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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 03001/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5498/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello Sez.dist. di Bolzano n. 115/2020 depositata il 09/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione al rendiconto del curatore del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di Savio P C. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], fallimenti aperti nell’anno 1998 (n. 3118/1998), in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’abnorme durata del procedimento e l’acquisizione all’attivo fallimentare di un immobile della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], terzo rivendicante; sotto questo profilo è stata dedotta la violazione del giudicato in relazione al bene del terzo, per essere stata l’espropriazione dell’immobile dichiarata illegittima dal giudice amministrativo.

Hanno, inoltre, dedotto l’opponibilità del giudicato al terzo aggiudicatario, ritenuto di mala fede, convenuto anch’esso in giudizio.

2. Il Tribunale di Bolzano ha rigettato la domanda nel procedimento iscritto al n. 1074/2019 R.G.

3. La Corte di Appello di Bolzano, con ordinanza pronunciata in data 9 dicembre 2020, ha rigettato l’istanza di sequestro giudiziario del corrispettivo della vendita dell’immobile per cui è causa, nonché la concorrente istanza di sequestro conservativo e quella di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.

4. Avverso la suddetta ordinanza propongono ricorso per cassazione il Savio e la Ladurner, con cui sollevano anche questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.

Il curatore del fallimento intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità.

5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 4 novembre 2024, ritualmente opposta dal ricorrente, che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La proposta di definizione accelerata dispone: « si assume che il provvedimento abbia risolto “questioni di giurisdizione in via definitiva in riferimento al bene della vita e questioni sul merito, in contrasto con giudicato sostanziale sul merito del G.A., ex tunc, irretrattabile, contra ius e contra legem”.

Il ricorso è proposto mediante polivalente e scarsamente comprensibile serie di censure: ai sensi degli artt. 97, 111, 113, 117 Cost., art. 6 Cedu, art. 360, 1 c., n. 1, 4, 5 c.p.c., con cumulativa indicazione di errores in procedendo e successiva elencazione di contestazioni del rendiconto, querela di falso, atti pubblici e accertamento di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e controllo di gestione, irragionevole durata e dispendio di attività processuali, diritto UE, provvedimenti endofallimentari, inidoneità al giudicato e inesistenza giuridica, carenza di potere, violazione di norme imperative, art. 267 del TFUE e travisamento di fatti e prove, sussistenza dei presupposti per la devoluzione del processo presso diversa giurisdizione e rilevabilità d’ufficio, prove precostituite, violazione del principio di acquisizione, travisamento e fascicolo d’ufficio.

Il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni.

Innanzi tutto, perché il provvedimento impugnato non è decisorio né definitivo: si tratta di un’ordinanza di rigetto di un’istanza di sequestro giudiziario e sequestro conservativo e di una domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione di prime cure, con rinvio della causa per precisazione delle conclusioni; ordinanza sempre revocabile e non avente funzione decisoria di diritti soggettivi.

Di contro il provvedimento è soggetto a ricorso straordinario se definitivo – vale a dire non revocabile e non altrimenti impugnabile – e se decisorio, vale a dire se incidente, nel contraddittorio tra le parti, su posizioni di diritto soggettivo con attitudine al giudicato (v.

Cass. Sez.

U n. 22048-23, Cass. Sez.

U n. 27073-16, Cass. Sez.

U n. 26989-16).

In secondo luogo, perché il ricorrente cumula mezzi e censure facendone una miscellanea incomprensibile e inestricabile; cosa che determina violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 n. 30878-23 e altre conf.)».

2. Il ricorrente ha depositato « istanza/memoria» in data 19 gennaio 2026, la quale si limita a riepilogare la vicenda di merito, senza aggiungere ulteriori argomenti di discussione.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di definizione accelerata per le concorrenti ragioni indicate nella PDA, attinenti alla non impugnabilità in cassazione di provvedimenti di natura cautelare (Cass., n. 3919/2006; Cass., n. 14140/2011; Cass., n. 4904/2015; Cass., n. 6978/2017), nonché alla violazione del principio di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n. 39169/2021), non potendo rimettersi al giudice l’onere di isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n. 26790/2018).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità alla proposta di definizione accelerata e con raddoppio del contributo unificato.

Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato, così come non vi è luogo alla condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

La somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. viene equitativamente determinata come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5498/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello Sez.dist. di Bolzano n. 115/2020 depositata il 09/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione al rendiconto del curatore del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di Savio P C. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], fallimenti aperti nell’anno 1998 (n. 3118/1998), in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’abnorme durata del procedimento e l’acquisizione all’attivo fallimentare di un immobile della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], terzo rivendicante; sotto questo profilo è stata dedotta la violazione del giudicato in relazione al bene del terzo, per essere stata l’espropriazione dell’immobile dichiarata illegittima dal giudice amministrativo. Hanno, inoltre, dedotto l’opponibilità del giudicato al terzo aggiudicatario, ritenuto di mala fede, convenuto anch’esso in giudizio. 2. Il Tribunale di Bolzano ha rigettato la domanda nel procedimento iscritto al n. 1074/2019 R.G. 3. La Corte di Appello di Bolzano, con ordinanza pronunciata in data 9 dicembre 2020, ha rigettato l’istanza di sequestro giudiziario del corrispettivo della vendita dell’immobile per cui è causa, nonché la concorrente istanza di sequestro conservativo e quella di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni. 4. Avverso la suddetta ordinanza propongono ricorso per cassazione il Savio e la Ladurner, con cui sollevano anche questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE. Il curatore del fallimento intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità. 5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 4 novembre 2024, ritualmente opposta dal ricorrente, che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La proposta di definizione accelerata dispone: « si assume che il provvedimento abbia risolto “questioni di giurisdizione in via definitiva in riferimento al bene della vita e questioni sul merito, in contrasto con giudicato sostanziale sul merito del G.A., ex tunc, irretrattabile, contra ius e contra legem”. Il ricorso è proposto mediante polivalente e scarsamente comprensibile serie di censure: ai sensi degli artt. 97, 111, 113, 117 Cost., art. 6 Cedu, art. 360, 1 c., n. 1, 4, 5 c.p.c., con cumulativa indicazione di errores in procedendo e successiva elencazione di contestazioni del rendiconto, querela di falso, atti pubblici e accertamento di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e controllo di gestione, irragionevole durata e dispendio di attività processuali, diritto UE, provvedimenti endofallimentari, inidoneità al giudicato e inesistenza giuridica, carenza di potere, violazione di norme imperative, art. 267 del TFUE e travisamento di fatti e prove, sussistenza dei presupposti per la devoluzione del processo presso diversa giurisdizione e rilevabilità d’ufficio, prove precostituite, violazione del principio di acquisizione, travisamento e fascicolo d’ufficio. Il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni. Innanzi tutto, perché il provvedimento impugnato non è decisorio né definitivo: si tratta di un’ordinanza di rigetto di un’istanza di sequestro giudiziario e sequestro conservativo e di una domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione di prime cure, con rinvio della causa per precisazione delle conclusioni; ordinanza sempre revocabile e non avente funzione decisoria di diritti soggettivi. Di contro il provvedimento è soggetto a ricorso straordinario se definitivo – vale a dire non revocabile e non altrimenti impugnabile – e se decisorio, vale a dire se incidente, nel contraddittorio tra le parti, su posizioni di diritto soggettivo con attitudine al giudicato (v. Cass. Sez. U n. 22048-23, Cass. Sez. U n. 27073-16, Cass. Sez. U n. 26989-16). In secondo luogo, perché il ricorrente cumula mezzi e censure facendone una miscellanea incomprensibile e inestricabile; cosa che determina violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 n. 30878-23 e altre conf.)». 2. Il ricorrente ha depositato « istanza/memoria» in data 19 gennaio 2026, la quale si limita a riepilogare la vicenda di merito, senza aggiungere ulteriori argomenti di discussione. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di definizione accelerata per le concorrenti ragioni indicate nella PDA, attinenti alla non impugnabilità in cassazione di provvedimenti di natura cautelare (Cass., n. 3919/2006; Cass., n. 14140/2011; Cass., n. 4904/2015; Cass., n. 6978/2017), nonché alla violazione del principio di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n. 39169/2021), non potendo rimettersi al giudice l’onere di isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n. 26790/2018). 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità alla proposta di definizione accelerata e con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato, così come non vi è luogo alla condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. La somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. viene equitativamente determinata come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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