CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 1986
Cassazione n. 22635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o in TUNISIA il 23/01/1986 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con provvedimento del 15 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione emesso ex art. 16 comma 5 d.lgs. 286/98 dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. L'atto di opposizione, infatti, anziché venire trasmesso a mezzo di posta elettronica all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, ex art. 87 bis d.lgs. 150/2022, è stato trasmesso al Tribunale di sorveglianza che, visto l'art. 87 bis comma 7 lett. c) d.lgs. 150/2022, lo ha dichiarato inammissibile. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 87 bis d.lgs. 150/2022. L'atto proposto, invero, è un'opposizione e non un'impugnazione, pertanto è illegittima l'estensione delle norme perviste per la spedizione vegli atti di gravame alle opposizioni. 2.1 Con il secondo motivo lamenta violazione delNìmedesima norma sotto il profilo della violazione del diritto di difesa e del contraddiitorio. 13. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'art. 16 comma 6 d.lgs. 286/98 stabilisce che in tema di esecuzione dell'espulsione disposta quale sanzione sostituiva o alternativa alla detenzione, decide il magistrato di sorveglianza con decreto motivato che viene comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al difensore che possono proporre opposizione entro dieci giorni al Tribunale di sorveglianza, che decide entro venti giorni. La disposizione che si assume violata dal ricorrente è l'art. 87 bis d.lgs. 286/98 che individua, fra l'altro, l'autorità giudiziaria presso cui deve essere depositato in via informatica l'atto di impugnazione; il comma 6 d.lgs. 150/2022 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale. Il punto è se sia assimilabile tout court l'opposizione di cui all'ad 16 cit. alle impugnazioni e se, dunque, sia alla stessa applicabile l'art. 87 bis commi 4 e 7 d.lgs. 150/2022, ovvero se il mancato richiamo a questo particolare tipo di opposizione da parte del legislatore del 2022 sia significativo di una volontaria esclusione, o se sia una mera dimenticanza e se dunque l'indicazione delle opposizioni a decreto penale e a quelle di cui alla L. 354/75 sia meramente esemplificativa, valendo come espressione di chiusura «atti di impugnazione comunque denominati». In via generale si deve notare che l'inosservanza delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione mediante deposito telematico (artt. 111-bis, 582, 591 c.p.p.; 87-bis d. Igs. n. 150 del 2022) comporta l'inammissibilità dell'atto, senza possibilità di interpretazioni adeguatrici dirette a valorizzare la capacità di un deposito non telematico di raggiungere lo scopo a cui l'atto è diretto. Non vi è spazio per interpretazioni adeguatrici o costituzionalmente orientate, avendo la Corte costituzionale chiarito costantemente che "l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere 2 Toil passo al sindacato di legittimità costituzionale" (sentenza C. Cost. n. 232 del 2013; in senso conforme, sentenze n. 253 del 2020, n. 174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016). Per la assimilabilità della opposizione alle impugnazioni e dunque per la correttezza del provvedimento impugnato militano ragioni sistematiche e letterali. Innanzitutto, deve darsi rilievo al dettato del comma 6 dell'art. 87 bis cit. che estende l'applicazione dei precedenti commi 3, 4 e 5 anche alle opposizioni di cui all'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., e ciò in ragione del fatto che l'opposizione ex art. 16 d.lgs. 286/98 è costruita sul modello generale disegnato dall'art. 667, comma 4, ed introduce una fase nel contraddittorio delle parti non effettuato in sede di emanazione del provvedimento opposto. Inoltre, secondo un precedente di questa sezione, l'opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l'osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell'impugnazione. (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, Hajassine, Rv. 280987 - 01) In motivazione questa Corte ha affermato che il giudice di rinvio si atterrà, quanto all'ammissibilità dell'opposizione, al consolidato principio di diritto (Sez. 1, n. 41753 del 16/09/2013, Lassa, Rv. 256982-01; Sez. 1, n. 38699 del 28/09/2007, Sanif, Rv. 238047-01; Sez. 1, n. 6029 del 02/11/1999 dep. 2000, Ceanza, Rv. 215328-01; Sez. 1, n. 5433 del 20/03/1992, Contrino, Rv. 190310(DI; Sez. 1, n. 4902 del 17/12/1991, dep. 1992, Caccamo, Rv. 188904-01), secondo cui tale rimedio è assoggettato, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, T.U. imm., alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in forza delle quali i motivi possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine per impugnare stabilito dall'art. 585, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., o da disposizioni speciali, e con l'osservanza dei modi e delle forme previsti dalla legge processuale (aspetti che il medesimo giudice avrà cura di verificare). A tale precedente se ne affiancano altri che richiamano approdi ancora più risalenti, quali Sez. 1, n. 41753 del 16/09/2013, Lassa, Rv. 256982-01, che danno per scontato che l'opposizione di cui all'art. 16 comma 6 d.lgs. 286/98 sia una forma di impugnazione e che dunque alla stessa si debbano applicare le norme in tema di impugnazioni. 