CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3IE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 5 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen. Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di cui all'art. 474 cod. pen. nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamato, ha sottolineato, a pagina 3, come le differenze tra la merce contraffatta e gli originali, riscontrate dal teste Procuranti, non fossero percepibili ictu °culi da una qualsiasi persona di comune discernimento e come, pertanto, la somiglianza fosse sufficiente a ingannare la fede pubblica, integrando il delitto contestato; osservato che, a pagina 4, il giudice ha già evidenziato che proprio le fatture di acquisto dei prodotti esibite dall'imputata, non provenendo dalla casa madre produttrice o da licenziatari legittimati, dimostravano con evidenza la consapevolezza della stessa di vendere prodotti contraffatti; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione per omesso espletamento di una indagine tecnica decisiva e rilevante ai fini della pronuncia di assoluzione, è altresì meramente reiterativo di doglianze già oggetto dell'atto di appello e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che, sulla base dell'istruttoria svolta, non ha ritenuto necessario l'espletamento di alcuna ulteriore perizia tecnica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P