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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36043/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha indicato recapito Pec, e [OSCURATO:PERSONA] (rinunciataria), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 162, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 27.11.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO : Irpef 2006 - Accertamento sintetico - Contestata sussistenza dei presupposti.

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle entrate somministrava a [OSCURATO:PERSONA] un questionario mediante il quale domandava chiarimenti in ordine a beni indice di capacità contributiva, individuati mediante consultazione dell’anagrafe tributaria.

Esaminati i dati forniti dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria procedeva ad accertamento sintetico del reddito, in applicazione delle regole del c.d. redditometro, e notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.

T9V01H701229/2010, avente ad oggetto Irpef ed accessori, in relazione all’anno 2006.

Analogo accertamento, fondato sui medesimi presupposti, era notificato in relazione all’anno 2007.

Gli accertamenti erano motivati dal possesso di una residenza principale e due secondarie, nonché di tre autoveicoli, tra cui un’autovettura BMW acquisita in leasing.

In riferimento all’anno 2006, detratto il contributo assicurato dai familiari, era accertato un reddito di Euro 46.370,22, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 14.898,00.

2. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia, introducendo plurime censure, ed in particolare contestando gravi errori contenuti nell’accertamento, come l’affermazione che in sede di risposta al questionario somministrato dall’Amministrazione finanziaria il contribuente non avrebbe indicato i beni immobili e mobili registrati posseduti, e censurando l’inesatta valutazione della integrazione del reddito assicurata dai familiari, con la conseguenza che non risultavano integrati i presupposti di legge per procedere all’accertamento sintetico, perché il reddito accertato doveva ritenersi non eccedesse di oltre un quarto quello dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo le critiche proposte dal contribuente fondate in relazione all’autovettura BMW detenuta in leasing, e verosimilmente utilizzata anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa, e rideterminava il reddito imponibile del contribuente nella minor somma di Euro 30.000,00.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Agenzia delle entrate, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, il contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, perché il giudice dell’appello ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di legge perché potesse procedersi all’accertamentosintetico del reddito.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza adottata dalla Ctr, per non aver riscontrato che “l’appello presentato dall’Agenzia delle entrate contiene alcuni errori che avrebbero consentito di giungere a ben diversa soluzione” (ric., p. 4), come la pretesa mancata indicazione dei beni nella risposta al questionario, e comunque per non avere il giudice dell’appello tenuto conto che, in considerazione del reddito assicurato dai familiari, non sussistevano i presupposti legali per procedere all’accertamento sintetico del reddito.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente critica la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, oggetto di discussione tra le parti nel primo grado del giudizio” (ric., p. 6), per non avere il giudice dell’appello pronunciato sul difetto del requisito perché potesse procedersi all’accertamento sintetico, in quanto lo scostamento del reddito accertato rispetto al dichiarato, nella misura di almeno il 25%, avrebbe dovuto verificarsi per almeno due anni.

4. Appare preliminarmente opportuno rilevare che il giudizio di legittimità relativo al già richiamato accertamento tributario relativo all’anno 2007, N.R.G. 14519/14, è stato esaminato contestualmente al presente.

5. Tanto premesso, mediante i suoi tre motivi di ricorso il contribuente contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza, della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la Ctr non ha rilevato il difetto dei presupposti di legge perché potesse procedersi all’accertamento sintetico del reddito del Rancilio.

Gli strumenti di impugnazione si presentano tra loro connessi, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza espositiva.

5.1. Nella sua motivazione, invero concisa, la Ctr osserva che “l’applicazione dei coefficienti ministeriali al possesso dei beni suddetti, determina un reddito più congruo ed adeguato alla reale capacità contributiva, rispetto al reddito del tutto insufficiente dichiarato dal contribuente per il periodo d’imposta … risulta rispettata la differenza … consistente nel fatto che il reddito complessivo accertato si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato dal contribuente … ritiene … questo collegio che il reddito determinato da parte dell’Ufficio con l’accertamento in questione sia del tutto legittimo sul piano del diritto tributario e nel merito della reale capacità contributiva del contribuente” (sent.

