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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 13062/2024

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 5 0 9 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante protempore rappresentat e e difes e entrambe come da procura speciale in atti dall’ A vv ocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti – Oggetto: estinzionedel giudizioL.197/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] in persona del sindaco pro tempore; - intimato - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 1884 / 16 / 1 5 depositata il 0 7 / 0 5 / 201 5 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe c onsiderato che: - è in atti memoria con la quale il contribuente, qui ricorrente, dichiaradi aver aderito alla definizione ex L. n. 197 del 2022; non vi è in atti, peraltro, dichiarazione di rinuncia al giudizio o di impegnoa rinunciarvi ; - n el presente caso, trova applicazione il c. 236 dell’art. 1 L. n. 197 del 2022, secondo il quale “nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione,nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensionesu istanza di una delle parti”; - ritiene il Collegio che è ragionevole ricondurre la fattispecie per cui è processo alla nozione dei «casi di estinzione del processo dispostaper legge», cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, c.p.c., e la cui ricorrenza Cass. Sez.

Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.(nel testo sostituito dall'art. 15 del d.

Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge",si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esternodel processo di cassazione di determinati fatti che poi devonoessere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire«che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che sidebba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza cameraleai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 - bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzionecon decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.»; - in tale formulazione possono comprendersi sia in casi in cui è lo stessolegislatore, nel descrivere la vicenda incidente sul processo di cassazione, ad usare l'espressione "estinzione", sia i casi nei quali,pur in mancanza dell'uso di quella espressione, il legislatore, nel descrivere la fattispecie, ne disciplini il contenuto in modo sostanzialmentetale da consentire di individuare una fattispecie estintivadell’obbligazione tributaria oggetto del processo; - c iò avviene , infatti, anche in quei casi in cui il debitore non può assumere un impegno a rinunciare al giudizio, in quanto ad esempiorisulti controricorrente di fronte a questa Corte: anche in tali casi la sua dichiarazione di avvalimento, implicando necessariamente un riconoscimento della pretesa creditoria nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6, assumerà gli effetti sulla situazionesostanziale indicati dal comma 5 e dal comma 4 del d.L. n. 193 del 2016, il cui dettato normativo è sovrapponibile in sostanzaa quello del comma 231 dell’art.1 della L.197 del 2022 ; - g li effetti ivi indicati e sopra precisati sono, come s'è veduto, di sostituire al modo di essere della situazione oggetto di giudizio quello emergente dalla dichiarazione di definizione agevolata e, per il caso di suo inadempimento, di sovrapporre ad essa la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 regolamentazione indicata nel comma 4 sopra citato, che, come s'è detto , suppone il venir meno dell'efficacia regolatrice della sentenza,impugnata in Cassazione dal titolare della pretesa ; - e bbene, con riferimento alla sorte del processo di cassazione pendente, siffatta regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanzialesi risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge (in argomento Cass. 34742/2023; Cass. 24082/2018); conclusivamente, va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio; rimanendoper legge le spese correlative a carico delle parti; - non va resa alcuna attestazione nei casi di esclusione in radice del raddoppiodel contributo unificato, quando si dichiari l'estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 5 0 9 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante protempore rappresentat e e difes e entrambe come da procura speciale in atti dall’ A vv ocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti – Oggetto: estinzionedel giudizioL.197/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] in persona del sindaco pro tempore; - intimato - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 1884 / 16 / 1 5 depositata il 0 7 / 0 5 / 201 5 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe c onsiderato che: - è in atti memoria con la quale il contribuente, qui ricorrente, dichiaradi aver aderito alla definizione ex L. n. 197 del 2022; non vi è in atti, peraltro, dichiarazione di rinuncia al giudizio o di impegnoa rinunciarvi ; - n el presente caso, trova applicazione il c. 236 dell’art. 1 L. n. 197 del 2022, secondo il quale “nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione,nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensionesu istanza di una delle parti”; - ritiene il Collegio che è ragionevole ricondurre la fattispecie per cui è processo alla nozione dei «casi di estinzione del processo dispostaper legge», cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, c.p.c., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.(nel testo sostituito dall'art. 15 del d. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge",si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esternodel processo di cassazione di determinati fatti che poi devonoessere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire«che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che sidebba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza cameraleai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 - bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzionecon decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.»; - in tale formulazione possono comprendersi sia in casi in cui è lo stessolegislatore, nel descrivere la vicenda incidente sul processo di cassazione, ad usare l'espressione "estinzione", sia i casi nei quali,pur in mancanza dell'uso di quella espressione, il legislatore, nel descrivere la fattispecie, ne disciplini il contenuto in modo sostanzialmentetale da consentire di individuare una fattispecie estintivadell’obbligazione tributaria oggetto del processo; - c iò avviene , infatti, anche in quei casi in cui il debitore non può assumere un impegno a rinunciare al giudizio, in quanto ad esempiorisulti controricorrente di fronte a questa Corte: anche in tali casi la sua dichiarazione di avvalimento, implicando necessariamente un riconoscimento della pretesa creditoria nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6, assumerà gli effetti sulla situazionesostanziale indicati dal comma 5 e dal comma 4 del d.L. n. 193 del 2016, il cui dettato normativo è sovrapponibile in sostanzaa quello del comma 231 dell’art.1 della L.197 del 2022 ; - g li effetti ivi indicati e sopra precisati sono, come s'è veduto, di sostituire al modo di essere della situazione oggetto di giudizio quello emergente dalla dichiarazione di definizione agevolata e, per il caso di suo inadempimento, di sovrapporre ad essa la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 regolamentazione indicata nel comma 4 sopra citato, che, come s'è detto , suppone il venir meno dell'efficacia regolatrice della sentenza,impugnata in Cassazione dal titolare della pretesa ; - e bbene, con riferimento alla sorte del processo di cassazione pendente, siffatta regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanzialesi risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge (in argomento Cass. 34742/2023; Cass. 24082/2018); conclusivamente, va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio; rimanendoper legge le spese correlative a carico delle parti; - non va resa alcuna attestazione nei casi di esclusione in radice del raddoppiodel contributo unificato, quando si dichiari l'estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6 -
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