CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17028/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, limitatamente alla durata della prestazione ex art.165 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenzedi condanna: a) sentenza emessa dalla Corte d’appello di Trento, in data 18 settembre 2024,irrevocabile il 15 aprile 2025 che ha applicato la pena di mesi cinque di reclusione ed euro90 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena; b) sentenzaemessa dalla Corte d’appello di Torino, in data 13 gennaio 2025, irrevocabile il 1 luglio 2025,che ha applicato la pena di mesi sette di reclusione ed euro 800 di multa, con la concessionedella sospensione condizionale della pena, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblicautilità, per la durata di mesi cinque, rideterminando la pena complessiva in mesi nove egiorni quindici di reclusione ed euro 845 di multa, concedendo il beneficio della sospensionecondizionale della pena subordinato alla prestazione di attività non retribuita a favore dellacollettività per la durata di mesi sei.2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, peril tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] isabella Coppola, deducendo, con un unicomotivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il decidente emendato inpejus la sentenza sub b), che aveva fissato la durata del lavoro di pubblica utilità in mesicinque anziché sei, con conseguente indebita lesione della cosa giudicata e del principio deldivieto di reformatio in pejus. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. La ricorrente, con riferimento alla rideterminazione della pena per il riconoscimentodella continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sopra indicate, lamenta l’illegittimitàdell’aumento di un mese operato dal Giudice dell’esecuzione in relazione alla durata dellaprestazione lavorativa non retribuita quale adempimento al quale, nella sentenza sub b), ilGiudice della cognizione aveva subordinato il beneficio della la sospensione della pena, aisensi dell’art. 165, primo comma, cod. pen.3. Deve in premessa evidenziarsi che, ai sensi della richiamata disposizione, lasospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento di obblighi dalcontenuto diverso, quali quello delle restituzioni, del pagamento della somma liquidata atitolo di risarcimento della provvisionale, della pubblicazione della sentenza o ancora dellaeliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; inoltre, con la legge n. 145del 2004 è stata aggiunta la possibilità, se non vi è opposizione del condannato, e salvo chela legge disponga altrimenti, di prestare attività non retribuita in favore della collettività per untempo determinato che, comunque, non può essere superiore alla durata della penasospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Con la medesima leggesi è altresì previsto, in chiave di contemperamento del beneficio, che la subordinazione aduno di tali adempimenti è obbligatoria quando la sospensione venga concessa a chi ne hagià usufruito.Nella non recente sentenza Sez. 1, n. 32649 del 16/06/2009, Lattore, Rv. 244845 – 01 -la Corte di cassazione, evidenziò che «[n]ell'ambito del sistema penale vigente il lavoro dipubblica utilità, che trova le sue radici nella previsione del quinto comma dell'art. 19 delcodice Zanardelli, è pena principale nel sistema del giudice di pace; è pena sostitutiva dellareclusione per l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; è sanzione nella quale può essere convertitala pena pecuniaria nel caso di condannato insolvente grazie alle regole degli artt. 101 e 102legge n. 689 del 1981, dopo che C. cost n. 131 del 1979 aveva dichiarato illegittimo ilprevigente art. 136 c.p.; è “sanzione amministrativa accessoria” alla condanna allareclusione per un delitto colposo commesso in violazione delle norme del codice della stradasecondo l'art. 224-bis lgs. n. 286 del 1998, inserito dalla legge n. 102 del 2006. Èsemplicemente individuata come una "prestazione" cui può essere subordinata lasospensione condizionale della pena nel caso in esame, dell'art. 165 c..».In particolare, in tale arresto si rilevò, sul presupposto che la prestazione dell’attivitàlavorativa non retribuita in favore della collettività «costruita dal legislatore alla stregua di unasorta di precondizione al cui soddisfacimento è subordinata la operatività della sospensionecondizionale della pena […] che in tutti gli altri casi essa può essere disposta solo a richiestadel condannato e che la norma in esame richiede quantomeno la non opposizione delcondannato: presupposto minimo di non illegittimità, giacché in nessun modo l'imposizioneimperiosa di una prestazione lavorativa gratuita sarebbe compatibile coi precetticostituzionali (artt. 36 e 27 Cost.). D'altra parte, se il lavoro remunerato e garantito deidetenuti, «lungi dal caratterizzarsi come fattore di aggravata afflizione, si pone come uno deimezzi di recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario» (C. 