CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 45201/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto in via principale il rinvio in attesa del deposito delle motivazioni delle SS.UU. ed in subordine il rigetto del ricorso. letta la memoria depositata dalla difesa che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 13 maggio 2021, il tribunale della libertà di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al G.I.P. di Caltanissetta e da questi respinta con provvedimento datato 29-3-2021. Riteneva il tribunale che l'inammissibilità andava dichiarata per violazione della disposizione contenuta nell'art. 299 comma 3 cod.proc.pen. che prevede la notifica alla persona offesa dell'istanza di sostituzione della misura cautelare applicata, nel caso di specie mancante. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato avv.to Panepinto deducendo con distinti motivi, ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione e falsa applicazione dell'articolo 299 commi 2 bis e 3 codice procedura penale ed errata declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca della misura cautelare; al proposito il ricorso sosteneva l'insussistenza dell'obbligo di notifica alla persona offesa in relazione alla fattispecie di reato (rapina), oggetto del presente procedimento trattandosi di ipotesi che doveva fare ritenere assente qualsiasi relazione personale con la vittima del reato tale da imporre l'obbligo di preventiva notifica dell'istanza ai sensi della citata norma; - insussistenza dell'obbligo di notifica alla persona offesa dell'istanza di revoca di misura cautelare in assenza di nomina del difensore di fiducia ed elezione di domicilio da parte della stessa p.o.. 1.3 Fissata l'udienza per la trattazione, il procedimento veniva rinviato al 5 novembre in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul tema oggetto del ricorso. Con parere ritualmente depositato il P.G. chiedeva in via principale attendersi il deposito della motivazione della recente pronuncia delle Sezioni Unite ed in subordine il rigetto della impugnazione. A tale parere replicava la difesa rilevando che l'informazione provvisoria della decisione del supremo consesso non faceva residuare dubbi sulla fondatezza del motivo di doglianza posto che, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti per ritenere che le istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere dovessero essere notificate alla persona offesa per permetterne l'eventuale partecipazione al procedimento. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero quanto al primo motivo deve essere ricordato che secondo il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U. 30 settembre 2021 ric.Gallo) "nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio". Ne deriva affermare che condizione imprescindibile per ritenere sussistente l'obbligo di notifica dell'istanza di revoca o sostituzione della misura da parte dell'imputato di procedimenti per reati commessi con violenza alla persona è che la persona offesa abbia nominato un difensore ovvero abbia eletto domicilio. In assenza, infatti, della nomina di difensore o della elezione di domicilio per le notificazioni, la persona offesa avendo chiaramente manifestato disinteresse al coinvolgimento nel processo penale a carico dell'imputato non deve essere notiziata delle istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare. L'adesione al siffatto orientamento comporta affermare l'accoglimento del ricorso posto che il tribunale del riesame di Caltanissetta, aderendo alla tesi ormai superata dalle Sezioni Unite, non è entrato nel merito dell'appello rilevando preliminarmente una causa di inammissibilità del gravame cautelare; e poiché nessuna delle predette circostanze appare essersi verificata nel caso in esame, non avendo la persona offesa nominato legale o eletto domicilio, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del riesame personale per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di \"\, Caltanissetta in funzione di giudice dell'appello cautelare per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ctl T D elaxi V e , IL P SIDENTE