui reati di cui ai capi 39) e 40) della seconda sentenza di primo grado. Mentre quest'ultimo, commesso il 19 settembre 2022, non è ad oggi prescritto, in forza della sospensione del termine di prescrizione per 79 giorni, conseguente all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze dal 6 marzo al 25 maggio 2020, ed alla sospensione conseguente al consenso prestato dalla difesa al rinvio del processo in sede di legittimità, deve invece rilevarsi la prescrizione del reato di cui al capo 39), commesso il 23 settembre 2011 e pertanto prescrittosi, tenendo conto della sola prima causa di sospensione indicata, in data 11 dicembre 2021. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve pertanto essere ulteriormente annullata, senza rinvio, limitatamente al predetto reato di cui al capo 39), essendosi il medesimo estinto per prescrizione, con revoca della confisca per equivalente disposta in relazione al profitto del medesimo. 7. Venendo ai residui tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 7.1. Quanto all'omessa risposta alle doglianze proposte con riguardo alle dichiarazioni rese dai testimoni citati in ricorso, è evidente l'assoluta genericità del motivo, che sussiste tutte le volte che si faccia mero rinvio alle censure articolate con l'atto di gravame, senza indicarne il contenuto, non consentendosi alla Corte di individuare le questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879 in senso conforme: Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). 7.2. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, la sentenza impugnata riproduce il contenuto dell'ordinanza con cui la stessa è stata rigettata con argomenti corretti in diritto e non manifestamente illogici, tenendo conto del fatto che la si sarebbe dovuta valutare ai sensi della previsione di cui al primo comma dell'art. 603, cod. proc. pen., che ne postula l'accoglimento soltanto «se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale impossibilità sussiste unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410). D'altra parte, come confermato anche da questa Corte nella sua più autorevole composizione, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, appunto, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968). Proprio per questo, tra l'altro, secondo un orientamento da tempo consolidato, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina e a., Rv. 245009; Sez. 6, n. 5782/2007 del 18/12/2006, Gagliano, Rv. 236064). In sede di ricorso per cassazione, pertanto, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher e aa., Rv. 265323), mentre il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, Rv. 280589). Tanto nel giudizio di appello, quanto in quello di legittimità è peraltro inammissibile la doglianza circa l'omessa istruttoria che attenga ad una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256173). Ciò rilevato, osserva il Collegio che la corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei reati al medesimo addebitati, tutti dichiarati prescritti, è stata adeguatamente e non illogicamente argomentata dalla sentenza impugnata e dalla sentenza di primo grado e, a fronte delle dolose condotte concorsuali personali ricostruite in capo al ricorrente - alcune poste in essere da lui soltanto in qualità di presidente del CIAPI - e della sua accertata partecipazione agli illeciti profitti, non rileva indagare se altri componenti degli organi collegiali da lui presieduti avessero o meno (dolosamente) contribuito, anche soltanto con omissione, a rendere possibile la commissione degli illeciti.8. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché sollecitano una rinnovazione della valutazione delle prove e ripropongono - peraltro anche inammissibilmente rimandando all'atto di appello - censure già adeguatamente e correttamente vagliate dai giudici di merito. Premesso, in diritto, che per la configurabilità di un'associazione per delinquere non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi e aa., Rv. 252232) - sicché non rileva indagare se [OSCURATO:PERSONA] avesse intrattenuto rapporti tutti gli altri sodali - va ribadito che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). Per altro verso, va ribadito (cfr. i richiami giurisprudenziali citati supra, sub §. 5.1.) che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio. Nel caso di specie, l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e la dolosa compartecipazione del medesimo ai reati ascrittigli - comprovate dalla patente illegittimità degli atti assunti dagli organismi, il CIAPI e il CTS, da lui presieduti e dalla ideologica falsità degli atti pubblici dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] sottoscritti, e giustificate dalle ripetute ed importanti regalie ricevute da [OSCURATO:PERSONA], integranti il reato di corruzione contestato al capo 45) - è stata diffusamente e non illogicamente argomentata, anche richiamandosi le conformi e dettagliate valutazioni contenute nella prima sentenza di primo grado (cfr., in particolare, la sentenza impugnata, pp. 71 ss. e, quanto al ruolo ed alla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], pp. 89 ss.). Le censure svolte in ricorso sono del tutto generiche e non si confrontano in alcun modo con quella ricostruzione, peraltro concernente apprezzamenti di merito e valutazione delle prove non altrimenti scrutinabili in questa sede di legittimità Da ultimo va osservato che non è in alcun modo contraddittoria - e il