CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 26128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37313/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale ex amministratore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimato - avverso la sentenza n. 4386/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal cons. PaolaVella.[OSCURATO:PERSONA] 1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contro la sentenza del Tribunale di Milano che in data 12/06/2019 ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 1.1. – avverso detta decisione il reclamante propone ricorso per cassazione, in assenza di difese dell’intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. – con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L.F. – Mancata valutazione bilanci – vizio logico e contraddittorio» (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), il ricorrente afferma che la Corte d’appello non avrebbe esaminato i bilanci della [OSCURATO:SOCIETA]. al 31.12.2017 e al 31.12.2018, i quali, «contrariamente a quanto erroneamente motivato dal giudice di seconde cure», sarebbero stati «approvati in data antecedente alla dichiarazione di fallimento e poi depositati in Camera di Commercio»; da tali bilanci emergerebbero crediti della società per euro 157.000,00, dei quali la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto nel bilanciamento con il passivo accertato, ammontante a soli euro 130.000,00, senza considerare che «la società ben poteva far fronte al debito di euro 477,00 portato dall’istante in primo grado», il quale aveva peraltro depositato atto di desistenza in data 11/09/2019 per avvenuto pagamento del credito nel corso del giudizio di reclamo; 3. – il motivo è inamm issibile poiché , attraverso la con fusa formulazione di vizi eterogenei (ex multis, Cass. 26874/2018), risulta genericoe privo di autosufficienza , al limite della incomprensibilità ; 3.1. – a ddirittura privi di pertinenza sono poi i rif erimenti alla valutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione, poiché dagli atti non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse in liquidazione, sicchè il suo s tato di insolvenza non doveva essere desunto dal rapporto tra attività e passività, bensì dall’impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, integrante una situazione di impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) dell’impresa a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ultimo, Cass. 7087/2022; conf. Cass. Sez. U, 115/2001; Cass. 5251/2008, 13014/2014, 29913/2018, 22444/2021, 5856/2022); 3.2. – ebbene il ricorrente , senza censurare in modo specifico la ratio decidendisulla inidoneità dei bilanci e sulla mancata produzione in giudizio delle scritture contabili a supporto del rendiconto effettuato,in modo improprio e tardivo , in sede giudiziale ( in assenza di reperimento dei libri contabili da parte del curatore), si limita a contrapporre una propria versione dei fatti alla valutazione di merito formulata a pag. 6 della sentenza impugnata( nel senso che «i bilanci depositati in questa sede dalla reclamante non sono per nulla attendibili, non risultano regolarmente approvati né depositati tempestivamente essendo stati depositati nel registro delle imprese solo dopo la dichiarazione di fallimento»); 3.3. –la stessa affermazione che «una CTU avrebbe portato senza dubbio alla revoca della sentenza di primo grado» è del tutto generica e assertiva, poiché «il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità» (Cass. 7472/2017), tanto più considerando che «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass.17105/2019, 7252/2014), come è certamente nel caso in esame;4. – l’assenza di difese de ll’ intimat o esclude la pronuncia sulle spese; 5. – ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, co