Ctr, p.

II s.).

Sia pure esprimendosi con il massimo sforzo di sintesi, pertanto, il giudice dell’appello ha valutato che tutti i presupposti di legge perché potesse procedersi nelle forme dell’accertamento sintetico siano stati rispettati, anche in riferimento dello scostamento di oltre un quarto tra il reddito dichiarato e quello accertato.

5.2. Occorre quindi esaminare le censure proposte dal contribuente e deve innanzitutto rilevarsi che non è più ammissibile la contestazione di un vizio della motivazione perché la stessa risulterebbe “omessa, insufficiente o contraddittoria”, come si legge al terzo motivo di ricorso.

Non solo, le critiche introdotte dal contribuente difettano di specificità.

Infatti le contestazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] lamentano che la Ctr non avrebbe esaminato una pluralità di questioni che le erano state sottoposte, ma il ricorrente non ha cura di indicare quando, e mediante quali formule, simili censure siano state proposte e coltivate, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di esercitare il controllo che le compete circa la tempestività e congruità delle censure proposte dalle parti.

Nella misura in cui possono ritenersi ammissibili, poi, le critiche mosse dal contribuente risultano infondate.

5.3. In primo luogo, in riferimento al secondo motivo di ricorso, il ricorrente non chiarisce in qual modo lo avrebbe danneggiato la affermata considerazione dell’Ente impositore secondo cui nella risposta al questionario egli non avrebbe indicato i beni immobili e mobili registrati posseduti.

La questione è comunque inammissibile anche in relazione al profilo che il contribuente non ha cura di riportare il passo dello scritto contestato, neppure in sintesi.

5.4. Il contribuente lamenta quindi che, nell’effettuare il calcolo del suo reddito, l’Agenzia delle entrate ha commesso un errore, perché non ha tenuto conto dell’ulteriore reddito assicurato dai familiari, ove lo avesse fatto si sarebbe resa conto che il reddito accertato non eccedeva di oltre un quarto quello dichiarato, e pertanto l’effettuato accertamento sintetico dovrebbe ritenersi illegittimo.

L’Agenzia delle entrate ha reagito alla critica proposta dal contribuente, osservando che nel quantificare il reddito del contribuente nelle forme dell’accertamento sintetico, nessuna norma prevede che debba prendersi in considerazione l’intera “famiglia fiscale” (controric., pp. 2, 4), costituita dal contribuente e dai suoi congiunti.

5.4.1. Invero, l’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, che regola la materia ed è stato invocato anche dal contribuente, detta: “L'ufficio … può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato … per due o più periodi di imposta”.

5.4.2. Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria ha innanzitutto quantificato il reddito conseguito nell’anno 2006 dal contribuente calcolandolo, in applicazione dei parametri dell’accertamento sintetico, nella misura Euro 60.939,23.

Da questo importo l’Ente impositore ha sottratto il reddito assicurato dai componenti del nucleo familiare (Euro 20.078,00), ha poi sommato le spese sostenute per il canone di leasing dell’autovettura ed i contributi previdenziali (Euro 5.508,99), rilevando quindi che il reddito accertato, pari ad Euro 46.370,22, eccedeva il dichiarato, pari ad Euro 14.898,00, di oltre un quarto.

Per quanto la procedura seguita dall’Amministrazione finanziaria appia macchinosa nelle modalità di conteggio, la stessa nondimeno risulta corretta nel risultato conseguito.

5.5. Il contribuente lamenta ancora il difetto dei presupposti perché potesse procedersi all’accertamento sintetico in quanto lo scostamento risulterebbe accertato, se del caso, per un solo anno, il 2006 oggetto di causa.

Si è però già avuto modo di ricordare che l’Amministrazione finanziaria ha proposto analoghe contestazioni, e notificato altro avviso di accertamento, in relazione all’anno 2007, ed anche in quel periodo fiscale si è verificato lo scostamento di oltre un quarto tra l’accertato ed il dichiarato.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.

6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa.

