Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 25775/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 38180-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38180/2019 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1062/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/06/2019 R.G.N 1315/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Bari , in accoglimento del gravame dell’Inps, ha rigettato la domanda d ella odierna parte ricorrente volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2009e 2010 , in relazione ai redditi prodotti per l’attività professionale di avvocato, per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale di riferimento ; per l’effetto, ha dichiarato dovuta la somma di cui all’avviso di addebito INPS opposto;

2. per quanto qui più di interesse, la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, ha affermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] presso l'INPS, da parte degli Avvocati che , come l’appellato, non erano iscritti alla Cassa ma risultavano percettori di redditi derivanti dallo svolgimento non occasionale dell’attività professionale;

4. ha, poi, escluso la prescrizione del credito.

A tale riguardo, ha richiamato i D.P.C.M. che si sono susseguiti nel tempo e che aveva no d ifferito il termine per il versamento del saldo dei contributi: nello specifico, il dies a quoandava fissato al 6.7.2010, per i contributi del 2009, e al 6.7.2011, per i contributi del 2010; la richiesta di pagamento dei contributi pervenuta al profession ista , rispettivamente l’11 giugno 2015 e il 1° luglio 201 6 era, dunque, idonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione;

5. i differimenti attuati dai decreti si applicavano indistintamente a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali erano stati elaborati studi di settore, indipendentemente dal regime fiscale al quale, in concreto, avevano aderito i professionisti;

6. in ordine alle sanzioni civili, connesse all’accertato inadempimento, la Corte di merito ha ritenuto correttamente applicato il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva;

7. avverso tale pronuncia, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di censura,successivamente illustrati con memoria;

8. l'I.N.P.S. ha depositato procura speciale, rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso.

Èrimasta intimata l’Agenzia delle Entrate;

9. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

10. con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995, dell’art.18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. nella legge nr. 111 del 2011;

11. in sintesi, parte ricorrente contesta l’interpretazione della normativa di riferimento; assume l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte dei professionisti iscritti ad Albi;

12. il motivo è infondato;

13. è sufficiente richiamare il principio di diritto secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […] non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione-l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass.nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v.

Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019);

14. l’orientamento indicato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011, come di seguito si dirà, in sede di scrutinio dei successivi motivi;

15. con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995 e dell’art. 44, comma 2, D.L. nr. 269 del 2003 nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

16. la sentenza impugnata è censurata per l’erronea quantificazione delle pretese contributive: in particolare, per il mancato rispetto della fascia di esenzione di Euro 5.000,00.

Secondo la parte ricorrente, il suddetto limite reddituale costituirebbe una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi andrebbero calcolati esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo;

17. il motivo è infondato;

18. è pacifico che il ricorrente abbia percepito, negli anni in contestazione,rispettivamente, Euro 5.026,00, nel 2009, edEuro 5.148,00, nel 2010;

19. questa Corte ha affermato che « l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione […]» (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive conformi).

A chiarimento dell’espresso principio, si è precisato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (v.

Cass. nr. 29272 del 2022, punto

17. Successivamente, in motiv., anche Cass. nr. 9586 del 2023);

20. la tesi del ricorrente secondo cui i contributi sarebbero dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente l’importo di Euro 5.000,00 non ha fondamento.

La base su cui calcolare i contributi è, piuttosto,costituita dall’ammontare complessivo del reddito p ercepito .

I l superamento della «soglia» vale a radicare l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata (nel senso cioè che diventa superfluo l’accertamento delle modalità di svolgimento dell’attività professionale) ma non vale a definire l’imponibile contributivo che resta parametrato all’intero reddito prodotto;

21. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8,lett. b) della legge nr. 388 del 2000 nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

È dedotta l’illegittimità del regime sanzionatorio applicato, in difetto di una condotta intenzionalmente volta a non versare i contributi;

22. il motivo va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi;

23. questa Corte, quanto alle sanzioni civili per la violazione degli obblighi contributivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] INPS, ha ritenuto che «lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva» (Cass. nr. 17970 del 2022);

24. tuttavia, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 cit., intervenuta nelle more del presente giudizio, che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale delD.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. inL. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense […] siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», nella fattispecie concreta, le sanzioni non sono dovute, in quanto riferite agli anni 2009 e 2010;

25. come osservato da Cass. nr. 17970 cit. (v. in motivazione, punto 40) «la sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti»;

26. ne consegue che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civili può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, trattandosi di periodi temporali antecedenti alla norma di interpretazione autentica dichiarata incostituzionale, con la declaratoria che «nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata[…]»; (v.

