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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22134/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 48497/2019 la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame, l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il medesimo Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del 15.7.2015 del Tribunale di Crotone confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro del 25.11.2015 (definitiva il 29.9.2016), ritenendo superati i limiti di cui all'art. 163 c.p., in dipendenza di altra condanna del G.u.p. del Tribunale di Crotone del 20.7.2013 nei confronti dell'imputato, ostativa alla concessione del beneficio.

1.1. Rilevava la sentenza di annullamento: -che nel provvedimento impugnato, la sentenza del 20 luglio 2013 a carico del Gaetano era stata erroneamente indicata come successiva rispetto alla sentenza del 15 luglio 2015, laddove la stessa era divenuta definitiva alla data del 10 luglio 2014; -che, tuttavia, nel caso in cui il giudice della cognizione abbia concesso erroneamente una seconda volta il beneficio, superando in tal modo i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., il giudice dell'esecuzione dovrebbe accertare, in primo luogo, se al giudice della cognizione risultasse per tabulas, all'atto della concessione del beneficio, il precedente penale ostativo; -che, nel caso in esame, non erano stati esercitati da parte del giudice dell'esecuzione, i poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 6, c.p.p. volti ad acquisire, in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio, al fine di accertare se al giudice di cognizione risultasse dagli atti, al momento della concessione del beneficio stesso, il precedente penale ostativo, alla luce dei limiti di cui all'art. 163 c.p., fascicolo che dunque andava acquisito per l'incombente in questione.

2. All'esito del nuovo giudizio, il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 20.10.2020, confermava la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo acquisito il fascicolo processuale del dibattimento di primo grado, rilevando che il giudice di cognizione, nel concedere il beneficio in questione, aveva avuto a propria disposizione un certificato del casellario giudiziale privo del riferimento al precedente penale in tal senso ostativo.

3. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Gregorio, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 168 comma 1 n. 2 c.p. ed il vizio di motivazione, per avere il Tribunale disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dei necessari presupposti, posto che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica l'intervenuta irrevocabilità di una sentenza di condanna, per un delitto in precedenza commesso, posteriormente - e non anteriormente come nella fattispecie- al passaggio in giudicato della pronuncia che ha concesso il beneficio.

3. li Procuratore Generale in sede, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato ed avendo rimesso in discussione questioni già decise dalla sentenza di annullamento.

1. Con tale sentenza era stata rilevata, come accennato, la necessità da parte del giudice dell'esecuzione di accertare, in primo luogo, se al giudice della cognizione del procedimento definito con sentenza del 15.7.2015 risultasse per tabulas, all'atto della concessione del beneficio, il precedente penale ostativo (ossia la condanna del 20.7.2013 alla pena di anni quattro di reclusione), non potendo in caso positivo procedere alla revoca del beneficio.

Al fine di verificare tale dato preliminare, la sentenza di annullamento riteneva necéssario che il giudice dell'esecuzione esercitasse, anche d'ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., acquisendo in originale, o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio.

In altre parole, la sentenza di annullamento ha ritenuto erronea la concessione del beneficio ad opera del giudice della cognizione per via di una errata indicazione della sentenza del luglio 2013, come successiva a quella del luglio 2015, ma ha disposto il rinvio al solo fine di valutare se detto errore fosse o meno conoscibile dal giudice della cognizione.

Ciò alla luce del principio affermato dalle S.U. n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena disposto in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. peri. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, poiché in tal caso è illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio (Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Rv. 279906).

2. Il giudice dell'esecuzione, come chiaramente evidenziato nel provvedimento impugnato, ha acquisito il fascicolo del dibattimento di primo grado, ha accertato che il precedente ostativo non fosse conoscibile dal Giudice della cognizione nel 2015 - disponendo quest'ultimo solo di un certificato del casellario del 2011- concludendo per la sussistenza di un legittimo caso di revocabilità della sospensione, avendo il condannato commesso un delitto nel quinquiennio con pena che esorbita dai limiti di cui all'art. 163 c.p..