Risulta anche dovuto il pagamento, da parte del contribuente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, che ha indicato recapito Pec, e [OSCURATO:PERSONA] (rinunciataria), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 162, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 27.11.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO : Irpef 2006 - Accertamento sintetico - Contestata sussistenza dei presupposti. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle entrate somministrava a [OSCURATO:PERSONA] un questionario mediante il quale domandava chiarimenti in ordine a beni indice di capacità contributiva, individuati mediante consultazione dell’anagrafe tributaria. Esaminati i dati forniti dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria procedeva ad accertamento sintetico del reddito, in applicazione delle regole del c.d. redditometro, e notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. T9V01H701229/2010, avente ad oggetto Irpef ed accessori, in relazione all’anno 2006. Analogo accertamento, fondato sui medesimi presupposti, era notificato in relazione all’anno 2007. Gli accertamenti erano motivati dal possesso di una residenza principale e due secondarie, nonché di tre autoveicoli, tra cui un’autovettura BMW acquisita in leasing. In riferimento all’anno 2006, detratto il contributo assicurato dai familiari, era accertato un reddito di Euro 46.370,22, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 14.898,00. 2. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia, introducendo plurime censure, ed in particolare contestando gravi errori contenuti nell’accertamento, come l’affermazione che in sede di risposta al questionario somministrato dall’Amministrazione finanziaria il contribuente non avrebbe indicato i beni immobili e mobili registrati posseduti, e censurando l’inesatta valutazione della integrazione del reddito assicurata dai familiari, con la conseguenza che non risultavano integrati i presupposti di legge per procedere all’accertamento sintetico, perché il reddito accertato doveva ritenersi non eccedesse di oltre un quarto quello dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo le critiche proposte dal contribuente fondate in relazione all’autovettura BMW detenuta in leasing, e verosimilmente utilizzata anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa, e rideterminava il reddito imponibile del contribuente nella minor somma di Euro 30.000,00. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Agenzia delle entrate, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, il contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, perché il giudice dell’appello ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di legge perché potesse procedersi all’accertamentosintetico del reddito. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza adottata dalla Ctr, per non aver riscontrato che “l’appello presentato dall’Agenzia delle entrate contiene alcuni errori che avrebbero consentito di giungere a ben diversa soluzione” (ric., p. 4), come la pretesa mancata indicazione dei beni nella risposta al questionario, e comunque per non avere il giudice dell’appello tenuto conto che, in considerazione del reddito assicurato dai familiari, non sussistevano i presupposti legali per procedere all’accertamento sintetico del reddito. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente critica la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, oggetto di discussione tra le parti nel primo grado del giudizio” (ric., p. 6), per non avere il giudice dell’appello pronunciato sul difetto del requisito perché potesse procedersi all’accertamento sintetico, in quanto lo scostamento del reddito accertato rispetto al dichiarato, nella misura di almeno il 25%, avrebbe dovuto verificarsi per almeno due anni. 4. Appare preliminarmente opportuno rilevare che il giudizio di legittimità relativo al già richiamato accertamento tributario relativo all’anno 2007, N.R.G. 14519/14, è stato esaminato contestualmente al presente. 5. Tanto premesso, mediante i suoi tre motivi di ricorso il contribuente contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza, della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la Ctr non ha rilevato il difetto dei presupposti di legge perché potesse procedersi all’accertamento sintetico del reddito del Rancilio. Gli strumenti di impugnazione si presentano tra loro connessi, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza espositiva. 