CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettatol’appello e per l’effetto ha confermato l’ordinanza del 17 novembre 2025 con cuila Corte di Appello di Milano ha applicato la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 56, 575 e577, n. 3, cod. pen., in aggravamento della misura degli arresti domiciliari incorso di esecuzione.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato indagato e attualmente sottoposto a processo in ordineal tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso quale esecutore materiale.Nello specifico il ricorrente è accusato di avere aggredito la persona offesacon un grosso coltello e di avere cercato di colpirla al collo e al cuore, nonriuscendo nell’intento solo per la reazione della vittima, rimasta comunquegravemente ferita.All’esisto delle indagini l ’ imputato è stato rinviato a giudizio esuccessivamente condannato alla pena di anni dieci di reclusione con sentenzadel 22 febbraio 2025.Il processo è attualmente pendente in fase di appello.Nel corso delle indagini all’indagato è stata applicata la misura della custodiain carcere e questa, successivamente, è stata sostituita con gli arresti domiciliaricon la prescrizione del braccialetto elettronico e con il divieto di comunicare conpersone diverse dalle conviventi.La Questura di Milano, con nota del novembre 2025, ha comunicatoall’autorità giudiziaria che l’imputato aveva postato su alcuni social cinesi e suInstagram circa 10 video contenenti minacce nei confronti della persona offesa.La Corte di appello, ritenuto che tale condotta integrasse la violazione deldivieto di comunicazione imposto e che pertanto la misura gradata si era rivelatainidonea, ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere qualeaggravamento degli arresti domiciliari.Avverso tale provvedimento ha proposto appello il difensore rilevando che lacomunicazione a mezzo social network, non comportando una interazione direttacon uno o specifici soggetti, non sarebbe qualificabile come forma di“comunicazione” e che, pertanto, l’imputato, che si sarebbe limitato a postare deivideo con canzoni trap, non avrebbe violato il divieto imposto.Il Tribunale, ritenuto infondato tale assunto anche sul presupposto che ivideo avevano ricevuto dei commenti, ha respinto l’appello.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, amezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.3.1. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta violazione del divieto dicomunicare e alla effettiva gravità della stessa. In un unico articolato motivo ladifesa rileva che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di tipo semantico inquanto il verbo comunicare presuppone l’esistenza di una relazione, cioèl’esistenza di un rapporto per cui si realizza uno scambio di informazioni tra dueo più soggetti, con i quali si deve necessariamente instaurare una reciprocainterazione. Nello specifico, poi, non risulterebbe agli atti la traduzione deimessaggi e dei video per cui non sarebbe possibile comprendere il significato diquanto postato, ciò anche considerato che i riferimenti contenuti nei video e nellecanzoni all’esperienza carceraria subita sarebbero privi di portata intimidatorianei confronti della persona offesa.4. In data 27 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine allaritenuta violazione del divieto di comunicare e alla effettiva gravità della stessa.Secondo il ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di tipo semantico,poiché la pubblicazione di video o messaggi su una piattaforma social nonintegrerebbe una forma di comunicazione, presupponendo il verbo «comunicare»l’esistenza di una relazione tra più soggetti e, quindi, una reciproca interazione.Sotto altro profilo, la mancata traduzione dei messaggi non consentirebbe diapprezzare la portata offensiva delle canzoni trap pubblicate, le quali, peraltro,non sarebbero qualificabili come messaggi, ma come composizioni musicali.La doglianza è infondata.2.1. Il presupposto sul quale si fonda il ricorso non può essere condiviso.La pubblicazione su un social network di video, canzoni o messaggicostituisce, infatti, una forma di comunicazione.Comunicare significa rendere percepibile ad altri il proprio pensiero, unarappresentazione, un contenuto o comunque