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 48497/2019 la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame, l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il medesimo Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del 15.7.2015 del Tribunale di Crotone confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro del 25.11.2015 (definitiva il 29.9.2016), ritenendo superati i limiti di cui all'art. 163 c.p., in dipendenza di altra condanna del G.u.p. del Tribunale di Crotone del 20.7.2013 nei confronti dell'imputato, ostativa alla concessione del beneficio. 1.1. Rilevava la sentenza di annullamento: -che nel provvedimento impugnato, la sentenza del 20 luglio 2013 a carico del Gaetano era stata erroneamente indicata come successiva rispetto alla sentenza del 15 luglio 2015, laddove la stessa era divenuta definitiva alla data del 10 luglio 2014; -che, tuttavia, nel caso in cui il giudice della cognizione abbia concesso erroneamente una seconda volta il beneficio, superando in tal modo i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., il giudice dell'esecuzione dovrebbe accertare, in primo luogo, se al giudice della cognizione risultasse per tabulas, all'atto della concessione del beneficio, il precedente penale ostativo; -che, nel caso in esame, non erano stati esercitati da parte del giudice dell'esecuzione, i poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 6, c.p.p. volti ad acquisire, in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio, al fine di accertare se al giudice di cognizione risultasse dagli atti, al momento della concessione del beneficio stesso, il precedente penale ostativo, alla luce dei limiti di cui all'art. 163 c.p., fascicolo che dunque andava acquisito per l'incombente in questione. 2. All'esito del nuovo giudizio, il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 20.10.2020, confermava la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo acquisito il fascicolo processuale del dibattimento di primo grado, rilevando che il giudice di cognizione, nel concedere il beneficio in questione, aveva avuto a propria disposizione un certificato del casellario giudiziale privo del riferimento al precedente penale in tal senso ostativo. 3. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Gregorio, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 168 comma 1 n. 2 c.p. ed il vizio di motivazione, per avere il Tribunale disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dei necessari presupposti, posto che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica l'intervenuta irrevocabilità di una sentenza di condanna, per un delitto in precedenza commesso, posteriormente - e non anteriormente come nella fattispecie- al passaggio in giudicato della pronuncia che ha concesso il beneficio. 3. li Procuratore Generale in sede, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato ed avendo rimesso in discussione questioni già decise dalla sentenza di annullamento. 1. Con tale sentenza era stata rilevata, come accennato, la necessità da parte del giudice dell'esecuzione di accertare, in primo luogo, se al giudice della cognizione del procedimento definito con sentenza del 15.7.2015 risultasse per tabulas, all'atto della concessione del beneficio, il precedente penale ostativo (ossia la condanna del 20.7.2013 alla pena di anni quattro di reclusione), non potendo in caso positivo procedere alla revoca del beneficio. Al fine di verificare tale dato preliminare, la sentenza di annullamento riteneva necéssario che il giudice dell'esecuzione esercitasse, anche d'ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., acquisendo in originale, o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio. In altre parole, la sentenza di annullamento ha ritenuto erronea la concessione del beneficio ad opera del giudice della cognizione per via di una errata indicazione della sentenza del luglio 2013, come successiva a quella del luglio 2015, ma ha disposto il rinvio al solo fine di valutare se detto errore fosse o meno conoscibile dal giudice della cognizione. Ciò alla luce del principio affermato dalle S.U. n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena disposto in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. peri. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, poiché in tal caso è illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio (Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Rv. 279906). 2. Il giudice dell'esecuzione, come chiaramente evidenziato nel provvedimento impugnato, ha acquisito il fascicolo del dibattimento di primo grado, ha accertato che il precedente ostativo non fosse conoscibile dal Giudice della cognizione nel 2015 - disponendo quest'ultimo solo di un certificato del casellario del 2011- concludendo per la sussistenza di un legittimo caso di revocabilità della sospensione, avendo il condannato commesso un delitto nel quinquiennio con pena che esorbita dai limiti di cui all'art. 163 c.p.. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZI
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