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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34157/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, tempestiva- mente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di appello di Milano in data 12/10/2021, è stata riformata la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Monza del 20/12/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello da cucina, e per il delitto di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, cod. pen., per avere minacciato un male ingiusto in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], brandendo detto coltello.

Fatti accertati in Biassono, il giorno 6/4/2015.

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Nell'impugnata sentenza è stata dichiarata la prescrizione della contrav- venzione e, per l'effetto, la pena è stata rideterminata in mesi otto e giorni dieci di reclusione.

Nella motivazione, ha trovato conferma l'impianto ricostruttivo della sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge processuale e conseguente nullità del processo di appello per l'omessa notifica al Giavarina dell'avviso di fissazione del relativo giudizio.

Lamenta il ricorrente che il domicilio per le notifiche doveva intendersi quello di residenza dell'imputato, mentre nessuna notifica risulta essere stata lì indirizzata.

Tale eccezione era stata avanzata dalla difesa nelle conclusioni scritte inviate alla Corte di appello di Milano prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la sentenza impugnata ha affermato che il Giavarina risultava aver eletto domicilio presso il difensore nel corso dell'esame dibattimentale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A dire della difesa, tale circostanza non risulta ex actis, mentre nell'atto di appello il Giavarina aveva confermato la propria residenza in Biassono, alla via Manzoni n. 33.

Ne consegue la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. 2.2.

Violazione di legge e vizio della motivazione, nella triplice definizione normativa, per la ritenuta sussistenza del delitto ex art. 612 cod. pen. 2.3.

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la negazione delle circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti e/o equivalenti alla contestata recidiva.

Ritenuta eccessività della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. il

1.1. Il motivo di natura processuale è manifestamente infondato, come è emerso dalla verifica degli atti che il vizio dedotto ha reso necessaria.

Invero, nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'esame dibattimentale, effettivamente è annotata la dichiarazione dell'imputato di elezione del domicilio presso lo studio del difensore, con modifica delle precedenti determinazioni, mentre nella nomina difensiva non è riportata l'affermazione del Giavarina di volere ricevere le comunicazioni al suo domicilio, come ha affermato il difensore nelle conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; né rileva che nell'atto di appello l'imputato avesse indicato la sua residenza, poiché ciò non equivale ad eleggere o dichiarare domicilio, per gli effetti di cui all'art. 161 cod. proc. pen.

Non ricorre quindi la dedotta nullità della notificazione del decreto di citazione per il processo di appello.

1.2. Il motivo di impugnazione che ha censurato la motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia è destituito di fonda- mento, ma soprattutto si manifesta generico e privo di allegazione a fini di auto- sufficienza del ricorso, con riferimento alla deposizione del teste che si asserisce non valutato, della quale non si deduce nemmeno un effettivo travisamento.

Si precisa, per completezza, che per il teste [OSCURATO:PERSONA] vi è stata esplicita valutazione dell'incerto ricordo, colmato tramite la contestazione a sostegno della memoria; quanto al teste [OSCURATO:PERSONA] - accompagnato coattivamente in udienza - si è dato atto della irrilevanza della sua deposizione, avendo affermato di non ricordare di avere visto il coltello nelle mani dell'imputato, pur a fronte delle diverse dichiarazioni sottoscritte nell'immediatezza a s.i.t. (vds. pag. 1, alla fine del testo).

1.3. Il motivo di doglianza sul complessivo trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza.

Non si ravvisa alcuno dei dedotti vizi argomentativi, peraltro nemmeno specificati in relazione all'incidenza della mancata ovvero contraddittoria o ancora manifestamente illogica motiva- zione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc.

Rugiano, Rv. 264535), essendovi sufficiente e non illogica spiegazione dei motivi per cui sono state negate le attenuanti generiche e si è applicata la recidiva qualificata.

Quanto alla sospensione condizionale della pena, a prescindere dalla verifica se Giavarina fosse in condizione di beneficiarne, non sussisteva, nel resoconto della Corte territoriale, non contraddetto dal ricorrente, motivo di appello sull'argomento, sicché ciò preclude la deduzione di tale profilo per la prima volta in sede di legittimità (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01).2.

