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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20539/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della recidiva - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e comunque manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte territoriale del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha dato conto delle ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della recidiva - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e comunque manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte territoriale del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha dato conto delle ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20539/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris