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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34123/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1110/12/1970 avverso la sentenza del 13/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i due motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La Corte di appello ha, infatti, evidenziato come la fuga spericolata in area riservata ai pedoni e in una via imboccata contromano valga a integrare il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ben sapendo l'imputato di essere stato invitato a fermarsi - con l'intimazione dell'a/t e con l'esibita paletta di servizio - e di essere inseguito per le procedure di controllo e di contestazione amministrativa.

Del pari la Corte ha puntualmente sottolineato l'impossibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. per le modalità altamente rischiose dell'azione e per il comportamento abituale, trattandosi di soggetto già condannato in due circostanze per reati di resistenza a pubblico ufficiale.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1110/12/1970 avverso la sentenza del 13/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i due motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte di appello ha, infatti, evidenziato come la fuga spericolata in area riservata ai pedoni e in una via imboccata contromano valga a integrare il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ben sapendo l'imputato di essere stato invitato a fermarsi - con l'intimazione dell'a/t e con l'esibita paletta di servizio - e di essere inseguito per le procedure di controllo e di contestazione amministrativa. Del pari la Corte ha puntualmente sottolineato l'impossibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. per le modalità altamente rischiose dell'azione e per il comportamento abituale, trattandosi di soggetto già condannato in due circostanze per reati di resistenza a pubblico ufficiale. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 34123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris