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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10856/2026

Testo disponibile della fonte

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ersona del legale rappresentantep.t., rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, ViaGregorio VII n. 466.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3874/2020Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 10856/2026Data pubblicazione 23/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12- Resistente -avverso la sentenza della CTR Lombardia n. 2718/2019, depositata il25 giugno 2019Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19.2.2026 dal consigliere dottoressa [OSCURATO:PERSONA].rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:PERSONA] spaproponevano ricorso avverso gli atti adottati dalla Agenzia delle Entratein data 14.4.2016 di diniego agli interpelli obbligatori per l’accesso alconsolidato fiscale mondiale ex art. 132, c.3, d.p.r. 917/1986.

L’Agenziadelle Entrate aveva respinto l’istanza per l’insussistenza dellacondizione soggettiva prevista dalle norme di accesso al regime.2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Milano accoglieva iricorsi delle indicate società ed avverso tale sentenza l’Agenzia delleEntrate proponeva appello.3. [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:PERSONA] spa, con separati4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, dichiaravainammissibili i ricorsi.5 Avverso tale sentenza depositata in data 25.6.2019, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa proponevano ricorso percassazione con tre motiviResiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19.2.2026.Considerato che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3874/2020Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 10856/2026Data pubblicazione 23/04/20261.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito munito deirelativi poteri, giusta procura speciale a margine del ricorso, hadepositato al p.c.t., in data 25 novembre 2025, dichiarazione dirinuncia al ricorso che risulta accettata dalla Agenzia delle Entrate indata

2. Dicembre 2025.La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso incui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza primadell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio,produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, cherileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez.

U., 24/12/2019, n. 34429;Cass. 29/07/2014, n. 17187).Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio dicassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un attocosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione dellacontroparte per essere produttivo di effetti processuali), né un attorecettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma,cod. proc. civ., ne consente - in alternativa alla notifica alle particostituite – la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, iquali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche dellarappresentanza in giudizio delle controparti.2.

Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenutarinuncia appare necessario compensare le spese di lite del giudizio dilegittimità.Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione delpagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175 inquanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensuNumero registro generale 3874/2020Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 10856/2026Data pubblicazione 23/04/2026sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto,di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2026Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentantep.t., rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, ViaGregorio VII n. 466.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3874/2020Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 10856/2026Data pubblicazione 23/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12- Resistente -avverso la sentenza della CTR Lombardia n. 2718/2019, depositata il25 giugno 2019Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19.2.2026 dal consigliere dottoressa [OSCURATO:PERSONA].rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:PERSONA] spaproponevano ricorso avverso gli atti adottati dalla Agenzia delle Entratein data 14.4.2016 di diniego agli interpelli obbligatori per l’accesso alconsolidato fiscale mondiale ex art. 132, c.3, d.p.r. 917/1986. L’Agenziadelle Entrate aveva respinto l’istanza per l’insussistenza dellacondizione soggettiva prevista dalle norme di accesso al regime.2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Milano accoglieva iricorsi delle indicate società ed avverso tale sentenza l’Agenzia delleEntrate proponeva appello.3. [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:PERSONA] spa, con separati4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, dichiaravainammissibili i ricorsi.5 Avverso tale sentenza depositata in data 25.6.2019, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa proponevano ricorso percassazione con tre motiviResiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19.2.2026.Considerato che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3874/2020Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 10856/2026Data pubblicazione 23/04/20261. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito munito deirelativi poteri, giusta procura speciale a margine del ricorso, hadepositato al p.c.t., in data 25 novembre 2025, dichiarazione dirinuncia al ricorso che risulta accettata dalla Agenzia delle Entrate indata 2. Dicembre 2025.La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso incui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza primadell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio,produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, cherileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429;Cass. 29/07/2014, n. 17187).Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio dicassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un attocosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione dellacontroparte per essere produttivo di effetti processuali), né un attorecettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma,cod. proc. civ., ne consente - in alternativa alla notifica alle particostituite – la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, iquali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche dellarappresentanza in giudizio delle controparti.2. Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenutarinuncia appare necessario compensare le spese di lite del giudizio dilegittimità.Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione delpagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175 inquanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensuNumero registro generale 3874/2020Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 10856/2026Data pubblicazione 23/04/2026sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto,di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.Mdichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2026Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])
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