Cass. 17970 cit., punto 41) per gli anni 2009 e 2010;

27. con il quarto motivo- ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., dell’art. 9 della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 55 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, dell’art. 62 bisD.L. nr. 331 del 1993, dell’art. 18, comma 4, D.Lgs. nr. 241 del 1997, dell’art. 3, comma 3, della legge nr. 212 del 2000, dell’art. 1 D.P.C.M. del 10 giugno 2010, dell’art. 1 D.P.C.M. del 12 maggio 2011;

28. parte ricorrente assume la prescrizione del credito contributivo, dovendo il dies a quo fissarsi , rispettivamente, al 16 giugno 20 10 e al 16 giugno 2011 .

Censura lasentenza della Corte di appello che ha ancorato la decorrenza della prescrizione alla diversa data indicata dai D.P.C.M. di cui in rubrica.

Esclude, in ogni caso , l’applicabilità dei decreti nella fattispecie concreta, per avere il ricorrente aderito al regime cd. dei «minimi»;

29. le censure sono infondate, avendo la Corte di appello applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], «assume rilievo anche il differimento […] previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009» (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi);

30. l’a rt. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione;

31. il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati);

32. la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo.

Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v.

Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto colo ro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi).

Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alregime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto

4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11);

33. nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello,vengono in rilievo il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 e il D.P.C.M del 12 maggio 2011.

Entrambi hanno disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi originariamente stabilit o , senza maggiorazione, rispettivamente al 6 luglio 2010 e al 6 luglio 2011.

Gli atti di messa in mora dell’Istituto , intervenuti nel quinquennio, hanno, dunque, interrotto il termine di prescrizione;

34. con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

L’omissione è riferita alla questione dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo esattoriale per essere il credito già opposto giudizialmentenel merito;

35. l ’ ultimo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità.

A prescindere dalle modalità di deduzione del vizio, poiché la questione su cui, in ipotesi,il Giudice di appello nonavrebbe pronunciato non costituisce unfatto principale o secondario, le censure sono genericamente prospettate,senza i riferimenti necessari a verificare la fondatezza della dedotta violazione processuale(ex plurimis , Cass. nr. 31671 del 2018);

36. in conclusione, va accolto, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso , rigettati il primo, il secondo e il quarto motivoe dichiarato inammissibile il quinto.

La sentenza impugnata va cassatae, decidendo nel merito, poiché non sono necessari accertamenti di fatto, va dichiarato che il ricorrente non è tenuto a versare le sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla G estione Separata per gli anni 2009 e 2010;

37. in considerazione del fatto che l'accoglimento, nei sensi di cui sopra, del terzo motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18 cit., ricorrono idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo;

38. avuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo.

PQM La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo, il secondo e il quarto motivo e dichiarato inammissibile il quinto .

