CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 28263/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici di cui agli artt. 476, comma 2, e 482 cod. pen. Letti i motivi aggiunti pervenuti in data 17 giugno 2025, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con i quali ha ulteriormente specificato le doglianze contenute nel ricorso. Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia inosservanza di norme processuali per omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, è manifestamente infondato perché smentito dagli atti processuali, così come risulta dalla presenza della relata di notifica a mani proprie effettuata il 27/10/2022; Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la perizia calligrafica invocata dalla difesa al fine di individuare l'autore della contraffazione non si configura come di assoluta necessità ai fini della decisone. Il giudice di prime cure, infatti, con motivazione condivisa dalla Corte territoriale, ha ritenuto accertata la contestata alterazione, stante anche il fatto che, seppure l'atto fosse stato alterato da terzi, l'imputato sarebbe comunque da considerare concorrente morale o determinatore. Rilevato che il terzo e il quarto ed ultimo motivo di gravame, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono manifestamenti infondati a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che delinea un quadro probatorio solido, fondato su atti sottoscritti da pubblico ufficiale e su un atto pubblico quale il registro [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta, pertanto, scalfibile dalle generiche dichiarazioni del teste della difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere e