CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 05871/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 4 novembre 2022 con cui il Tribunale di Napoli, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed C 4000,00 di multa rideterminando la pena in complessivi mesi 8 di reclusione ed C 2000,00 di multa per effetto della riqualificazione della condotta contestata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta recidiva reiterata. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente argomentato circa l'applicazione della recidiva contestata dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto, sul suo contegno processuale ed alle dichiarazioni rese dalla madre i quali elementi complessivamente considerati inducono a ritenere l'accentuata pericolosità del prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] esttr:sAe: il