C assa la sentenza impugnata , in relazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38180-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38180/2019 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1062/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/06/2019 R.G.N 1315/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Bari , in accoglimento del gravame dell’Inps, ha rigettato la domanda d ella odierna parte ricorrente volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2009e 2010 , in relazione ai redditi prodotti per l’attività professionale di avvocato, per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale di riferimento ; per l’effetto, ha dichiarato dovuta la somma di cui all’avviso di addebito INPS opposto; 2. per quanto qui più di interesse, la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, ha affermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] presso l'INPS, da parte degli Avvocati che , come l’appellato, non erano iscritti alla Cassa ma risultavano percettori di redditi derivanti dallo svolgimento non occasionale dell’attività professionale; 4. ha, poi, escluso la prescrizione del credito. A tale riguardo, ha richiamato i D.P.C.M. che si sono susseguiti nel tempo e che aveva no d ifferito il termine per il versamento del saldo dei contributi: nello specifico, il dies a quoandava fissato al 6.7.2010, per i contributi del 2009, e al 6.7.2011, per i contributi del 2010; la richiesta di pagamento dei contributi pervenuta al profession ista , rispettivamente l’11 giugno 2015 e il 1° luglio 201 6 era, dunque, idonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione; 5. i differimenti attuati dai decreti si applicavano indistintamente a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali erano stati elaborati studi di settore, indipendentemente dal regime fiscale al quale, in concreto, avevano aderito i professionisti; 6. in ordine alle sanzioni civili, connesse all’accertato inadempimento, la Corte di merito ha ritenuto correttamente applicato il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva; 7. avverso tale pronuncia, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di censura,successivamente illustrati con memoria; 8. l'I.N.P.S. ha depositato procura speciale, rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso. Èrimasta intimata l’Agenzia delle Entrate; 9. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 10. con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995, dell’art.18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. nella legge nr. 111 del 2011; 11. in sintesi, parte ricorrente contesta l’interpretazione della normativa di riferimento; assume l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte dei professionisti iscritti ad Albi; 12. il motivo è infondato; 13. è sufficiente richiamare il principio di diritto secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […] non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione-l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass.nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v. Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019); 14. l’orientamento indicato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011, come di seguito si dirà, in sede di scrutinio dei successivi motivi; 15. con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995 e dell’art. 44, comma 2, D.L. nr. 269 del 2003 nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 16. la sentenza impugnata è censurata per l’erronea quantificazione delle pretese contributive: in particolare, per il mancato rispetto della fascia di esenzione di Euro 5.000,00. Secondo la parte ricorrente, il suddetto limite reddituale costituirebbe una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi andrebbero calcolati esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo; 17. il motivo è infondato; 18. è pacifico che il ricorrente abbia percepito, negli anni in contestazione,rispettivamente, Euro 5.026,00, nel 2009, edEuro 5.148,00, nel 2010; 19. questa Corte ha affermato che « l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione […]» (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive conformi). A chiarimento dell’espresso principio, si è precisato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (v. Cass. nr. 29272 del 2022, punto 17. Successivamente, in motiv., anche Cass. nr. 9586 del 2023); 20. la tesi del ricorrente secondo cui i contributi sarebbero dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente l’importo di Euro 5.000,00 non ha fondamento. La base su cui calcolare i contributi è, piuttosto,costituita dall’ammontare complessivo del reddito p ercepito . I l superamento della «soglia» vale a radicare l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata (nel senso cioè che diventa superfluo l’accertamento delle modalità di svolgimento dell’attività professionale) ma non vale a definire l’imponibile contributivo che resta parametrato all’intero reddito prodotto; 21. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8,lett. b) della legge nr. 388 del 2000 nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. È dedotta l’illegittimità del regime sanzionatorio applicato, in difetto di una condotta intenzionalmente volta a non versare i contributi; 22. il motivo va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi; 23. questa Corte, quanto alle sanzioni civili per la violazione degli obblighi contributivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] INPS, ha ritenuto che «lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva» (Cass. nr. 17970 del 2022); 24. tuttavia, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 cit., intervenuta nelle more del presente giudizio, che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale delD.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. inL. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense […] siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», nella fattispecie concreta, le sanzioni non sono dovute, in quanto riferite agli anni 2009 e 2010; 25. come osservato da Cass. nr. 17970 cit. (v. in motivazione, punto 40) «la sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti»; 26. ne consegue che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civili può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, trattandosi di periodi temporali antecedenti alla norma di interpretazione autentica dichiarata incostituzionale, con la declaratoria che «nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata[…]»; (v. Cass. 17970 cit., punto 41) per gli anni 2009 e 2010; 27. con il quarto motivo- ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., dell’art. 9 della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 55 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, dell’art. 62 bisD.L. nr. 331 del 1993, dell’art. 18, comma 4, D.Lgs. nr. 241 del 1997, dell’art. 3, comma 3, della legge nr. 212 del 2000, dell’art. 1 D.P.C.M. del 10 giugno 2010, dell’art. 1 D.P.C.M. del 12 maggio 2011; 28. parte ricorrente assume la prescrizione del credito contributivo, dovendo il dies a quo fissarsi , rispettivamente, al 16 giugno 20 10 e al 16 giugno 2011 . Censura lasentenza della Corte di appello che ha ancorato la decorrenza della prescrizione alla diversa data indicata dai D.P.C.M. di cui in rubrica. Esclude, in ogni caso , l’applicabilità dei decreti nella fattispecie concreta, per avere il ricorrente aderito al regime cd. dei «minimi»; 29. le censure sono infondate, avendo la Corte di appello applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], «assume rilievo anche il differimento […] previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009» (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); 30. l’a rt. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; 31. il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); 32. la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto colo ro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alregime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11); 33. nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello,vengono in rilievo il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 e il D.P.C.M del 12 maggio 2011. Entrambi hanno disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi originariamente stabilit o , senza maggiorazione, rispettivamente al 6 luglio 2010 e al 6 luglio 2011. Gli atti di messa in mora dell’Istituto , intervenuti nel quinquennio, hanno, dunque, interrotto il termine di prescrizione; 34. con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è riferita alla questione dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo esattoriale per essere il credito già opposto giudizialmentenel merito; 35. l ’ ultimo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità. A prescindere dalle modalità di deduzione del vizio, poiché la questione su cui, in ipotesi,il Giudice di appello nonavrebbe pronunciato non costituisce unfatto principale o secondario, le censure sono genericamente prospettate,senza i riferimenti necessari a verificare la fondatezza della dedotta violazione processuale(ex plurimis , Cass. nr. 31671 del 2018); 36. in conclusione, va accolto, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso , rigettati il primo, il secondo e il quarto motivoe dichiarato inammissibile il quinto. La sentenza impugnata va cassatae, decidendo nel merito, poiché non sono necessari accertamenti di fatto, va dichiarato che il ricorrente non è tenuto a versare le sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla G estione Separata per gli anni 2009 e 2010; 37. in considerazione del fatto che l'accoglimento, nei sensi di cui sopra, del terzo motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18 cit., ricorrono idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo; 38. avuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo. PQM La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo, il secondo e il quarto motivo e dichiarato inammissibile il quinto . C assa la sentenza impugnata , in relazione
Sentenza Cassazione n. 25775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris