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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 30198/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E (7 LW/..c

1. _ q(' _ CY 11,7-1 ,11t/ Il Procuratore generale della Repubblica presso 11a4ezione distaccataicle pello_ di Sassari ricorre avverso la sentenza di applicazione pena, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 7, cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta l'illegalità della pena in relazione all'art. 589-bis, comma 5, cod. pen., perché il Giudice non ha considerato la circostanza aggravante di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 589-bis cod. pen. che, sebbene non menzionata tra le norme violate, risulta chiaramente dal tenore complessivo dell'imputazione, allorché si contesta all'impul:ato di aver effettuato la manovra di sorpasso "impegnando la corsia riservata all'opposto senso di marcia nonostante la doppia linea continua di mezzeria". [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non avrebbe potuto avallare un accordo che poneva come base di calcolo la cornice edittalle del comma 1, dovendo, invece, fare riferimento alla pena individuata al comma 5, che prevede, quale minimo edittale, la reclusione di anni 5, con la conseguenza che pur, avendo riconosciuto le attenuanti nella loro massima estensione, la pena inflitta viola il minimo edittale.

3. In data 27/02/2023, è pervenuta memoria scritta del difensore dell'imputato, avv. ,f/;) / [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso sia dichiarato infondato.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per ragioni non consentite.

Il Procuratore generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo (Sez. 4, n. 20165 del 22/12/2003, Malia ed altro, Rv. 228567- 01).

In ragione dell'assetto strutturale del procedimento speciale, la sentenza di patteggiamento non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delmeato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost.

Quando il Pubblico ministero abbia dato il proprio consenso e si sia concordata l'applicazione della pena, è poi ammesso all'impugnazione della sentenza che abbia ratificato l'accordo solo ove esso sia contra legem, rendendosi altrimenti incontroversi i punti della vicenda sui quali esso si è formato.

Illegale è la pena che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrati:amente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/072022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]).

Non questo è il caso dell'omessa considerazione di un'aggravante "in fatto" che, pertanto, non rientra nell'ambito dei casi di proponibilità del ricorso per cassazione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E (7 LW/..c 1. _ q(' _ CY 11,7-1 ,11t/ Il Procuratore generale della Repubblica presso 11a4ezione distaccataicle pello_ di Sassari ricorre avverso la sentenza di applicazione pena, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 7, cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta l'illegalità della pena in relazione all'art. 589-bis, comma 5, cod. pen., perché il Giudice non ha considerato la circostanza aggravante di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 589-bis cod. pen. che, sebbene non menzionata tra le norme violate, risulta chiaramente dal tenore complessivo dell'imputazione, allorché si contesta all'impul:ato di aver effettuato la manovra di sorpasso "impegnando la corsia riservata all'opposto senso di marcia nonostante la doppia linea continua di mezzeria". [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non avrebbe potuto avallare un accordo che poneva come base di calcolo la cornice edittalle del comma 1, dovendo, invece, fare riferimento alla pena individuata al comma 5, che prevede, quale minimo edittale, la reclusione di anni 5, con la conseguenza che pur, avendo riconosciuto le attenuanti nella loro massima estensione, la pena inflitta viola il minimo edittale. 3. In data 27/02/2023, è pervenuta memoria scritta del difensore dell'imputato, avv. ,f/;) / [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso sia dichiarato infondato. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per ragioni non consentite. Il Procuratore generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo (Sez. 4, n. 20165 del 22/12/2003, Malia ed altro, Rv. 228567- 01). In ragione dell'assetto strutturale del procedimento speciale, la sentenza di patteggiamento non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delmeato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. Quando il Pubblico ministero abbia dato il proprio consenso e si sia concordata l'applicazione della pena, è poi ammesso all'impugnazione della sentenza che abbia ratificato l'accordo solo ove esso sia contra legem, rendendosi altrimenti incontroversi i punti della vicenda sui quali esso si è formato. Illegale è la pena che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrati:amente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/072022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]). Non questo è il caso dell'omessa considerazione di un'aggravante "in fatto" che, pertanto, non rientra nell'ambito dei casi di proponibilità del ricorso per cassazione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estens
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