3Per contro, ricorrente e Procuratore generale citano altro precedente più recente che, però, ha riguardo alla opposizione al decreto penale di condanna secondo il quale, in tema di decreto penale di condanna, non è applicabile all'opposizione depositata presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato nel decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la causa di inammissibilità delle impugnazioni di cui al successivo comma 7, lett. c), del d.lgs. citato, ostandovi il principio di tassatività delle stesse, il tenore testuale dell'art. 461, comma 4, cod. proc. pen. e l'equiparabilità dell'opposizione all'atto di impugnazione nei soli casi in cui ciò sia compatibile col "favor oppositionis". (Sez. 3, n. 7380 del 13/02/2025, Pennacchi, Rv. 287536 - 01) Tale citato precedente non è peraltro pacifico, poiché alla decisione citata se ne contrappongono altre che, al contrario, data per scontata l'assimilazione dell' opposizione all'impugnazione, hanno ritenuto applicabile tout court anche alle opposizioni a decreto penale l'art. 87 bis cit. anche in senso negativo, ponendosi nel solco già tracciato circa la assimilazione senza distinzione. In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale). (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01) Altre decisione, sez. 2 n. 22305 del 14/03/2024, richiama le motivazioni addotte dalle decisioni di legittimità concordi nel ritenere inammissibile l'impugnazione depositata ad un indirizzo PEC diverso da quello riferibile all'ufficio destinatario in base al decreto direttoriale, tra le quali Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, secondo cui la ratio sottesa al nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari, identificabile nella semplificazione delle comunicazioni e nella accelerazione degli incombenti di cancelleria, osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore; proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo", invece che orientare verso 4la semplificazione, si risolvono nella complicazione dell'accertamento processuale e nella dilatazione dei relativi tempi di definizione; legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, "l'effettività dell'inoltro" del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni, contravvenendosi, in tal modo, all'esigenza di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs n. 150 del 2022 (in termini Sez. 2, n. 4791 del 23/11/2023 dep. 2024). In conclusione, partendo dal dato normativo, l'art. 87 bis comma 6 d.lgs. 286/98 estende l'applicabilità dei commi precedenti, (quello che qui interessa è il 4) a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. L'opposizione di cui si tratta non è ricompresa fra quelle espressamente indicate, ma come visto, secondo l'orientamento costate di legittimità, tale atto è ritenuto una forma di impugnazione e dunque detto comma 4 parrebbe applicabile e tale conclusione è suffragata anche da ragioni di carattere sistematico. L'esclusione della applicabilità è stata affermata esplicitamente ed unicamente - nemmeno con voce univoca - rispetto alla opposizione a decreto penale in quanto, da un lato, l'art. 461 comma 2 cod. proc. pen già prevede casi di inammissibilità, cui se ne andrebbero ad aggiungere altri e, in ragione del fatto che l'equiparazione fra impugnazione e opposizione ha sempre avuto, laddove ritenuta, la ratio del favor oppositionis, nel senso che sono state ritenute applicabili analogicamente alle opposizioni le norme perviste per le impugnazioni al fine di preservare la validità della opposizione, in questo caso, al contrario, la equiparazione porterebbe nelle direzione opposta perché introdurrebbe una causa di inammissibilità non espressamente prevista dall'art. 16 comma 6 d.lgs. 286/98. Nel caso in esame l'opposizione è stata trasmessa in termini al giudice competente a conoscerla, cioè al Tribunale di sorveglianza, ma non a quello competente a riceverla, ai sensi dell'art. 87 bis commi 4 e 7 d.lgs. 150/2022, ma ciò nel quadro normativo di riferimento non rileva ai fini della valutazione del raggiungimento dello scopo dell'atto, che è stato inviato al giudice competente a conoscere dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv. 289326 - 01, infatti, è esclusa l'applicabilità al caso di specie del principio affermato da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01, non ritenendosi trasferibili al deposito telematico i criteri interpretativi ivi delineati, in quanto 5 r4\kriferiti esclusivamente al deposito presso "luoghi fisici" e non estensibili al diverso paradigma del deposito "telematico". Quest'ultimo, si afferma, costituisce tassello di un sistema normativo più articolato, disciplinato in modo analitico dal legislatore mediante l'art. 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua espressamente le caratteristiche che devono connotare tanto l'indirizzo PEC mittente, quello certificato del difensore, quanto quello ricevente, selezionato e validato dal DGSIA. Ne consegue che, se nel sistema cartaceo Sez. U, Bottari hanno potuto valorizzare il "raggiungimento dello scopo" quale criterio di sanatoria, nel sistema telematico tale approccio non è consentito, essendo quest'ultimo caratterizzato da un "percorso digitale" rigidamente regolato, per il quale il legislatore ha previsto cause di inammissibilità tipizzate e inderogabili. Dunque, dovendosi ritenere assimilabile l'opposizione di cui all'art. 16 d.lgs. 286/98 alle opposizioni di cui all'art. 667 comma 4 cod. proc. pen. citate dall'art. 87 bis comma 6 d.lgs. 150/22 e dovendosi comunque ritenere tale opposizione una forma di impugnazione, le disposizioni di cui all'art. 87 bis commi 4 e 7 d.lgs. 150/29022 debbono ritenersi applicabili anche a tale atto, con l'effetto che il medesimo avrebbe dovuto essere inviato nei termini non già al Tribunale di sorveglianza, bensì al Magistrato di sorveglianza, autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. L'inosservanza dei commi 4 e 7 dell'art. 87 bis cit. ha comportato l'inammissibilità della opposizione, senza che residui alcuno spazio di valutazione per l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto, trattandosi di criterio interpretativo non applicabile ai depositi telematici, secondo quanto statuito da Sez. U. Messina, n. 6565 del 11/12/2025. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQ P.Q.MCancelleria oggi6 DepOSiiaia In (1 (i1114. .296Rornka, lì ........ • IL FUNZIONAi---»