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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00388/2026

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hiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 9 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettaval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza del 3 aprile 2025, che ne ha disposto l’espulsione ex art. 16 comma 5 d.lgs. 25luglio 1998 n. 286.

Osservava che dalla relazione della Questura di Siracusa si evince che ilpermesso di soggiorno era stato revocato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che XXXXXXXnon ha più un lavoro,non ha congiunti dimoranti con lui in Italia e, infine, che non sono state riscontrate condizioniostative all’espulsione riconducibili all’art. 19 d.lgs. citato; d’altro canto, sottolineava lacondannato per omicidio, aveva reiterato il reato avendo commesso un tentato omicidio.2.Avverso il provvedimento, ricorre per cassazione XXXXXXX articolando due motivi diricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione.Con il primo motivo, la difesa eccepisce violazione di legge e vizio motivazione inrelazione all’art. 19 d.lgs. 286 del 1998 nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza non haeffettuato un adeguato bilanciamento tra le ragioni poste alla base del provvedimentoimpugnato e l’ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare che l’espulsionecomporterebbe.

La difesa sostiene la sussistenza di cause ostative all’espulsione ai sensidell’art. 19 d.lgs. citato, quali la presenza di stretti congiunti in Italia, l’integrazionetrentennale sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa in passato, l’assenzadi legami affettivi nel paese d’origine, il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani edegradanti nel caso in cui dovesse fare rimpatrio nel suo paese, tutti elementi chelegittimano la sua permanenza in Italia.Con il secondo motivo, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art.16 comma 5 d.lgs. 286 del 1998 e vizio motivazionale in ordine al giudizio di pericolosità,rilevando che tra le condizioni che impongono l’espulsione non vi è la pericolosità sociale eche la misura applicata ha quale finalità quella di limitare l’affollamento carcerario.3.Il Procuratore generale concludeva chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Osservava che, in presenza di una situazione di pericolosità sociale, desunta dai graviprecedenti penali, dalla sopravvenuta irregolarità sul territorio nazionale e dalla assenza disituazione di divieto ex art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile e viene esaminato nei limiti dei motivi devoluti, nonrisultando questioni rilevabili d'ufficio ex art. 609 comma 2 cod. proc. pen.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.In primo luogo, si osserva che il comma 1.1. dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, nellaparte invocata dal ricorrente, ovvero nel terzo e quarto periodo, è stato abrogato dall’art. 7del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 20 convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023 n. 50.

Pereffetto di tale modifica, il testo vigente della disposizione non contiene più il divieto direspingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere chel'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto dellapropria vita privata e familiare.

Ugualmente è stato espunto dal testo normativo la previsionesecondo la quale occorreva tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiaridell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiornonel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suopaese d'origine.Questa Corte, tuttavia, con recenti pronunce (Sez. 1, sentenza n. 43082 del 2024) haaffermato che pur dopo l'approvazione del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. dalla legge 5maggio 2023, n. 50, al cui art. 7 si deve, tra l'altro, la riscrittura dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs.n. 286 del 1998 e l'abrogazione del suo terzo e quarto periodo - l'espulsione dello straniero atitolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma 5, stesso d.lgs.,non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quandotale misura si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietatadall'art. 8 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo alla luce deicriteri sopra richiamati.

Ebbene, rispetto alla necessità di tutela di detto interesse, incombeva sull’interessatoun onere di adeguata e specifica allegazione in ordine agli elementi dai quali desumere unaavvenuta integrazione sociale familiare e lavorativa.Nel caso specifico, il ricorrente non ha assolto a tale onere non avendo dedotto intermini di necessaria specificità che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti unaviolazione del diritto alla vita privata e familiare.

Dall’ordinanza si deduce infatti, unicamente,che egli ha dedotto il pericolo di subire persecuzione nel proprio paese di origine ed haeccepito la violazione del principio di proporzionalità, precisando, anzi, che La stessadifesa non riferisce che questi ha più un valido lavoro in Italia, né che questi abbia stretticongiunti, con lui dimoranti in Italia .Ebbene, di fronte a tali carenze di allegazione, non possono essere addebitate alTribunale di sorveglianza inerzie istruttorie, né, d’altro canto, è censurabile la decisione didisconoscere la causa ostativa all’espulsione.Quanto poi, al pericolo di persecuzione, non risultano motivi, rilevanti per legge, checonsentano di includere il ricorrente tra le categorie a rischio, né, invero, egli le ha dedotte.Sul punto, pertanto, non pare censurabile la decisione laddove, nel richiamare quantoaccertato dall’Autorità amministrativa, ha escluso che sussistano le condizioni di cui all’art.19 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998, sottolineando, peraltro, che il ricorrente non ha indicatoed allegato indizi relativi ad episodi di pregressa persecuzione, anche in ambito familiare, néindizi che possano far presagire in futuro la commissione di atti di persecuzione.3.Una ulteriore considerazione attiene alla pericolosità sociale, argomento posto a basedel secondo motivo di ricorso.

La censura è fondata, ma inifluente a fini della decisione.Come ripetutamente osservato da questa Corte, il provvedimento in oggetto ha naturasostanzialmente amministrativa e presenta caratteri di automaticità in presenza deipresupposti di legge.

Tra questi non ricorre la pericolosità sociale che è propria, invece, dialtri provvedimenti di espulsione, come, ad es. quella applicata a titolo di misura disicurezza.La fondatezza del rilievo non determina, pertanto, l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.

