CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19470/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 del TRIBUNALE di Nola dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Noia, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Noia del 19 ottobre 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.612 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto denuncia vizio di motivazione in ricorso ammesso avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, per sola violazione di legge, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557 - 01), e comunque il motivo che lamenta un errore di diritto nell'applicazione dei principi che portano alla definizione del reato è volto a prefìgurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti da parte dei giudici di merito, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;r P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond P.Q.M