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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33372/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03A7JAT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03A7JAT) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18/06/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 18/11/2016 ad esito di giudizio abbreviato, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 648 cpv., cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente, con un unico motivo, lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza o erronea applicazione delle norme penali in relazione alla mancata derubricazione dei fatti contestati dall'art. 648 cpv., cod. pen. all'art. 712 cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, sicché la pretesa violazione di legge risulta volta a prefigurare una diversa ed alternativa ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità.

Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto configurata la fattispecie di ricettazione in luogo di quella di incauto acquisto invocata dalla difesa sulla scorta dell'atteggiamento psicologico dell'imputato, ricavato dalle concrete modalità del fatto e dall'assenza di alcuna logica e plausibile giustificazione in ordine alla disponibilità del bene di provenienza delittuosa (pag. 3 della pronuncia impugnata).

In tal senso, l'aver desunto la "consapevolezza" del prevenuto circa la provenienza furtiva del mezzo anche dalla mancata spiegazione circa il possesso dello stesso si attaglia al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643).

Peraltro, il motivo dedotto risulta riproduttivo di profili di censura già proposti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03A7JAT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03A7JAT) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18/06/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 18/11/2016 ad esito di giudizio abbreviato, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 648 cpv., cod. pen. Al riguardo, il ricorrente, con un unico motivo, lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza o erronea applicazione delle norme penali in relazione alla mancata derubricazione dei fatti contestati dall'art. 648 cpv., cod. pen. all'art. 712 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, sicché la pretesa violazione di legge risulta volta a prefigurare una diversa ed alternativa ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto configurata la fattispecie di ricettazione in luogo di quella di incauto acquisto invocata dalla difesa sulla scorta dell'atteggiamento psicologico dell'imputato, ricavato dalle concrete modalità del fatto e dall'assenza di alcuna logica e plausibile giustificazione in ordine alla disponibilità del bene di provenienza delittuosa (pag. 3 della pronuncia impugnata). In tal senso, l'aver desunto la "consapevolezza" del prevenuto circa la provenienza furtiva del mezzo anche dalla mancata spiegazione circa il possesso dello stesso si attaglia al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). Peraltro, il motivo dedotto risulta riproduttivo di profili di censura già proposti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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