È proprio la circostanza che la pericolosità sociale non costituisca presuppostoapplicativo della misura che ne esclude la rilevanza ai fini della valutazione della legittimitàdel provvedimento.4.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.5.La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché dellasomma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 9 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettaval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza del 3 aprile 2025, che ne ha disposto l’espulsione ex art. 16 comma 5 d.lgs. 25luglio 1998 n. 286. Osservava che dalla relazione della Questura di Siracusa si evince che ilpermesso di soggiorno era stato revocato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che XXXXXXXnon ha più un lavoro,non ha congiunti dimoranti con lui in Italia e, infine, che non sono state riscontrate condizioniostative all’espulsione riconducibili all’art. 19 d.lgs. citato; d’altro canto, sottolineava lacondannato per omicidio, aveva reiterato il reato avendo commesso un tentato omicidio.2.Avverso il provvedimento, ricorre per cassazione XXXXXXX articolando due motivi diricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione.Con il primo motivo, la difesa eccepisce violazione di legge e vizio motivazione inrelazione all’art. 19 d.lgs. 286 del 1998 nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza non haeffettuato un adeguato bilanciamento tra le ragioni poste alla base del provvedimentoimpugnato e l’ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare che l’espulsionecomporterebbe. La difesa sostiene la sussistenza di cause ostative all’espulsione ai sensidell’art. 19 d.lgs. citato, quali la presenza di stretti congiunti in Italia, l’integrazionetrentennale sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa in passato, l’assenzadi legami affettivi nel paese d’origine, il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani edegradanti nel caso in cui dovesse fare rimpatrio nel suo paese, tutti elementi chelegittimano la sua permanenza in Italia.Con il secondo motivo, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art.16 comma 5 d.lgs. 286 del 1998 e vizio motivazionale in ordine al giudizio di pericolosità,rilevando che tra le condizioni che impongono l’espulsione non vi è la pericolosità sociale eche la misura applicata ha quale finalità quella di limitare l’affollamento carcerario.3.Il Procuratore generale concludeva chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Osservava che, in presenza di una situazione di pericolosità sociale, desunta dai graviprecedenti penali, dalla sopravvenuta irregolarità sul territorio nazionale e dalla assenza disituazione di divieto ex art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile e viene esaminato nei limiti dei motivi devoluti, nonrisultando questioni rilevabili d'ufficio ex art. 609 comma 2 cod. proc. pen.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.In primo luogo, si osserva che il comma 1.1. dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, nellaparte invocata dal ricorrente, ovvero nel terzo e quarto periodo, è stato abrogato dall’art. 7del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 20 convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023 n. 50. Pereffetto di tale modifica, il testo vigente della disposizione non contiene più il divieto direspingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere chel'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto dellapropria vita privata e familiare. Ugualmente è stato espunto dal testo normativo la previsionesecondo la quale occorreva tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiaridell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiornonel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suopaese d'origine.Questa Corte, tuttavia, con recenti pronunce (Sez. 1, sentenza n. 43082 del 2024) haaffermato che pur dopo l'approvazione del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. dalla legge 5maggio 2023, n. 50, al cui art. 7 si deve, tra l'altro, la riscrittura dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs.n. 286 del 1998 e l'abrogazione del suo terzo e quarto periodo - l'espulsione dello straniero atitolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma 5, stesso d.lgs.,non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, quandotale misura si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietatadall'art. 8 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo alla luce deicriteri sopra richiamati. Ebbene, rispetto alla necessità di tutela di detto interesse, incombeva sull’interessatoun onere di adeguata e specifica allegazione in ordine agli elementi dai quali desumere unaavvenuta integrazione sociale familiare e lavorativa.Nel caso specifico, il ricorrente non ha assolto a tale onere non avendo dedotto intermini di necessaria specificità che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti unaviolazione del diritto alla vita privata e familiare. Dall’ordinanza si deduce infatti, unicamente,che egli ha dedotto il pericolo di subire persecuzione nel proprio paese di origine ed haeccepito la violazione del principio di proporzionalità, precisando, anzi, che La stessadifesa non riferisce che questi ha più un valido lavoro in Italia, né che questi abbia stretticongiunti, con lui dimoranti in Italia .Ebbene, di fronte a tali carenze di allegazione, non possono essere addebitate alTribunale di sorveglianza inerzie istruttorie, né, d’altro canto, è censurabile la decisione didisconoscere la causa ostativa all’espulsione.Quanto poi, al pericolo di persecuzione, non risultano motivi, rilevanti per legge, checonsentano di includere il ricorrente tra le categorie a rischio, né, invero, egli le ha dedotte.Sul punto, pertanto, non pare censurabile la decisione laddove, nel richiamare quantoaccertato dall’Autorità amministrativa, ha escluso che sussistano le condizioni di cui all’art.19 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998, sottolineando, peraltro, che il ricorrente non ha indicatoed allegato indizi relativi ad episodi di pregressa persecuzione, anche in ambito familiare, néindizi che possano far presagire in futuro la commissione di atti di persecuzione.3.Una ulteriore considerazione attiene alla pericolosità sociale, argomento posto a basedel secondo motivo di ricorso. La censura è fondata, ma inifluente a fini della decisione.Come ripetutamente osservato da questa Corte, il provvedimento in oggetto ha naturasostanzialmente amministrativa e presenta caratteri di automaticità in presenza deipresupposti di legge. Tra questi non ricorre la pericolosità sociale che è propria, invece, dialtri provvedimenti di espulsione, come, ad es. quella applicata a titolo di misura disicurezza.La fondatezza del rilievo non determina, pertanto, l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata. È proprio la circostanza che la pericolosità sociale non costituisca presuppostoapplicativo della misura che ne esclude la rilevanza ai fini della valutazione della legittimitàdel provvedimento.4.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.5.La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché dellasomma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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