generico ricorso non ne allega neppure specificamente le ragioni - l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come pure l'assoluzione della moglie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 9. Quanto alle doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diverse da quella, già esaminata ed accolta, concernente l'illegittimità della conferma della confisca per equivalente del profitto dei reati dichiarati prescritti, le stesse sono in larga parte inammissibili - per genericità, manifesta infondatezza e perché attinenti a questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità - e comunque, nel complesso, infondate. In particolare, le doglianze, meramente ripetitive di quelle già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale e dal primo giudice nella sentenza richiamata per relationem, sono: fattuali e manifestamente infondate quanto al riconosciuto ruolo concorsuale della ricorrente, non illogicamente argomentato, nell'associazione per delinquere e nella truffa (cfr., in particolare, la sentenza impugnata, pp. 71 ss. e, quanto al ruolo ed alla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], pp. 85 ss.). ictu °culi non consentite quanto all'interpretazione della conversazione ambientale tra la ricorrente il marito (che, non essendo fondata su apprezzamenti manifestamente illogici o irragionevoli, si sottrae al sindacato di legittimità: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389) e manifestamente infondate quanto all'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per ascoltare la detta conversazione, trattandosi - come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale nell'ordinanza di rigetto dell'istanza, espressamente richiamata in sentenza - di documento già acquisito al processo che, per la sua valutazione, non richiedeva certo l'ascolto in contraddittorio (cfr. Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e aa., Rv. 265635); generiche quanto alla presunta "ritrattazione" che avrebbe fatto il teste cap. Granato, incomprensibilmente descritta in ricorso, in modo da non consentire a questa Corte alcun tipo di valutazione; infondate quanto al travisamento della prova dichiarativa della teste Bruno, posto che, al di là del fatto che la teste non ha in effetti utilizzato l'avverbio "duramente" con riguardo al rimprovero fattole dalla ricorrente di cui ella ha riferito nel suo esame e al di là del fatto che ciò risulta essersi verificato in una sola occasione - e non già "sempre", come invece scritto nella sentenza impugnata e diversamente invece da quanto specificato in quella di primo grado (v. pag. 429) - non si tratta di argomenti idonei ad inficiare la ricostruzione fattuale operata concordemente dai giudici di merito; in particolare, richiamando quanto rappresentato dalla sentenza di primo grado (pagg. 427-433, ribadito alle pagg. 647-653), la sentenza impugnata, con ricostruzione fattuale qui non censurabile e non illogica motivazione, ha dato conto del doloso ruolo concorsuale della ricorrente nei due reati (pur prescritti) alla medesima addebitati e del suo tornaconto, anche economico, rispetto alla partecipazione alla commissione dei delitti. 10 . In conclusione, la sentenza impugnata va annullata: senza rinvio limitatamente alle confische per equivalente disposte nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati nei loro confronti dichiarati prescritti; - senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo 39) della seconda sentenza di primo grado, perché estinto per prescrizione, con revoca della confisca per equivalente del relativo profitto; - nei confronti del medesimo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al reato di cui al capo 11) della prima sentenza di primo grado nonché, trattandosi del reato ritenuto più grave nell'ambito della continuazione, alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati di cui ai capi 10), 30) e 31) di tale sentenza e del reato di cui al capo 40) della seconda sentenza di primo grado. Nel resto, debbono essere rigettati, perché complessivamente infondati, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (salvi i profili di inammissibilità dell'impugnazione concernenti specifici capi d'imputazione quali più sopra rilevati), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione del rigetto, nel merito, delle questioni sollevate dai predetti tre imputati ricorrenti - che, se accolte, avrebbero condotto alla revoca delle statuizioni civili - gli stessi debbono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CIAPI, liquidate nel congruo importo di €. 6.000,00, oltre spese generali e accessori di legge. La condanna al pagamento di tali spese non può essere invece disposta nei riguardi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], essendo stato in toto accolto il suo ricorso, in cui l'unica questione proposta era peraltro ininfluente rispetto alle statuizioni civilistiche delle sentenze di merito sicché, non avendo la parte civile neppure interesse a formulare conclusioni nei suoi confronti, la stessa non avrebbe avuto titolo ad ottenere la rifusione delle spese processuali neppure in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 39 della sentenza Trib. Palermo 18 dicembre 2017 perché estinto per prescrizione e revoca la confisca per equivalente del relativo profitto, e con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al
Sentenza Cassazione n. 41579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris