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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 32784/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27275-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1928 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 518/2019 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 4.4.2014 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l. innanzi il Giudice di Pace di Genova, per sentirla condannare al pagamento della somma di C 3.300 oltre accessori a fronte delle prestazioni di assistenza professionale rese dall'attore in favore della convenuta. [OSCURATO:PERSONA] esponeva, in particolare, di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 1070/2013 dal Tribunale di Genova per le prestazioni rese in favore della società convenuta sino al 2010, e di aver diritto ad un ulteriore compenso per l'attività svolta successivamente.

Nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l., il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda, ravvisando l'abusivo frazionamento del credito operato dall'attore.

Interponeva appello avverso detta decisione il Canale e si costituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l., resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 518/2019, il Tribunale di Genova, dopo aver ammesso prova orale e C.T.U. per la ricostruzione dell'attività svolta dal Canale nel 2011, accoglieva l'impugnazione, condannando la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di C 1.338 oltre accessori.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 27275 sez.

M2 - ud. 27-05-2021 \ -2- La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1374, 1181 c.c. e 111 della Costituzione, perché il Tribunale avrebbe dovuto confermare l'abusiva parcellizzazione del credito già ravvisata dal Giudice di Pace.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale ha escluso la ricorrenza del frazionamento del credito all'esito di un accertamento in punto di fatto che risulta adeguatamente motivato nella decisione di merito e non utilmente censurabile in questa sede.

In particolare, il giudice di seconda istanza ha ritenuto chele prestazioni per le quali il Canale chiedeva di essere pagato erano state svolte nel 2011, e dunque in un periodo successivo a quello al quale si riferiva il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dal Tribunale di Genova per l'assistenza svolta, in favore della società odierna ricorrente, fino al 2010 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Ha poi argomentato che il Canale aveva dimostrato il conferimento di un autonomo incarico per le prestazioni rese nel 2011 (cfr. ancora pag. 7) ed ha dunque escluso che il credito del professionista fosse fondato sul medesimo titolo sul quale era basato quello maturato fino al 2010 (cfr. pag. 6).

La società ricorrente invoca, in sostanza, la revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, da ritenere estranea al giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), proponendo una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, in contrasto con i principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del Ric. 2019 n. 27275 sez.

M2 - ud. 27-05-2021 -3- 24/05/2006, Rv. 589595; con?.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2468 e 2469 c.c., 99 e 159 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia su fatto decisivo, perché il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società opponente in prime cure.

La censura è inammissibile.

La società ricorrente dà atto di aver sollevato l'eccezione oggetto della doglianza in esame all'atto della costituzione in promo grado (cfr. pag. 27 del ricorso), ma non precisa anche di averla riproposta in grado di appello, se non con la comparsa conclusionale depositata in quel grado di giudizio (cfr. pag. 29 del ricorso).

Poiché dalla sentenza impugnata non risulta che detta eccezione fosse stata riprodotta nelle conclusioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l. all'atto della costituzione in secondo grado (cfr. pag. 5 della sentenza), il motivo difetta del necessario grado di specificità.

Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto —ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002— della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, Ric. 2019 n. 27275 sez.

M2 - ud. 27-05-2021 -4- delle spese del presente giudizio, che liquida in 1.700, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27275-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1928 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 518/2019 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 4.4.2014 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l. innanzi il Giudice di Pace di Genova, per sentirla condannare al pagamento della somma di C 3.300 oltre accessori a fronte delle prestazioni di assistenza professionale rese dall'attore in favore della convenuta. [OSCURATO:PERSONA] esponeva, in particolare, di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 1070/2013 dal Tribunale di Genova per le prestazioni rese in favore della società convenuta sino al 2010, e di aver diritto ad un ulteriore compenso per l'attività svolta successivamente. Nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l., il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda, ravvisando l'abusivo frazionamento del credito operato dall'attore. Interponeva appello avverso detta decisione il Canale e si costituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l., resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 518/2019, il Tribunale di Genova, dopo aver ammesso prova orale e C.T.U. per la ricostruzione dell'attività svolta dal Canale nel 2011, accoglieva l'impugnazione, condannando la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di C 1.338 oltre accessori. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 27275 sez. M2 - ud. 27-05-2021 \ -2- La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1374, 1181 c.c. e 111 della Costituzione, perché il Tribunale avrebbe dovuto confermare l'abusiva parcellizzazione del credito già ravvisata dal Giudice di Pace. La censura è inammissibile. Il Tribunale ha escluso la ricorrenza del frazionamento del credito all'esito di un accertamento in punto di fatto che risulta adeguatamente motivato nella decisione di merito e non utilmente censurabile in questa sede. In particolare, il giudice di seconda istanza ha ritenuto chele prestazioni per le quali il Canale chiedeva di essere pagato erano state svolte nel 2011, e dunque in un periodo successivo a quello al quale si riferiva il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dal Tribunale di Genova per l'assistenza svolta, in favore della società odierna ricorrente, fino al 2010 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Ha poi argomentato che il Canale aveva dimostrato il conferimento di un autonomo incarico per le prestazioni rese nel 2011 (cfr. ancora pag. 7) ed ha dunque escluso che il credito del professionista fosse fondato sul medesimo titolo sul quale era basato quello maturato fino al 2010 (cfr. pag. 6). La società ricorrente invoca, in sostanza, la revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, da ritenere estranea al giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), proponendo una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, in contrasto con i principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del Ric. 2019 n. 27275 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -3- 24/05/2006, Rv. 589595; con?. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2468 e 2469 c.c., 99 e 159 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia su fatto decisivo, perché il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società opponente in prime cure. La censura è inammissibile. La società ricorrente dà atto di aver sollevato l'eccezione oggetto della doglianza in esame all'atto della costituzione in promo grado (cfr. pag. 27 del ricorso), ma non precisa anche di averla riproposta in grado di appello, se non con la comparsa conclusionale depositata in quel grado di giudizio (cfr. pag. 29 del ricorso). Poiché dalla sentenza impugnata non risulta che detta eccezione fosse stata riprodotta nelle conclusioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA] dal 1928 S.r.l. all'atto della costituzione in secondo grado (cfr. pag. 5 della sentenza), il motivo difetta del necessario grado di specificità. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto —ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002— della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, Ric. 2019 n. 27275 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -4- delle spese del presente giudizio, che liquida in 1.700, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ca