In conclusione, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non rilevandosi motivi di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, tempestiva- mente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Milano in data 12/10/2021, è stata riformata la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Monza del 20/12/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello da cucina, e per il delitto di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, cod. pen., per avere minacciato un male ingiusto in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], brandendo detto coltello. Fatti accertati in Biassono, il giorno 6/4/2015. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. Nell'impugnata sentenza è stata dichiarata la prescrizione della contrav- venzione e, per l'effetto, la pena è stata rideterminata in mesi otto e giorni dieci di reclusione. Nella motivazione, ha trovato conferma l'impianto ricostruttivo della sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge processuale e conseguente nullità del processo di appello per l'omessa notifica al Giavarina dell'avviso di fissazione del relativo giudizio. Lamenta il ricorrente che il domicilio per le notifiche doveva intendersi quello di residenza dell'imputato, mentre nessuna notifica risulta essere stata lì indirizzata. Tale eccezione era stata avanzata dalla difesa nelle conclusioni scritte inviate alla Corte di appello di Milano prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la sentenza impugnata ha affermato che il Giavarina risultava aver eletto domicilio presso il difensore nel corso dell'esame dibattimentale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A dire della difesa, tale circostanza non risulta ex actis, mentre nell'atto di appello il Giavarina aveva confermato la propria residenza in Biassono, alla via Manzoni n. 33. Ne consegue la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione, nella triplice definizione normativa, per la ritenuta sussistenza del delitto ex art. 612 cod. pen. 2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la negazione delle circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti e/o equivalenti alla contestata recidiva. Ritenuta eccessività della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. il 1.1. Il motivo di natura processuale è manifestamente infondato, come è emerso dalla verifica degli atti che il vizio dedotto ha reso necessaria. Invero, nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'esame dibattimentale, effettivamente è annotata la dichiarazione dell'imputato di elezione del domicilio presso lo studio del difensore, con modifica delle precedenti determinazioni, mentre nella nomina difensiva non è riportata l'affermazione del Giavarina di volere ricevere le comunicazioni al suo domicilio, come ha affermato il difensore nelle conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; né rileva che nell'atto di appello l'imputato avesse indicato la sua residenza, poiché ciò non equivale ad eleggere o dichiarare domicilio, per gli effetti di cui all'art. 161 cod. proc. pen. Non ricorre quindi la dedotta nullità della notificazione del decreto di citazione per il processo di appello. 1.2. Il motivo di impugnazione che ha censurato la motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia è destituito di fonda- mento, ma soprattutto si manifesta generico e privo di allegazione a fini di auto- sufficienza del ricorso, con riferimento alla deposizione del teste che si asserisce non valutato, della quale non si deduce nemmeno un effettivo travisamento. Si precisa, per completezza, che per il teste [OSCURATO:PERSONA] vi è stata esplicita valutazione dell'incerto ricordo, colmato tramite la contestazione a sostegno della memoria; quanto al teste [OSCURATO:PERSONA] - accompagnato coattivamente in udienza - si è dato atto della irrilevanza della sua deposizione, avendo affermato di non ricordare di avere visto il coltello nelle mani dell'imputato, pur a fronte delle diverse dichiarazioni sottoscritte nell'immediatezza a s.i.t. (vds. pag. 1, alla fine del testo). 1.3. Il motivo di doglianza sul complessivo trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza. Non si ravvisa alcuno dei dedotti vizi argomentativi, peraltro nemmeno specificati in relazione all'incidenza della mancata ovvero contraddittoria o ancora manifestamente illogica motiva- zione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535), essendovi sufficiente e non illogica spiegazione dei motivi per cui sono state negate le attenuanti generiche e si è applicata la recidiva qualificata. Quanto alla sospensione condizionale della pena, a prescindere dalla verifica se Giavarina fosse in condizione di beneficiarne, non sussisteva, nel resoconto della Corte territoriale, non contraddetto dal ricorrente, motivo di appello sull'argomento, sicché ciò preclude la deduzione di tale profilo per la prima volta in sede di legittimità (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01).2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non rilevandosi motivi di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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