CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Cisternino (Le) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 251/21 della Corte di appello di Lecce del 12/02/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 26 ottobre 2015 che lo aveva assolto dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), in accoglimento dell'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] civilmente responsabile in ordine al fatto ascrittogli, per l'effetto condannandolo al risarcimento del danno in favore della stessa parte civile, liquidato in via equitativa, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il responsabile civile Convertini, deducendo erronea applicazione dell'art. 392 cod. pen., vizi congiunti di motivazione ed inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla eccepita tardività nella proposizione della querela ed all'omessa dichiarazione di improcedibilità del reato per tale ragione. 3. Successivamente alla presentazione del ricorso è, tuttavia, pervenuta dichiarazione di rinuncia accompagnata da copia dell'atto di transazione intercorso con la parte civile, sulla scorta del quale il ricorrente giustifica la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo di essere fatto esente da condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della cassa delle ammende. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, vista la dichiarazione di rinuncia fatta fatta pervenire dal ricorrente (art. 591, lett. d, cod. proc. pen.), il quale, tuttavia, non deve andare esente dal pagamento delle spese processuali e dalla sanzione in favore della cassa delle ammende, dal momento che la desistenza dall'impugnazione non fa seguito a causa sopravvenuta a lui non imputabile (tra molte v. Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549), quanto alla consapevole determinazione di trovare un componimento della vertenza civilistica sottesa alla vicenda processuale con la persona offesa del reato (transazione), nel cui contesto le parti hanno evidentemente convenuto anche la rinunzia all'impugnazione in sede penale da parte dell'imputato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 7 aprile 2022 Il consigliere s nsore Il 1217g idente O [OSCURATO:PERSONA]