5.1. Nella sua motivazione, invero concisa, la Ctr osserva che “l’applicazione dei coefficienti ministeriali al possesso dei beni suddetti, determina un reddito più congruo ed adeguato alla reale capacità contributiva, rispetto al reddito del tutto insufficiente dichiarato dal contribuente per il periodo d’imposta … risulta rispettata la differenza … consistente nel fatto che il reddito complessivo accertato si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato dal contribuente … ritiene … questo collegio che il reddito determinato da parte dell’Ufficio con l’accertamento in questione sia del tutto legittimo sul piano del diritto tributario e nel merito della reale capacità contributiva del contribuente” (sent. Ctr, p. II s.). Sia pure esprimendosi con il massimo sforzo di sintesi, pertanto, il giudice dell’appello ha valutato che tutti i presupposti di legge perché potesse procedersi nelle forme dell’accertamento sintetico siano stati rispettati, anche in riferimento dello scostamento di oltre un quarto tra il reddito dichiarato e quello accertato. 5.2. Occorre quindi esaminare le censure proposte dal contribuente e deve innanzitutto rilevarsi che non è più ammissibile la contestazione di un vizio della motivazione perché la stessa risulterebbe “omessa, insufficiente o contraddittoria”, come si legge al terzo motivo di ricorso. Non solo, le critiche introdotte dal contribuente difettano di specificità. Infatti le contestazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] lamentano che la Ctr non avrebbe esaminato una pluralità di questioni che le erano state sottoposte, ma il ricorrente non ha cura di indicare quando, e mediante quali formule, simili censure siano state proposte e coltivate, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di esercitare il controllo che le compete circa la tempestività e congruità delle censure proposte dalle parti. Nella misura in cui possono ritenersi ammissibili, poi, le critiche mosse dal contribuente risultano infondate. 5.3. In primo luogo, in riferimento al secondo motivo di ricorso, il ricorrente non chiarisce in qual modo lo avrebbe danneggiato la affermata considerazione dell’Ente impositore secondo cui nella risposta al questionario egli non avrebbe indicato i beni immobili e mobili registrati posseduti. La questione è comunque inammissibile anche in relazione al profilo che il contribuente non ha cura di riportare il passo dello scritto contestato, neppure in sintesi. 5.4. Il contribuente lamenta quindi che, nell’effettuare il calcolo del suo reddito, l’Agenzia delle entrate ha commesso un errore, perché non ha tenuto conto dell’ulteriore reddito assicurato dai familiari, ove lo avesse fatto si sarebbe resa conto che il reddito accertato non eccedeva di oltre un quarto quello dichiarato, e pertanto l’effettuato accertamento sintetico dovrebbe ritenersi illegittimo. L’Agenzia delle entrate ha reagito alla critica proposta dal contribuente, osservando che nel quantificare il reddito del contribuente nelle forme dell’accertamento sintetico, nessuna norma prevede che debba prendersi in considerazione l’intera “famiglia fiscale” (controric., pp. 2, 4), costituita dal contribuente e dai suoi congiunti. 5.4.1. Invero, l’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, che regola la materia ed è stato invocato anche dal contribuente, detta: “L'ufficio … può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato … per due o più periodi di imposta”. 5.4.2. Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria ha innanzitutto quantificato il reddito conseguito nell’anno 2006 dal contribuente calcolandolo, in applicazione dei parametri dell’accertamento sintetico, nella misura Euro 60.939,23. Da questo importo l’Ente impositore ha sottratto il reddito assicurato dai componenti del nucleo familiare (Euro 20.078,00), ha poi sommato le spese sostenute per il canone di leasing dell’autovettura ed i contributi previdenziali (Euro 5.508,99), rilevando quindi che il reddito accertato, pari ad Euro 46.370,22, eccedeva il dichiarato, pari ad Euro 14.898,00, di oltre un quarto. Per quanto la procedura seguita dall’Amministrazione finanziaria appia macchinosa nelle modalità di conteggio, la stessa nondimeno risulta corretta nel risultato conseguito. 5.5. Il contribuente lamenta ancora il difetto dei presupposti perché potesse procedersi all’accertamento sintetico in quanto lo scostamento risulterebbe accertato, se del caso, per un solo anno, il 2006 oggetto di causa. Si è però già avuto modo di ricordare che l’Amministrazione finanziaria ha proposto analoghe contestazioni, e notificato altro avviso di accertamento, in relazione all’anno 2007, ed anche in quel periodo fiscale si è verificato lo scostamento di oltre un quarto tra l’accertato ed il dichiarato. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. Risulta anche dovuto il pagamento, da parte del contribuente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam
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