CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1994
Cassazione n. 23048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e n. 7 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico ed assertivo, poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito che, nel valorizzare le modalità dell'azione - pluralità degli agenti in concorso con ripartizione dei compiti - ha rimarcato l'evidenza della non occasionalità della condotta, in tal guisa dando conto della condizione ostativa, alla quale si oppongono argomenti del tutto astratti; Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. è, del pari, generico, non indicando il ricorrente quale positivo indicatore, in tesi decisivo nella prospettiva invocata, sarebbe stato dedotto ed invece ingiustificatamente svalutato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] • udino Maria er a e r WOSITATA " [OSCURATO:PERSONA] 2 6 íd