CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il ricorrente deduce che non vi è prova in atti in ordine alla definitività delle contestazioni relative alle precedenti infrazioni (guida senza patente) asseritamente commesse dall'imputato, idonee a suffragare l'ipotesi della recidiva nel biennio. La censura proposta non è autosufficiente e non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha chiaramente evidenziato come dall'annotazione di PG a é 4 1,, 1.-4 44E del 16.8.2019 IRÌ4.t~he le precedenti sanzioni amministrative per la medesima violazione, elevate a carico del prevenuto in data 3.6.2019 e 27.12.2018, non erano state oblate né opposte con ricorso da parte dell'imputato; pertanto, è stata appurata la definitività delle stesse, con conseguente configurabilità del reato oggetto di imputazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il