CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 39774/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 32168/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Babuino n.48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 32168/2020 Numero sezionale 4774/2021 Numero di raccolta generale 39774/2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.99, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo; -controricorrente - contro Camera dei Deputati, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro Italia dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato avverso la sentenza n. 3787/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con sentenza in data 27 luglio 2020 la corte d’appello di Roma ha respinto il gravame de “[OSCURATO:PERSONA] per il bene F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 32168/2020 Numero sezionale 4774/2021 Numero di raccolta generale 39774/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 comune” (breviter, [OSCURATO:PERSONA]) – movimento politico qualificatosi successore della formazione “I Riformatori per l’Ulivo” – avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 186 del 2014, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto in pregiudizio della Camera dei deputati per il pagamento della somma di 1.642.040,67 EUR a titolo di rimborsi elettorali relativi alle elezioni del 2004. Premesso che l’appello era stato affidato alla tesi di avvenuta estinzione del giudizio, perché riassunto, dopo la presentazione di regolamenti di competenza e di giurisdizione, da soggetto (l’Associazione Italia dei valori) non legittimato, con le conseguenze di cui all’art. 653 cod. proc. civ., la corte d’appello ha di contro ritenuto la riassunzione come validamente eseguita, essendo l’associazione suddetta intervenuta nel relativo giudizio con posizione di litisconsorte quanto meno processuale, come tale legittimato all’attività di ulteriore impulso. Donde era da considerare irrilevante discorrere di identità o meno dei soggetti giuridici identificati nell’associazione e nel movimento politico Italia dei valori, poiché quale che fosse la soluzione di tale dilemma l’associazione, in quanto parte del giudizio sospeso, sarebbe stata sicuramente abilitata all’esercizio della riassunzione con efficacia nei confronti di tutte le parti. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi, illustrati da memoria.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 32168/2020 Numero sezionale 4774/2021 Numero di raccolta generale 39774/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 La Camera dei deputati, il movimento Italia dei valori e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi, e il terzo anche con memoria. Non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione I. - Il ricorso per cassazione enuncia, a pag. 2, che con esso il Cantiere ha inteso sostituire e annullare l’antecedente ricorso “proposto contro la stessa sentenza notificato alle stesse parti in data 23 novembre 2020”. L’avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Camera dei deputati, ne ha eccepito l’inammissibilità, sul rilievo che il precedente ricorso era a sua volta ammissibile e procedibile, in quanto dotato di tutti i requisiti formali e sostanziali, sicché con quel (primo) ricorso la parte aveva consumato il potere di impugnare la sentenza d’appello. II. - L’eccezione di inammissibilità è fondata. Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito (v. Cass. Sez. U n. 6691-20). E’ certo possibile, nell'osservanza del principio di consumazione dell'impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo, ma solo ove questo sia inammissibile o improcedibile e ancora non sia stato dichiarato tale. Viceversa, è precluso alla parte notificare un nuovo ricorso dopo il primo che non sia affetto da vizi (v. Cass. Sez. U. n. 9409-94, cui adde Cass. n. 12739-12), appunto perché la parte - rimasta in tutto o in parte soccombente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 32168/2020 Numero sezionale 4774/2021 Numero di raccolta generale 39774/2021 nell'esercitare il potere di impugnazione consuma la facoltà Data pubblicazione 13/12/2021 di critica della decisione che la pregiudica, non potendo in prosieguo proporre altro ricorso se non in sostituzione di quello originario viziato, e alla condizione che su quello originario non sia ancora intervenuta la declaratoria (v. già Cass. Sez. U n. 9688-13, e v. poi, indicativamente, Cass. n. 21145-16, Cass. n. 11513-18, Cass. n. n. 25437-20). III. - Nella concreta fattispecie il ricorrente, nell’ammettere che il ricorso “sostituisce e annulla” quello proposto “avverso la stessa sentenza notificato alle stesse parti in data 23 novembre 2020”, non ha indicato in alcun modo che il precedente ricorso – sostituito e annullato – fosse affetto da vizi tali da determinarne l’inammissibilità o l’improcedibilità. Né ha minimamente addotto che la sostituzione fosse determinata dalla volontà di emendare l’impugnazione anteriormente proposta dai vizi che la affliggevano, prima che codesti fossero dichiarati dalla Corte. Molto semplicemente la parte ha inteso fare un secondo ricorso sostitutivo di altro da considerare, in mancanza di diverse emergenze, a sua volta ammissibile. Cosa che non è consentita giustappunto dall’operare, nell’ordinamento processuale, del principio di consumazione del diritto di impugnare la sentenza con unico atto. IV. - Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 32168/2020 Numero sezionale 4774/2021 Numero di raccolta generale 39774/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali, che liquida, per la Camera dei deputati, in 20.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito e, per ciascuno dei restanti controricorrenti, in 20.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella massima percentuale di legge. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 19 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A