6cost. n. 341 del 2006 e n. 158 del 2001), il lavoro non retribuito in favore della collettività, purmantenendo quanto a significato obiettivo della prestazione la vocazione di mezzo al fine delrecupero sociale della persona, manifesta quantomeno sotto l'aspetto della assenza diremunerazione, natura sicuramente afflittiva».Nella sentenza si affermò più specificamente che l’attività non retribuita a favore dellacollettività prevista dall'art. 165 cod. pen. non è una sanzione penale vera e propria, ma ilfatto che sia modellata sui medesimi parametri «qualitativi e quantitativi» delle pene,principali e sostitutive che con diversa etichetta hanno i medesimi contenuti, ne rivela senzadubbio la sostanza afflittiva.Le argomentazioni della pronuncia sono poi state condensate nel principio di dirittosecondo cui la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può esseresubordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale dellapena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nelcaso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione, occorre tenerconto nella determinazione della pena da scontare delle prestazioni adempiute e dellerestrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento inprova al servizio sociale o la liberazione condizionale. (Sez. 1, n. 32649 del 16/06/2009,Lattore, Rv. 244845 - 01). A tale principio è stata data continuità poi da Sez. 1, n. 7195 del19/01/2021, Porcu, Rv. 280556 - 01).4. L’esclusione della natura di sanzione penale della prestazione di attività non retribuitaa favore della collettività quale condizione cui la sospensione condizionale della pena puòessere subordinata se l’interessato non si oppone, non esclude ovviamente che la stessa siaparte del trattamento sanzionatorio complessivamente inflitto con la sentenza di condanna.Sul punto giova infatti ricordare che, con riferimento all’estensione del contenutodell’accordo oggetto della sentenza adottata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Sez. U, n.23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 – 01, ha affermato che nel procedimentospeciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una penadetentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agliobblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio,indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza dipattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suoriconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione dellapena, questa deve essere integralmente rigettata». Tanto premesso, deve, dunque, rilevarsi che la prestazione lavorativa non retribuitaalla quale può o deve essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale dellapena non costituisce una componente della pena, ma è condizione dell’operatività delbeneficio eventualmente concesso, ai sensi dell’art. 164 cod. pen., con la sentenza dicondanna, con la conseguenza che la durata della prestazione non rientra nel computo delladeterminazione della misura della pena in sede di continuazione, attenendo esclusivamenteal trattamento sanzionatorio, in senso ampio, stabilito dalla sentenza che lo ha concesso.Se, dunque, la “prestazione” cui può essere subordinata la sospensione condizionaledella pena, in considerazione della carica afflittiva da cui è connotata, fa parte deltrattamento sanzionatorio che il giudice deve determinare se concede il beneficio, e il cuiadempimento rileva ai fini della dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 167cod. pen., ciò nondimeno detta prestazione, che non ha natura di pena, non ricade nelladisciplina di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen.Deve, dunque, concludersi che il giudice dell’esecuzione ha errato lì dove, dopo avereindividuato il fatto più grave in quello giudicato dalla sentenza sub b) e dopo aver aumentatola pena di mesi due, giorni quindici di reclusione ed euro 45 di multa per la continuazione inrelazione al reato oggetto della sentenza sub a), ha concesso la sospensione condizionaledella pena subordinando il beneficio al compimento della prestazione di attività non retribuitaa favore della collettività per la durata di mesi sei.Alla luce dei principi sopra enunciati, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, invece,mantenere inalterata la durata della prestazione lavorativa indicata dalla sentenza (nel casodi specie, concernente la violazione più grave) che ha concesso la sospensione condizionaledella pena, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, per la durata di mesicinque.5. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata relativamente all’aumento di un mese della durata del lavoro di pubblica utilità,cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena, aumento che va, pertanto,eliminato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento di un mese delladurata del lavoro di pubblica utilita', cui e' stata subordinata la sospensione condizionaledella pena, aumento che elimina.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]