un’espressione della propria volontào personalità.In questa prospettiva, anche condotte espressive non rivolte a un singolodestinatario determinato, quali il canto in pubblico, la pubblicazione di undisegno o di un annuncio su un giornale, integrano modalità di comunicazione.Ne consegue che pubblicare contenuti su una piattaforma social equivale adiffondere il proprio pensiero e rappresenta, dunque, uno strumento diespressione comunicativa.Nel caso di specie, inoltre, il provvedimento originario imponeva il divieto dicomunicare con qualunque mezzo e con chiunque, sicché il divieto riguardava siapersone determinate sia persone indeterminate ed era riferito a ogni possibilemodalità comunicativa.Tale conclusione risulta ancor più coerente ove si consideri che, comeevidenziato nel provvedimento impugnato, la persona offesa e l’imputato sierano già reciprocamente minacciati e provocati proprio mediante social network.Il Tribunale ha inoltre dato conto sia della concreta possibilità di interazione,sia delle interazioni effettivamente realizzatesi in quanto, da un lato, lo stessoimputato ha ammesso di essersi rivolto a un amico o conoscente per l’editing delvideo, comunicando quindi direttamente con un terzo (e anche per ciò soloviolando il divieto), e, dall’altro, i video pubblicati hanno ricevuto commenti oreazioni, così determinando una risposta da parte degli utenti.In ordine a tale aspetto, d’altro canto, la decisione impugnata risultaconforme a una recente pronuncia di questa Corte con il dovuto distinguo che inquel caso il divieto di comunicazione era limitato alla persona offesa, sicché laviolazione è stata ravvisata in ragione del fatto che la persona offesa avevaaccesso al medesimo canale social e risultava individuabile come destinataria delmessaggio (Sez. 6, n. 41251 del 14/11/2025, D., Rv. 289029 – 01: «in tema diarresti domiciliari, sussiste violazione del divieto di comunicare con la personaoffesa non solo nel caso in cui la comunicazione sia a quest'ultima rivoltadirettamente, ma anche nell'eventualità in cui essa avvenga in modo indiretto,mediante la pubblicazione sui "social media" di messaggi rivolti a una pluralitàindeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allostesso canale e che risulti univocamente individuabile quale destinataria, inragione del tenore e del contenuto del messaggio»).Nel caso in esame, invece, il divieto era formulato in termini più ampi,riguardando ogni forma di comunicazione e qualunque destinatario per cui nonassume rilievo decisivo neanche stabilire se i messaggi fossero o menospecificamente rivolti alla persona offesa.2.2. Anche la questione relativa alla mancata traduzione dei contenutipubblicati non assume rilievo decisivo.Il divieto imposto riguardava, infatti, la comunicazione in quanto tale, qualeche fosse la lingua utilizzata o la forma prescelta, anche non verbale.Sotto tale profilo, pertanto, l’assunto secondo cui il Tribunale avrebbe avutol’onere di disporre la traduzione dei video e delle canzoni dal cinese al fine diverificare la violazione del divieto è inconferente.Ciò in quanto l’oggetto della prescrizione non era limitato al contenutominatorio o offensivo della comunicazione ma investiva la stessa possibilità ingenerale di comunicare per cui, a fronte di una misura che vietava ognicomunicazione, quello che assume rilievo è la condotta di pubblicazione in sé,pure a prescindere dal contenuto del messaggio o di quanto altrimenticomunicato.2.3. Per le medesime ragioni non è decisiva neppure l’affermazione difensivasecondo cui i video e le canzoni non avrebbero avuto contenuto minatorio.Come più volte già indicato, il divieto riguardava la comunicazione conchiunque e in ogni forma, con la conseguenza che l’imputato non potevapubblicare alcun contenuto destinato alla fruizione di terzi senza che assumessealcun rilievo la concreta portata intimidatoria dei contenuti e il mezzo utilizzato.2.4. Alla luce delle considerazioni esposte si deve concludere che il Tribunaleha correttamente ritenuto che la pubblicazione dei video integrasse violazionedella prescrizione imposta e ha congruamente motivato in ordine allaconseguente inidoneità della misura degli arresti domiciliari a contenere leesigenze cautelari.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]